CASS
Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2024, n. 5351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5351 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ED EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Costantini, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Con ordinanza deliberata, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Prima Sezione di questa Corte con sentenza n. 19107 del 31/03/2023, il 16/05/2023, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata nell'interesse di AM CH nell'ambito del giudizio di revisione relativo alla condanna dell'istante per triplice omicidio aggravato, tentato omicidio aggravato, detenzione e porto illegali di arma comune da sparo. Avverso l'indicata ordinanza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione AM CH, attraverso il difensore Avv. Mauro Penale Sent. Sez. 5 Num. 5351 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: CAPUTO ANGELO Data Udienza: 09/01/2024 Così deciso il 09/01/2024. Trogu, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Il primo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine ai punti indicati dalla sentenza di annullamento con rinvio, in quanto la Corte di appello si è limitata ad affermare l'insussistenza di elementi per formulare una prognosi di qualsiasi segno, omettendo di considerare la documentazione prodotta e la relazione peritale sul contenuto dei dialoghi intercettati. Il secondo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine al merito della richiesta, ove si esaminava dettagliatamente la perizia trascrittiva in correlazione con gli altri elementi prodotti. Il terzo motivo denuncia vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata lì dove esclude la possibilità di qualsiasi prognosi, confondendo il piano del giudizio allo stato degli atti con quello del giudizio all'esito del dibattimento. La difesa del ricorrente ha fatto pervenire atto di rinuncia con allegata l'ordinanza della Corte di appello di Roma in data 25/11/2023 con la quale la Corte di appello di Roma ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del ricorrente. Il ricorso è inammissibile per rinuncia determinata da sopravvenuta carenza di interesse, in quanto, come rilevato dal P.G. presso questa Corte, in data 25/11/2023, è stata disposta la sospensione dell'esecuzione della pena irrogata nei confronti del ricorrente. Come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01; conf., ex plurimis, Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. U, n. 31524 del 14/07/2004, Litteri, Rv. 228168).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.