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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 01/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1496 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini Parte_1
n. 44, nello studio dell'Avv. ARCANGELI JACOPO e dell'Avv. ARCANGELI LORENZA che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
CP_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/07/2024, chiedeva al Parte_1
Tribunale di:
1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra Parte_1
ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80 (indennità di
[...] accompagnamento), con decorrenza dal 17.1.2023 (data indicata nel decreto di omologa)
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, n.q. sopra indicata, dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Condannare, in ogni caso, l'Ente competente, al pagamento delle spese di lite, oltre spese forfettarie, IVA
e CPA da distrarsi in favore dei difensori antistatari. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Irene Abrusci ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1496 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini Parte_1
n. 44, nello studio dell'Avv. ARCANGELI JACOPO e dell'Avv. ARCANGELI LORENZA che la rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
CP_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/07/2024, chiedeva al Parte_1
Tribunale di:
1) accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che la Sig.ra Parte_1
ha diritto al riconoscimento delle provvidenze di cui all'art. 1, L. 18/80 (indennità di
[...] accompagnamento), con decorrenza dal 17.1.2023 (data indicata nel decreto di omologa)
2) condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della CP_1 ricorrente, n.q. sopra indicata, dei ratei maturati, oltre interessi e rivalutazione legale dalle singole scadenze fino al soddisfo.
Condannare, in ogni caso, l'Ente competente, al pagamento delle spese di lite, oltre spese forfettarie, IVA
e CPA da distrarsi in favore dei difensori antistatari. TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso.
Nulla sulle spese.
Civitavecchia, 01/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Irene Abrusci
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