Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 150/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 150/2025 V.G. avente ad oggetto
Separazione consensuale, su ricorso depositato in data 28.01.2025, congiuntamente da:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
) C.F._1
e nato a [...] il [...] (c.f. Parte_2
), entrambi residenti in [...]
Vittori n. 15, rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo Zanasi del foro della Spezia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Montecatini Terme (PT), Largo Aldo Rossi n. 23, giuste procure in atti e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 28.01.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio il 09.09.2000 in CI (PT), precisavano che dalla loro unione erano nati i figli (il 21.04.2007), (il Per_1 Per_2
27.08.2005) e (il 05.01.2001). Per_3
Le parti evidenziavano peraltro che la convivenza diveniva intollerabile per l'incompatibilità dei caratteri, tanto da non esistere più tra loro un'unione affettiva e sentimentale.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio crederà, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) La moglie continuerà ad abitare nella casa coniugale già di sua esclusiva proprietà sita in CI, via San Vittori 15 unitamente ai tre figli e . Per_1 Per_2 Per_3
3) Il marito si impegna a trasferire in altra dimora la propria residenza anagrafica, portando con sé tutti i propri effetti personali, entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto.
4) Il marito corrisponderà alla moglie mensilmente la somma di euro 200,00 quale contributo per il mantenimento della medesima e l' ulteriore importo di euro 400,00 quale contributo per il mantenimento dei tre figli e . Per_1 Per_2 Per_3
Per un totale di euro 600,00 somma che verrà rivalutata di anno in anno secondo le variazioni dell' indice Istat e che verrà versata alla moglie mediante bonifico bancario entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese.
2 5) La moglie assume il preciso impegno di cercare in futuro di una occupazione lavorativa stabile anche tramite l' ufficio di collocamento locale.
I coniugi concordano che qualora la moglie andrà a percepire in futuro un reddito da attività lavorativa verrà ridiscusso e del caso il contributo di mantenimento della stessa (come sopra indicato) verrà rideterminato e/o revocato a seconda delle condizioni che dovessero sopraggiungere.
6) Analogamente i coniugi concordano che qualora i due figli maggiorenni degli stessi e godranno in futuro di un Per_3 Per_2 proprio reddito lavorativo, il contributo di mantenimento stabilito per i medesimi (in uno con quello del loro fratello minore Per_1
e come sopra indicato) verrà rideterminato e/o revocato a seconda delle condizioni che dovessero sopraggiungere.
7) I coniugi concordano che nel caso in cui il marito dovesse essere impiegato in futuro in missioni speciali anche all' estero che dovessero comportare per il medesimo un incremento del suo stipendio mensile, egli verserà alla moglie a titolo di contributo per il mentimento di costei e dei tre figli , e la Per_3 Per_2 Per_1 somma mensile di euro 1.100,00 (con un incremento pertanto di euro 500,00) sempre secondo le modalità indicate al predetto punto n. 4)
Tale ulteriore impegno cesserà per il merito nel momento in cui egli dovesse tornare a percepire uno stipendio ordinario, privo dunque dell' indennità (missione) succitata.
8) Il marito si farà altresi' carico del 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore avanti in Tribunale di Pistoia, sostenute dalla madre per le necesità della prole, purché debitamente documentate e previamente concordate tra i coniugi, mediante versamento su conto corrente intestato alla moglie entro i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT.
9) Il figlio vivrà colla madre nell' abitazione coniugale Per_1 insieme ai propri due fratelli e il padre potrà vederlo e trascorrere
3 del tempo col medesimo col medesimo quando cio' si renderà possibile, previ accordi che di volta in volta verranno presi colla moglie e con stesso e a seconda delle esigenze di tutti. Per_1
10) I coniugi si danno atto che provvederanno bonariamente alla divisione dei beni mobili contenuti nella casa coniugale.
11) I ricorrenti concordano che ciascuno di essi conserverà la titolarità esclusiva dei rispettivi conti correnti bancari e postali fatta eccezione per il conto corrente bancario n. 35522858 presso banca
Credi Agricole filiale di Montecatini Terme che rimarrà cointestato tra di loro fino al rientro del marito dal suo prossimo futuro impiego in Kosovo.
Al rientro del marito in Italia tale ultimo contocorrente verrà intestato esclusivamente alla moglie.
Nel frattempo il marito sarà esente da ogni responsabilità per eventuali futuri addebiti di utenze sul conto corrente bancario n.
35522858 considarando che esso non sarà piu' per civile abitazione.
La moglie si impegna a procedere colle volture delle utenze che ad oggi risultano ancora intestate al marito quali quelle della luce e del gas.
12) I ricorrenti, dando atto che mensilmente pervengono loro determinati importi dal Gestore dei Servizi Energetici Spa, quale corrispettivo dell' accumulo di energia elettrica tramite pannelli solari posti sull' abitazione coniugale, concordano che d' ora innanzi tali somme verranno interamente erogate alla sola moglie sul conto corrente che la stessa avrà l' onere di indicare alla predetta società elettrica.
13) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto dichiarano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa anche mai fatta valere.
14) Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.
4 15) I coniugi chiedono sin d'ora che il Giudice nominando Voglia sostituire l'udienza di comparizione dei coniugi di cui all'art. 473 bis
51, comma 3 c.p.c. con il deposito di note scritte, confermando sin d'ora la volontà di non volersi riconciliare.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 01.04.2025, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Spese compensate atteso l'accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 nata a [...] il [...] e nato a [...]_2
(BA) il 03.02.1973, che hanno contratto matrimonio il 09.09.2000 in CI (PT), alle condizioni da essi concordate;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di CI (PT) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
5 D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n.
46, P. 2, S. A, anno 2000);
- spese compensate.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 03.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
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