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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 23/04/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1110/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1954 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliani Raffaella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/10/1958 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliani Raffaella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 16/06/1984, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 58,
Parte II - Serie A, Anno 1984.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ma solo la prima Per_1 _2 economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 4 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 16/06/1984, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 58, Parte II - Serie A, Anno 1984 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa famigliare di Via Isonzo 33 a Casale Monferrato viene assegnata ad , Parte_2 comproprietaria al 50%, la quale continuerà ad abitarvi, unitamente al figlio
[...]
economicamente non autosufficiente. Per_3
La casa resterà assegnata ad anche per il periodo successivo, e cioè quando Parte_2 il figlio sarà economicamente autosufficiente e/o avrà trasferito altrove stabilmente _2 la propria dimora, tenuto anche conto che è comproprietario di altro Parte_1 immobile ad uso abitativo, e che si è già da tempo trasferito ad abitare altrove;
2. tutti gli arredi e tutti i beni mobili presenti nella casa di Via Isonzo 33 a Casale Monferrato, ad eccezione di quelli indicati al punto 3), rimarranno nella casa coniugale, ed assegnati in via definitiva ad;
Parte_2
3. si dà atto che si impegna ad asportare dalla casa di Via Isonzo 33 a Parte_1
Casale Monferrato tutti i propri beni personali ancora ivi presenti nonché gli arredi,
pagina 2 di 4 contenuto compreso, della stanza adibita a suo studio personale entro il termine tassativo di sei mesi dalla data di omologa delle condizioni di separazione, e previa comunicazione ed accordo con per il relativo accesso;
Parte_2
4. si dà atto che il figlio è titolare di carta di credito American Express con Persona_3 addebito sul conto corrente n. 001 1733074-8 presso Banca Mediolanum cointestato ai genitori;
da tempo, utilizza detta carta di credito in autonomia per Persona_3 provvedere alle proprie spese di mantenimento, d'abbigliamento e per l'attività tennistica.
Per tale ragione, i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento di in uguale _2 misura secondo questa modalità già in atto, pagando al 50% gli estratti conto di addebito della carta American Express intestata ad oltre ai seguenti ulteriori Persona_3 obblighi reciproci;
5. tenuto conto che vive con la madre, quale ulteriore concorso nel mantenimento del _2 figlio , si impegna a pagare, mediante rimborso a favore di _2 Parte_1 [...]
, il 50% di tutte le utenze della casa coniugale di Via Isonzo 33 a Casale Pt_2
Monferrato (in particolare, luce e gas), il 50% delle spese condominiali relative al predetto immobile, nonché il 50% della TARI. Detto obbligo cesserà quando sarà _2 economicamente autosufficiente;
6. rimane a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie tutte di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Vercelli, relative al figlio e diverse da quelle legate _2 all'attività tennistica;
il rimborso del 50% verrà effettuato a favore del genitore che avrà sostenuto la relativa spesa, secondo le tempistiche e le modalità di cui al Protocollo;
7. e si impegnano a pagare nella stessa misura (50%) tutte Parte_2 Parte_1 le spese relative al master universitario in Sport Management che il figlio sta _2 frequentando presso l'Università “LYNN” di Boca Raton in Florida, secondo le modalità tra gli stessi concordate;
8. e si impegnano inoltre a pagare nella stessa misura Parte_2 Parte_1
(50%) tutte le spese necessarie per sostenere l'attività tennistica praticata dal figlio _2
(a mero titolo esemplicativo e non esaustivo, allenamento, attrezzatura, abbigliamento, trasferte, viaggi, spese di partecipazione ai tornei). Rientrano in questa categoria, quali spese da suddividere al 50% tra i genitori, anche i costi di utilizzo e di manutenzione dell'autovettura FIAT 500X, targata FV662YM, (oltre al 50% del bollo e dell'assicurazione) che viene utilizzata dal figlio per recarsi agli allenamenti e/o _2 tornei. Le somme verranno messe a disposizione e versate dai genitori sul conto corrente n.
001 1733074-8 presso Banca Mediolanum ed il figlio potrà prelevare le provviste _2 necessarie per far fronte alle relative spese;
9. si dà atto che rimangono a carico di in quanto comproprietario al 50%, Parte_1 le spese condominiali straordinarie che verranno deliberate dal e le Controparte_1 eventuali spese straordinarie di manutenzione dell'immobile, già casa coniugale, da concordare tra le parti;
10. si dà atto che l'autovettura FIAT 500X, targata FV662YN, intestata a , viene Parte_2 assegnata in proprietà ed uso esclusivo alla stessa;
l'autovettura AUDI A1 targata
FM551WZ, intestata a viene assegnata in proprietà ed uso esclusivo Parte_1 allo stesso;
11. si dà atto che tutti i finanziamenti in corso, cointestati ad entrambi i coniugi di cui al punto
13 del ricorso e tutti i finanziamenti intestati ad di cui al punto 14 del ricorso Parte_2 vengono pagati sino alla loro integrale estinzione da e da Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 4 in pari misura al 50%. Ogni altro finanziamento non espressamente indicato nel ricorso rimane a carico della parte che lo ha sottoscritto;
12. si dà atto che e si impegnano a versare mensilmente sul Parte_2 Parte_1 relativo conto corrente di addebito dei finanziamenti le provviste necessarie per il relativo pagamento;
il pagamento di tutti i finanziamenti qui indicati potrà avvenire anche mediante l'eventuale disinvestimento degli investimenti finanziari di cui al punto 10 del ricorso;
in tale caso, l'intero importo verrà versato sul conto corrente comune e verrà utilizzato per pagare le rate dei finanziamenti e/o per l'attività sportiva del figlio;
_2
13. si dà atto che i fondi di investimento cointestati, comprensivi di quelli cui al punto 10 del ricorso, potranno essere disinvestiti prima della scadenza previo comune accordo tra gli intestatari e le somme risultanti dalla relativa liquidazione dovranno essere messe integralmente a disposizione per tale esigenza. Detti fondi potranno essere disinvestiti anche se solo uno dei cointestatari ne avesse la necessità per far fronte al pagamento degli stessi
(finanziamenti e spese tennistiche);
14. si dà atto che nel caso in cui i titoli andranno a scadenza, i relativi importi verranno accreditati in misura eguale ad entrambi gli intestatari;
15. si dà atto che i conti correnti cointestati rimarranno in essere sino all'estinzione dei finanziamenti di cui ai punti 13 e 14 del ricorso, per il mantenimento e le spese tennistiche di;
_2
16. si dà atto che è autorizzata a prelevare da uno dei due conti di cui è Parte_2 cointestataria la somma di € 2.960,00 alla stessa versata a settembre 2023 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito del sinistro occorsole in data
12.5.2023, somma accreditata dalla Compagnia sul Controparte_2 conto corrente cointestato in data successiva alla cessazione della convivenza con
[...]
e non entrata nella comunione legale dei coniugi ex art. 179, lett. e), c.c. Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 1110/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE RELATORE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
08/12/1954 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliani Raffaella del Foro di Vercelli
E
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
27/10/1958 e ivi residente rappresentata e difesa dall'Avv. Giuliani Raffaella del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 28/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato
(AL) il 16/06/1984, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 58,
Parte II - Serie A, Anno 1984.
Dall'unione sono nati i figli e , oggi entrambi maggiorenni ma solo la prima Per_1 _2 economicamente autosufficiente.
pagina 1 di 4 Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio celebrato con rito concordatario in Casale Monferrato (AL) il 16/06/1984, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 58, Parte II - Serie A, Anno 1984 alle seguenti CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. la casa famigliare di Via Isonzo 33 a Casale Monferrato viene assegnata ad , Parte_2 comproprietaria al 50%, la quale continuerà ad abitarvi, unitamente al figlio
[...]
economicamente non autosufficiente. Per_3
La casa resterà assegnata ad anche per il periodo successivo, e cioè quando Parte_2 il figlio sarà economicamente autosufficiente e/o avrà trasferito altrove stabilmente _2 la propria dimora, tenuto anche conto che è comproprietario di altro Parte_1 immobile ad uso abitativo, e che si è già da tempo trasferito ad abitare altrove;
2. tutti gli arredi e tutti i beni mobili presenti nella casa di Via Isonzo 33 a Casale Monferrato, ad eccezione di quelli indicati al punto 3), rimarranno nella casa coniugale, ed assegnati in via definitiva ad;
Parte_2
3. si dà atto che si impegna ad asportare dalla casa di Via Isonzo 33 a Parte_1
Casale Monferrato tutti i propri beni personali ancora ivi presenti nonché gli arredi,
pagina 2 di 4 contenuto compreso, della stanza adibita a suo studio personale entro il termine tassativo di sei mesi dalla data di omologa delle condizioni di separazione, e previa comunicazione ed accordo con per il relativo accesso;
Parte_2
4. si dà atto che il figlio è titolare di carta di credito American Express con Persona_3 addebito sul conto corrente n. 001 1733074-8 presso Banca Mediolanum cointestato ai genitori;
da tempo, utilizza detta carta di credito in autonomia per Persona_3 provvedere alle proprie spese di mantenimento, d'abbigliamento e per l'attività tennistica.
Per tale ragione, i genitori si impegnano a provvedere al mantenimento di in uguale _2 misura secondo questa modalità già in atto, pagando al 50% gli estratti conto di addebito della carta American Express intestata ad oltre ai seguenti ulteriori Persona_3 obblighi reciproci;
5. tenuto conto che vive con la madre, quale ulteriore concorso nel mantenimento del _2 figlio , si impegna a pagare, mediante rimborso a favore di _2 Parte_1 [...]
, il 50% di tutte le utenze della casa coniugale di Via Isonzo 33 a Casale Pt_2
Monferrato (in particolare, luce e gas), il 50% delle spese condominiali relative al predetto immobile, nonché il 50% della TARI. Detto obbligo cesserà quando sarà _2 economicamente autosufficiente;
6. rimane a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie tutte di cui al Protocollo in essere presso il Tribunale di Vercelli, relative al figlio e diverse da quelle legate _2 all'attività tennistica;
il rimborso del 50% verrà effettuato a favore del genitore che avrà sostenuto la relativa spesa, secondo le tempistiche e le modalità di cui al Protocollo;
7. e si impegnano a pagare nella stessa misura (50%) tutte Parte_2 Parte_1 le spese relative al master universitario in Sport Management che il figlio sta _2 frequentando presso l'Università “LYNN” di Boca Raton in Florida, secondo le modalità tra gli stessi concordate;
8. e si impegnano inoltre a pagare nella stessa misura Parte_2 Parte_1
(50%) tutte le spese necessarie per sostenere l'attività tennistica praticata dal figlio _2
(a mero titolo esemplicativo e non esaustivo, allenamento, attrezzatura, abbigliamento, trasferte, viaggi, spese di partecipazione ai tornei). Rientrano in questa categoria, quali spese da suddividere al 50% tra i genitori, anche i costi di utilizzo e di manutenzione dell'autovettura FIAT 500X, targata FV662YM, (oltre al 50% del bollo e dell'assicurazione) che viene utilizzata dal figlio per recarsi agli allenamenti e/o _2 tornei. Le somme verranno messe a disposizione e versate dai genitori sul conto corrente n.
001 1733074-8 presso Banca Mediolanum ed il figlio potrà prelevare le provviste _2 necessarie per far fronte alle relative spese;
9. si dà atto che rimangono a carico di in quanto comproprietario al 50%, Parte_1 le spese condominiali straordinarie che verranno deliberate dal e le Controparte_1 eventuali spese straordinarie di manutenzione dell'immobile, già casa coniugale, da concordare tra le parti;
10. si dà atto che l'autovettura FIAT 500X, targata FV662YN, intestata a , viene Parte_2 assegnata in proprietà ed uso esclusivo alla stessa;
l'autovettura AUDI A1 targata
FM551WZ, intestata a viene assegnata in proprietà ed uso esclusivo Parte_1 allo stesso;
11. si dà atto che tutti i finanziamenti in corso, cointestati ad entrambi i coniugi di cui al punto
13 del ricorso e tutti i finanziamenti intestati ad di cui al punto 14 del ricorso Parte_2 vengono pagati sino alla loro integrale estinzione da e da Parte_2 Parte_1
pagina 3 di 4 in pari misura al 50%. Ogni altro finanziamento non espressamente indicato nel ricorso rimane a carico della parte che lo ha sottoscritto;
12. si dà atto che e si impegnano a versare mensilmente sul Parte_2 Parte_1 relativo conto corrente di addebito dei finanziamenti le provviste necessarie per il relativo pagamento;
il pagamento di tutti i finanziamenti qui indicati potrà avvenire anche mediante l'eventuale disinvestimento degli investimenti finanziari di cui al punto 10 del ricorso;
in tale caso, l'intero importo verrà versato sul conto corrente comune e verrà utilizzato per pagare le rate dei finanziamenti e/o per l'attività sportiva del figlio;
_2
13. si dà atto che i fondi di investimento cointestati, comprensivi di quelli cui al punto 10 del ricorso, potranno essere disinvestiti prima della scadenza previo comune accordo tra gli intestatari e le somme risultanti dalla relativa liquidazione dovranno essere messe integralmente a disposizione per tale esigenza. Detti fondi potranno essere disinvestiti anche se solo uno dei cointestatari ne avesse la necessità per far fronte al pagamento degli stessi
(finanziamenti e spese tennistiche);
14. si dà atto che nel caso in cui i titoli andranno a scadenza, i relativi importi verranno accreditati in misura eguale ad entrambi gli intestatari;
15. si dà atto che i conti correnti cointestati rimarranno in essere sino all'estinzione dei finanziamenti di cui ai punti 13 e 14 del ricorso, per il mantenimento e le spese tennistiche di;
_2
16. si dà atto che è autorizzata a prelevare da uno dei due conti di cui è Parte_2 cointestataria la somma di € 2.960,00 alla stessa versata a settembre 2023 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito a seguito del sinistro occorsole in data
12.5.2023, somma accreditata dalla Compagnia sul Controparte_2 conto corrente cointestato in data successiva alla cessazione della convivenza con
[...]
e non entrata nella comunione legale dei coniugi ex art. 179, lett. e), c.c. Parte_1
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Relatore, dott.ssa Simona Francese.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 15/04/2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Simona Francese
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