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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 165/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato, all'udienza del 22 settembre 2025 , la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 165 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, aventi ad oggetto: appello vertente,
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Ernesta Paniccia giusta Parte_1
procura in atti
APPELLANTE
E
, rapp.ta e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Raffaele Pucino Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
APPELLATO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 301 del 2023 il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi– decidendo sulla domanda proposta da volta ad ottenere l'accoglimento dell'opposizione avverso CP_1 Parte_2
l'ingiunzione di pagamento n. 20190134900054360 del 23.2.23 – accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava nulla ed inesistente l'ingiunzione fiscale, con condanna alle spese processuali.
Con atto di appello ritualmente notificato, avverso la predetta sentenza proponeva appello la Pt_1
deducendo in sostanza l'erroneità della pronuncia impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto prescritto il credito.
costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Controparte_3 dell'appello, stante la tardività della notifica, nonché l'inammissibilità dello stesso;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità.
Giova sul punto solo rilevare che nel rito del lavoro, il termine entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (Cass. civile sez. II, 30/10/2020,
n.24034), termine a difesa che nel caso di specie è stato ampiamente rispettato.
Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità, atteso che, com'è noto, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del favor impugnationis (Cass. n. 3721 del 2016).
In particolare, come precisato dalla giurisprudenza, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati nella sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado (Cass. sez. un. n. 27199 del
2017).
Nella specie, dovendosi valutare la specificità dei motivi di appello in rapporto alla funzione dell'impugnazione, l'atto di appello in esame contiene nelle linee essenziali le ragioni che confutano o pagina 2 di 5 sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, indirizzando la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata.
Ciò premesso, l'appello è fondato.
E' noto che l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 al comma 1 prevede che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, mentre al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1
e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio è previsto anche dall'art. 68 che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale citato articolo prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che
“L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
pagina 3 di 5 Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Del resto, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe arrivati mediante applicazione dei principi generali, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Nel caso di specie, il credito quindi non può ritenersi prescritto atteso che il termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale, avvenuta il 16.10.2015, per effetto della normativa innanzi citata deve ritenersi sospeso, quindi la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 23.2.2023 è intervenuta entro il maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale.
Pertanto l'appello in relazione a tale motivo deve essere accolto.
Occorre a questo punto verificare la fondatezza dei motivi di opposizione di primo grado, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello.
Giova sul punto rilevare che “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. civ. sez. 1 del 23.09.2021 n. 25840).
Ciò posto è infondato il motivo di opposizione concernente il mancato invio della preventiva comunicazione.
E' noto invero che l'art. 1, comma 544, l. 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Tuttavia, nella specie, le ingiunzioni notificate a seguito del mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative applicate per violazioni del codice della strada, emesse ai sensi dell'art. 2, r.d. 14 aprile
1910, n. 639, non hanno natura di atto esecutivo ma sono atti prodromici all'avvio delle procedure di riscossione coattiva (Cass., sez. III, ord. 26 luglio 2022, n. 23346; Cass., sez. III, ord. 8 aprile 2021, n.
9381; Cass., sez. II, ord. 5 novembre 2020, n. 24757) e in ogni caso non costituiscono atti di riscossione pagina 4 di 5 coattiva di debiti tributari adottati ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, non essendo quindi necessario il preventivo avviso.
Ed invero, attraverso l'ingiunzione impugnata nessuna azione, cautelare o esecutiva, è stata intrapresa, potendo gli eventuali atti esecutivi e/o cautelari (fermo amministrativo, ipoteca su beni immobili, pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi) essere adottati successivamente allo scadere del termine (di trenta giorni) indicato nell'ingiunzione (cfr. Tribunale Firenze sez. II, 26/09/2022, n.2644).
D'altra parte è stato evidenziato che l'ingiunzione fiscale non postula alcuna preventiva costituzione in mora, come previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910 che, al primo comma, stabilisce che il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. Di conseguenza,
l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Tribunale Roma sez. II, 25/06/2019, n.13411).
Parimenti non merita rilievo il motivo di opposizione concernente l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
È noto che in materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n.26308).
In definitiva l'appello va accolto e, per l'effetto, l'opposizione va rigettata.
La peculiarità della questione impone la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione;
- spese di entrambi i giudizi interamente compensate.
Così deciso in Benevento, in data 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento – I sezione civile – in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Enrica Nasti – ha pronunziato, all'udienza del 22 settembre 2025 , la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 165 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2024, aventi ad oggetto: appello vertente,
TRA
in persona del legale rapp.te p.t. rapp.ta e difesa dall'avv. Ernesta Paniccia giusta Parte_1
procura in atti
APPELLANTE
E
, rapp.ta e difesa giusta mandato in atti dall'avv. Raffaele Pucino Controparte_1
APPELLATA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
APPELLATO
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 301 del 2023 il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi– decidendo sulla domanda proposta da volta ad ottenere l'accoglimento dell'opposizione avverso CP_1 Parte_2
l'ingiunzione di pagamento n. 20190134900054360 del 23.2.23 – accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava nulla ed inesistente l'ingiunzione fiscale, con condanna alle spese processuali.
Con atto di appello ritualmente notificato, avverso la predetta sentenza proponeva appello la Pt_1
deducendo in sostanza l'erroneità della pronuncia impugnata per aver il giudice di prime cure ritenuto prescritto il credito.
costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare l'improcedibilità Controparte_3 dell'appello, stante la tardività della notifica, nonché l'inammissibilità dello stesso;
nel merito deduceva l'infondatezza dell'appello di cui chiedeva il rigetto.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_2
In via preliminare va disattesa l'eccezione di improcedibilità.
Giova sul punto solo rilevare che nel rito del lavoro, il termine entro il quale l'appellante, ai sensi dell'art. 435, comma 2, c. p.c., deve notificare all'appellato il ricorso tempestivamente depositato in cancelleria nel termine previsto per l'impugnazione, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, non ha carattere perentorio;
la sua inosservanza non produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la parte, perché non incide su alcun interesse di ordine pubblico processuale o su di un interesse dell'appellato, sempre che sia rispettato il termine che, in forza del medesimo art. 435, commi 3 e 4, c.p.c., deve intercorrere tra il giorno della notifica e quello dell'udienza di discussione (Cass. civile sez. II, 30/10/2020,
n.24034), termine a difesa che nel caso di specie è stato ampiamente rispettato.
Parimenti va disattesa l'eccezione di inammissibilità, atteso che, com'è noto, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi deve essere esclusa quando sono identificabili, con accettabile precisione, i punti cui si riferiscono le doglianze e le ragioni essenziali delle medesime, in considerazione della natura di tale specifico mezzo di impugnazione, nonché del principio del favor impugnationis (Cass. n. 3721 del 2016).
In particolare, come precisato dalla giurisprudenza, l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione dei punti contestati nella sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza, tuttavia, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella del primo grado (Cass. sez. un. n. 27199 del
2017).
Nella specie, dovendosi valutare la specificità dei motivi di appello in rapporto alla funzione dell'impugnazione, l'atto di appello in esame contiene nelle linee essenziali le ragioni che confutano o pagina 2 di 5 sovvertono sul piano logico e strutturale le valutazioni del primo giudice, indirizzando la richiesta decisione di riforma della sentenza impugnata.
Ciò premesso, l'appello è fondato.
E' noto che l'art. 67 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 al comma 1 prevede che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, mentre al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1
e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Eguale rinvio è previsto anche dall'art. 68 che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Tale citato articolo prevede, al comma 1, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212.”; al comma 2 che “I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al
31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.”; e al comma 3 che
“L'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
pagina 3 di 5 Conseguentemente, deve convenirsi che nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 la normativa di riferimento ha previsto per 542 giorni la sospensione anche della prescrizione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, alle quali, del resto, neanche poteva procedersi.
Del resto, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe arrivati mediante applicazione dei principi generali, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
Nel caso di specie, il credito quindi non può ritenersi prescritto atteso che il termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale, avvenuta il 16.10.2015, per effetto della normativa innanzi citata deve ritenersi sospeso, quindi la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 23.2.2023 è intervenuta entro il maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale.
Pertanto l'appello in relazione a tale motivo deve essere accolto.
Occorre a questo punto verificare la fondatezza dei motivi di opposizione di primo grado, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello.
Giova sul punto rilevare che “in materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.” (Cass. civ. sez. 1 del 23.09.2021 n. 25840).
Ciò posto è infondato il motivo di opposizione concernente il mancato invio della preventiva comunicazione.
E' noto invero che l'art. 1, comma 544, l. 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a mille euro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, intrapresa successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo il caso in cui l'ente creditore abbia notificato al debitore la comunicazione di inidoneità della documentazione ai sensi del comma 539, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo.
Tuttavia, nella specie, le ingiunzioni notificate a seguito del mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie amministrative applicate per violazioni del codice della strada, emesse ai sensi dell'art. 2, r.d. 14 aprile
1910, n. 639, non hanno natura di atto esecutivo ma sono atti prodromici all'avvio delle procedure di riscossione coattiva (Cass., sez. III, ord. 26 luglio 2022, n. 23346; Cass., sez. III, ord. 8 aprile 2021, n.
9381; Cass., sez. II, ord. 5 novembre 2020, n. 24757) e in ogni caso non costituiscono atti di riscossione pagina 4 di 5 coattiva di debiti tributari adottati ai sensi del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, non essendo quindi necessario il preventivo avviso.
Ed invero, attraverso l'ingiunzione impugnata nessuna azione, cautelare o esecutiva, è stata intrapresa, potendo gli eventuali atti esecutivi e/o cautelari (fermo amministrativo, ipoteca su beni immobili, pignoramento mobiliare, pignoramento presso terzi) essere adottati successivamente allo scadere del termine (di trenta giorni) indicato nell'ingiunzione (cfr. Tribunale Firenze sez. II, 26/09/2022, n.2644).
D'altra parte è stato evidenziato che l'ingiunzione fiscale non postula alcuna preventiva costituzione in mora, come previsto dall'art. 2 del R.D. 639/1910 che, al primo comma, stabilisce che il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. Di conseguenza,
l'ingiunzione fiscale è espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A. ed ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto (Tribunale Roma sez. II, 25/06/2019, n.13411).
Parimenti non merita rilievo il motivo di opposizione concernente l'illegittimità delle maggiorazioni applicate.
È noto che in materia di sanzioni amministrative (nella specie, per violazioni stradali), la maggiorazione del dieci per cento semestrale, ex art. 27 della l. n. 689 del 1981, per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, ha natura di sanzione aggiuntiva, che sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo - e l'emissione della relativa cartella esattoriale - per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva (Cassazione civile sez. III, 29/09/2021, n.26308).
In definitiva l'appello va accolto e, per l'effetto, l'opposizione va rigettata.
La peculiarità della questione impone la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sull'appello proposto, così provvede:
- in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposizione;
- spese di entrambi i giudizi interamente compensate.
Così deciso in Benevento, in data 22 settembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica Nasti
pagina 5 di 5