Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 23 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1851/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, CF , elett.te domiciliato in Napoli al Parte_1 C.F._1
Centro Direzionale Is. F10 presso lo Studio dell'Avv. Domenico Carozza, CF
(PEC: che lo C.F._2 Email_1 rappresenta e difende come da mandato in atti
APPELLANTE
E
con sede legale in Napoli (NA) al Centro Direzionale, Isola Controparte_1
E7, C.F. e P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. Dott. P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Mazziotti di Celso (C.F.
[...]
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli al C.F._3
Viale A. Gramsci n.18, giusta mandato in atti
APPELLATO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.7.2023 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro il ricorrente in epigrafe espose che nota del 30.3.2023 la società gli aveva comunicato di aver appreso della pendenza di un procedimento penale a suo carico per aver partecipato, nel periodo dal luglio 2016 al gennaio 2021, alla attività illecita consistita nell'aver garantito ad alcuni imprenditori, alle loro società e ad una molteplicità di altre imprese fittiziamente intestate a soggetti prestanome, il 1
Era stato evidenziato che si trattava di fatti commessi con abuso dei ruoli apicali , delle funzioni svolte e dei poteri conferiti in seno alla al fine Controparte_1 di compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio;
di reati, come contestati, “legati agli Contr appalti e agli affidamenti della , continuati nel tempo e di particolare gravità che si inseriscono nel quadro di indagini relative ad ipotesi di reato di corruzione, riciclaggio, rivelazione del segreto di ufficio ….nel contesto delle attività svolte dalla
Pertanto, tenuto conto della larga diffusione sulla stampa e sui CP_1 media locali della notizia degli arresti e della perquisizione presso i locali della
[...] costituenti un grave danno da perdita di immagine, la società Controparte_1 quindi aveva rilevato che i fatti sopra richiamati, indipendentemente dall'accertamento della loro rilevanza sotto il profilo penale, appaiono gravemente lesivi degli obblighi del lavoratore dipendente di “osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio espressamente richiamato dall'art. 233 del CCNL TDS Commercio …”.
All'esito di giustificazioni, era intervenuta comunicazione di licenziamento del 26.5.2023.
Contestata la violazione del D.lgs 165/2001 con riguardo ai vizi del procedimento e la fondatezza degli addebiti, il chiese: Parte_1
dichiarare il licenziamento di cui è causa, illegittimo, infondato, inefficace , nullo, annullabile e per l'effetto ordinare alla convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la reintegra del ricorrente sul suo posto di lavoro nonché condannare la stessa al risarcimento dei danni commisurati alle retribuzioni non percepite a causa del licenziamento di cui è causa dalla data dello stesso sino a quella della effettiva reintegra, nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo. Vinte le spese.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza N.3238/2024 pubblicata il 6.5.2024, il Giudice adito rigettò il ricorso.
Con atto depositato presso questa Corte in data 5.7.2024 il ricorrente in epigrafe ha proposto appello rilevando che erroneamente il Giudice aveva escluso l'applicabilità del D.lgs.165/2001 con riguardo agli eccepiti vizi del procedimento;
nel merito ha dedotto l'erroneità della “valutazione della certezza dei fatti contestati, specie quelli che avrebbero potuto incrinare il rapporto di fiducia con il ricorrente”. Ha riproposto le eccezioni di illegittimità del licenziamento per tardività della contestazione oltre che per la decadenza di cui all'art. 240 del CCNL in relazione alle quali il Giudice di primo grado aveva omesso l'esame e la decisione;
ha eccepito la carenza di prove del danno patrimoniale e del nesso di causalità con gli effetti
2 delle pubblicazioni di notizie sulla stampa;
ha reiterato le richieste istruttorie, pure disattese dal Tribunale ed ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle pretese avanzate in primo grado, vinte le spese di lite.
Si è costituita l'appellata società resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
La Corte ha disposto la trattazione scritta;
le parti hanno depositato le note e quindi all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
1.Il ricorrente è stato dipendente della – società in house della Regione CP_1
Campania (socio unico)– nella quale, dal 1^.3.2013, ha assunto l'incarico di Dirigente con contratto a tempo indeterminato (full-time) ricevendo poi, con determina n.5 del 07.04.2022 (avente ad oggetto: “Conferimento incarico dirigenziale dott. ”), “una serie di ulteriori funzioni dirigenziali”. Parte_1
Con la nota di contestazione sopra riportata la datrice di lavoro aveva formulato gli addebiti già indicati in premessa e, poi, con successiva raccomandata, ritenute le giustificazioni addotte insufficienti e le condotte contestate di gravità tale da compromettere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, aveva irrogato al la Parte_1 sanzione disciplinare del licenziamento per giusta causa.
2.Il primo motivo di impugnazione riguarda il piano procedurale: il lavoratore ha in questa sede reiterato l'eccezione dei vizi derivanti dalla violazione del comma 9 ter, ultima alinea, dell'art. 55 bis del D.lgs 165/2001 ed in particolare del termine di legge di 30 gg , atteso che la contestazione dei fatti conosciuti il 21.2.2023 gli ere stata comunicata il 30.3.2023, contestando la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto detta disciplina inapplicabile alla società in house.
E' stato infatti recentemente ribadito che “la società pubblica si caratterizza per essere un ente privato, il cui capitale sociale è detenuto nella sua interezza dalla pubblica amministrazione, per la gestione di servizi pubblici;
ove manchi una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, la mera partecipazione da parte dell'ente pubblico non è idonea a determinare la natura dell'organismo attraverso il quale la gestione del servizio pubblico viene attuata (Cass. 5429 del 2019): invero, come ha chiarito il Supremo Collegio, chiamato a pronunciarsi sul riparto di giurisdizione fra giudice ordinario, amministrativo e contabile, il fatto che lo Stato o gli enti pubblici ne posseggano le azioni non assume alcun rilievo e non modifica il regime giuridico ivi applicato, che resta il paradigma organizzativo iure privatorum (S.U. Cass. n. 7759 del 2017; Cass. 24591 del 2016); tale assunto è confermato (Cass. 24591 del 2016) anche dal recente T.U. delle società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 165/2016) che all'art. 1, comma 3 prescrive che «Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato»” (v. in motivazione C. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6171 del 01/03/2023 (Rv. 666949 - 01)”.
3 A tale orientamento, già condiviso dal Tribunale, il Collegio presta convinta adesione;
del resto, laddove il legislatore ha inteso estendere alle società a partecipazione pubblica la disciplina dettata dal T.U. sul Pubblico Impiego, lo ha lo ha fatto espressamente.
3. Del tutto generica è la riproposizione, in conclusione dell'atto di appello, delle ragioni di illegittimità del licenziamento, per tardività della contestazione oltre che per la decadenza di cui all'art. 240 del CCNL in relazione alle quali il Giudice di primo grado avrebbe omesso l'esame e la decisione.
Non sono richiamati gli elementi essenziali, di fatto e di diritto, posti a fondamento di ciascuna di tali eccezioni, soprattutto con riguardo alle circostanze di tempo utili per valutare la tardività. La delibazione della domanda riproposta in appello, in quanto non esaminata dal primo Giudice, è condizionata dall'idoneità ed adeguatezza delle deduzioni in ordine alle ragioni poste a suo fondamento (v. in motivazione C. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4388 del 2016).
In ogni caso le scansioni del procedimento disciplinare, riportate dallo stesso ricorrente nell'atto introduttivo di primo grado, rendono conto della tempestività degli adempimenti: la contestazione – successiva alla notifica del decreto di perquisizione e sequestro ed informazione di garanzia della Procura di Napoli datato 21.2.2023 - è del 30.3.2023. Il lasso di tempo appare ragionevole ed adeguato all'esigenza di un'istruttoria interna per l'acquisizione di elementi comprovanti la responsabilità disciplinare, anche a tutela dell'indagato, senza ostacolo per l'attività difensiva (v. da ultimo C. Cass. Lav. n. 109/2024). Poi il ricorrente ha reso giustificazioni scritte il 4.4.2003, formulando richiesta di audizione personale (avvenuta il 22.5.2023); quindi con nota del 26.5.2023 la società ha comunicato al dipendente il recesso.
Quanto all'art. 240 del CCNL invocato da parte appellante (la cui applicabilità al Contro rapporto de quo è stata messa in discussione dalla difesa sin dal primo grado) si osserva che il licenziamento deve essere irrogato entro 15 gg. (prorogabili fino a 30 gg.) dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per le giustificazioni: queste ultime, rese dapprima per iscritto, sono state integrate in sede di audizione, su richiesta del lavoratore. Dalla data fissata per l'audizione (22 maggio), il recesso risulta in ogni caso in termini.
4.Il secondo motivo riguarda il merito della questione.
Rileva il Collegio che, sebbene il procedimento penale sia ancora in corso, gli atti di indagine posti alla base del recesso sono quelli utilizzati dal GIP nell'Ordinanza del 7-21.2.2023 di custodia cautelare in carcere e sequestro preventivo della somma di euro 243.251,50 nei confronti del e sono stati depositati dalla Parte_1 Contro difesa della nel fascicolo telematico del presente giudizio e forniscono un quadro connotato da indizi gravi, precisi e concordanti della responsabilità del per i fatti indicati nei capi di imputazione. Parte_1
4 In assenza, allo stato, di una sentenza penale, deve procedersi alla valutazione diretta di tali emergenze istruttorie
Al riguardo infatti di recente la Suprema Corte, in motivazione, nella sentenza n. 109/2024 ha ritenuto che “Nell'accertamento della sussistenza di determinati fatti e della loro idoneità a costituire giusta causa di licenziamento, il giudice del lavoro può fondare il suo convincimento sugli atti assunti nel corso delle indagini preliminari, anche se sia mancato il vaglio critico del dibattimento, giacché la parte può sempre contestare, nell'ambito del giudizio civile, i fatti così acquisiti in sede penale (Cass. n. 2168 del 2013; Cass. n. 15714 del 2010; Cass. n. 132 del 2008). E' parimenti consolidato il principio alla stregua del quale le "intercettazioni telefoniche
o ambientali, effettuate in un procedimento penale, sono pienamente utilizzabili nel procedimento disciplinare di cui all'art. 7 della L. n. 300 del 1970, purché siano state legittimamente disposte nel rispetto delle norme costituzionali e procedimentali, non ostandovi i limiti previsti dall'art. 270 c.p.p., riferibili al solo procedimento penale, in cui si giustificano limitazioni più stringenti in ordine all'acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale" (Cass. n. 10017 del 2016 e, in tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, Cass. SS.UU. n. 3271 del 2013; Cass. SS.UU. n. 3020 del 2015)”.
Dagli atti in questione emerge in maniera univoca il coinvolgimento del ricorrente in una rete di rapporti illeciti tesi ad assicurare ad alcuni imprenditori la gestione dei servizi di manutenzione inerenti al depuratore di Napoli est, nonché la proroga di tali affidamenti, dietro elargizione, periodica e costante, di cospicue tangenti, prevalentemente in denaro ovvero sotto forma di donativi.
Le dichiarazioni raccolte nella fase di indagine appaiono infatti sufficientemente precise e coerenti, avendo i coindagati aggiudicatario – quale Persona_1 titolare di numerose società del gruppo Abbate – dei servizi di manutenzione del suddetto depuratore;
il di lui figlio;
direttore dell'impianto di CP_3 depurazione Napoli Est, che ha patteggiato: v. pag. 59 ss. dell'OCCC) riconosciuto gli addebiti formulati a proprio carico e concordemente descritto il sistema in uso da parte del e del collega , nonché il ruolo del quale Parte_1 CP_4 CP_3 tramite delle richieste illecite e delle dazioni di denaro;
infine i predetti hanno quantificato nella misura del 10% del fatturato dell' la tangente pagata Per_1
(circa euro 25.000/30.000 mensili).
Il versamento della tangente, a dire dell' era condizione necessaria affinchè Per_1 Contro egli potesse continuare a lavorare con negli appalti per Napoli Est.
A tali deposizioni si aggiungono le dichiarazioni – anch'esse auto ed etero Contr accusatorie – rese di nuovo Amministratore che si era inserito Tes_1 nel sistema di corruttela in atto, oltre che le informazioni captate mediante intercettazione delle telefonate tra e Per_1 CP_3
A fronte delle tangenti, l' non solo aveva mantenuto l'affidamento del servizio Per_1 ma aveva beneficiato anche di accesso ad informazioni riservate, migliori condizioni economiche per le prestazioni rese, risultando gonfiati i costi delle procedure e
5 consentita una serie di deroghe alle ordinarie procedure della società partecipata, odierna appellata.
Sebbene il nell'atto di appello continui ad affermare di non aver ricevuto Parte_1 anche un'autovettura, si rileva che la circostanza non è decisiva posto che appare ampiamente sufficiente ad elidere il rapporto fiduciario la percezione sistematica di tangenti in denaro (che invece non è stata espressamente e specificamente contestata). Inoltre, sin dal procedimento disciplinare, la posizione difensiva, nel merito, è stata affidata a scarne argomentazioni, essendosi il definito Parte_1 vittima di un errore ovvero avendo invocando come causa di esclusione di responsabilità il fatto di non essersi occupato di gare ed appalti (v. giustificazioni Contro scritte e verbale audizione- doc. 13 e 18 in produzione riportate al punto 15 del ricorso di primo grado richiamato a pag. 30 dell'atto di appello). Peraltro l' ha descritto in maniera minuziosa le circostanze dell'acquisto del veicolo, Per_1 del pagamento rateale da lui stesso curato e del successivo trasferimento del bene al che – di contro – nulla di rilevante ha prodotto per confutare tale Parte_1 ricostruzione, se non un bonifico destinato a non causalmente ed CP_3 univocamente ricollegabile ad una lecita compravendita. La circostanza è stata valorizzata dal GIP nell'OCCC, quale elemento qualificante in termini eccessivi le pretese del (v. pag. 170). Parte_1
L'importo delle dazioni (dal 2016 al 2021, per almeno € 243.000,00 -pari alla somma oggetto di sequestro preventivo) in favore di è tale da escludere Parte_1 che si potesse trattare di piccoli omaggi o regalie.
Di fronte alla completezza e coerenza del materiale istruttorio raccolto in sede penale, superfluo è da reputarsi l'ulteriore approfondimento sollecitato dal ricorrente nell'atto di appello (laddove ha lamentato la mancata amissione della prova testi).
Alla gravità dei fatti deve aggiungersi la valutazione dell'intensità del vicolo fiduciario proprio del rapporto di lavoro dirigenziale. Ha infatti osservato la Suprema Corte (v. Ordinanza della Cassazione Lavoro 10/01/2023, n. 381) che “In tema di licenziamento disciplinare del dirigente ciò che viene in rilievo è la giustificatezza che non si identifica con la giusta causa. Ne deriva che, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente”.
Il , nella specie, approfittando ed abusando del proprio ruolo di Parte_1
Responsabile , insieme ad Controparte_5 Contro
(Responsabile Area Manutenzione del Territorio di ed in Controparte_6 concorso con (Direttore dell'impianto di depurazione Napoli Est) e CP_3 Contro
(Ingegnere responsabile manutenzione , ha posto in essere Persona_2 attività illecite e comunque contrarie ai doveri di fedeltà, lealtà, correttezza e buona fede, intrattenendo rapporti – al di fuori dell'ambito lecito della gestione del servizio 6 manutenzione – con gli che ne erano gli affidatari e conseguendo da costoro Per_1 utilità indebite in cambio di favori, con danno – anche di immagine, come evincibile dalla diffusione di notizie di stampa sulla vicenda- per la società datrice di lavoro. Danno tanto più rilevante in considerazione della tipologia di società a totale partecipazione pubblica, significativamente incisa dalle condotte del Dirigente contrarie ai principali doveri del proprio rapporto ed alla trasparenza e correttezza nello svolgimento delle mansioni e nell'esercizio dei poteri che delle stesse sono propri.
La gravità dei reiterati comportamenti in contestazione, anche a prescindere dalla natura delittuosa e dall'esito del processo penale, rende evidente l'impossibilità di una prosecuzione del rapporto per irrimediabile lesione del vincolo fiduciario.
L'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio 2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a decorrere dal 31 gennaio 2013.
La Corte dunque dà atto della sussistenza del presupposto processuale rappresentato dal rigetto dell'impugnazione.
Infatti “La debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l'impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell'attestazione resa dal giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, il cui accertamento spetta invece all'amministrazione giudiziaria” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 03).
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello;
7 condanna parte appellante al pagamento delle spese legali del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% come per legge;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Francesca Romana Amarelli dr.ssa Anna Carla Catalano
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