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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 61/2024 PROCEDIMENTO UNITARIO (APERTURA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Marco Salvatori Presidente dott.ssa Silvia Capitano Giudice dott.ssa Federica Verro Giudice rel. letto il ricorso ex artt. 40 e 41 CCII, proposto da , rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. ADIUTRICE BARRETTA (pec: , ha pronunciato la Email_1 seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
in persona del legale rappresentante , nato a [...]
[...] Controparte_2
(TP) il 03/03/1970, con sede legale in Agrigento, Via Cannatello n. 11 (C.F e P.I.
) iscritta nel registro delle imprese con il n. REA AG-201228, avente ad oggetto P.IVA_1
l'attività di commercio al dettaglio di autoveicoli usati senza valore storico.
*******
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta in data 19.12.2024 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
considerato che
, a sostegno dell'istanza, società ha riferito che:
- il credito ha origine dal saldo del c/c n. 4683 e del finanziamento n. 741753256 intrattenuti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, documenti allegati alle note depositate in data 18.12.2024;
1 - con lettera del 15.3.2017 ha comunicato la revoca delle agevolazioni creditizie CP_3
e, con successiva comunicazione del 20.5.2017, ha sollecitato il pagamento di tutte le somme dovute;
- in data 28.1.2018, ha ceduto a (ora CP_3 Controparte_4 Controparte_5
per cambio denominazione sociale) il credito vantato nei confronti di
[...] CP_1
nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili
[...]
“in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 7 del
17/01/2019;
- tale credito è risultante dai certificati ex art. 50 TUB da cui emerge € 18.744,44 quale saldo debitore del conto corrente n. 4683 ed € 5.865,17 quale residuo insoluto del finanziamento chirografario n. 741753256;
ritenuto che
dalle suddette allegazioni possa ricavarsi la legittimazione attiva del ricorrente, con la precisazione che la legittimazione a proporre ricorso ex art. 37,II CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale (v. Cass., SS.UU.,
1521/2013 e Cass. 11421/2014 per l'art. 6 l.f.); rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. visura camerale in atti); riferito infatti che il ricorso ed il decreto di convocazione, non potuti notificare dalla
Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice, sono stati inseriti manualmente dalla cancelleria nell'AREA WEB (portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario), in conformità con quanto disposto dall'art. 40, co. VIII ccii;
in ogni caso, il ricorrente ha altresì tentato di notificarli con le modalità di cui all'art. 107 comma I D.P.R. 1229/1959 e, stante l'esito negativo, ha provveduto al deposito nella casa comunale della sede (Agrigento) che risulta iscritta nel registro delle imprese;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
ritenuto che
la società è soggetta alle disposizioni sui Controparte_1
procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
2 rilevato, in particolare, che società, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
premesso che, secondo quanto prescritto dagli artt. 121 e 2,I lett. d) CCII, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale e sul concordato preventivo soltanto quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici, e segnatamente: a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; b) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; c) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; ritenuto, pertanto, che grava sul debitore – in linea con il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e con il correlato principio della c.d. “prossimità della prova” – l'onere di provare la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, mediante la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti previsti dalla norma in questione;
considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49 comma 5 CCII), tenuto conto dei crediti esposti in ricorso e della esposizione debitoria riferita dall'Agenzia CP_6
, pari a complessivi € 198.039,11;
[...] ritenuto che tali elementi, unitamente alla mancata pubblicazione dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2014 e alla irreperibilità della società presso la sede legale dimostrano altresì la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
3 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della , in persona Controparte_1 del legale rappresentante , nato a [...] il [...], con sede Controparte_2
legale in Agrigento, Via Cannatello n. 11 (C.F e P.I. ) iscritta nel registro delle P.IVA_1
imprese con il n. REA AG-201228, avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di autoveicoli usati senza valore storico. nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Verro;
nomina
Curatore la dott.ssa , con onere di Persona_1 Email_2
accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa
4 il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro
5 caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
stabilisce il giorno 17 aprile 2025, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al
6 quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO Sezione Unica Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Marco Salvatori Presidente dott.ssa Silvia Capitano Giudice dott.ssa Federica Verro Giudice rel. letto il ricorso ex artt. 40 e 41 CCII, proposto da , rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv. ADIUTRICE BARRETTA (pec: , ha pronunciato la Email_1 seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale della CP_1
in persona del legale rappresentante , nato a [...]
[...] Controparte_2
(TP) il 03/03/1970, con sede legale in Agrigento, Via Cannatello n. 11 (C.F e P.I.
) iscritta nel registro delle imprese con il n. REA AG-201228, avente ad oggetto P.IVA_1
l'attività di commercio al dettaglio di autoveicoli usati senza valore storico.
*******
Il Tribunale esaminato il fascicolo indicato in epigrafe e sciogliendo la riserva assunta in data 19.12.2024 dal Giudice delegato alla trattazione del procedimento;
considerato che
, a sostegno dell'istanza, società ha riferito che:
- il credito ha origine dal saldo del c/c n. 4683 e del finanziamento n. 741753256 intrattenuti con la Banca Monte dei Paschi di Siena, documenti allegati alle note depositate in data 18.12.2024;
1 - con lettera del 15.3.2017 ha comunicato la revoca delle agevolazioni creditizie CP_3
e, con successiva comunicazione del 20.5.2017, ha sollecitato il pagamento di tutte le somme dovute;
- in data 28.1.2018, ha ceduto a (ora CP_3 Controparte_4 Controparte_5
per cambio denominazione sociale) il credito vantato nei confronti di
[...] CP_1
nell'ambito dell'operazione di cessione di crediti pecuniari individuabili
[...]
“in blocco” ai sensi e per gli effetti all'art. 58 del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385, di cui è stata data pubblica notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 7 del
17/01/2019;
- tale credito è risultante dai certificati ex art. 50 TUB da cui emerge € 18.744,44 quale saldo debitore del conto corrente n. 4683 ed € 5.865,17 quale residuo insoluto del finanziamento chirografario n. 741753256;
ritenuto che
dalle suddette allegazioni possa ricavarsi la legittimazione attiva del ricorrente, con la precisazione che la legittimazione a proporre ricorso ex art. 37,II CCII non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale (v. Cass., SS.UU.,
1521/2013 e Cass. 11421/2014 per l'art. 6 l.f.); rilevato che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. visura camerale in atti); riferito infatti che il ricorso ed il decreto di convocazione, non potuti notificare dalla
Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice, sono stati inseriti manualmente dalla cancelleria nell'AREA WEB (portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario), in conformità con quanto disposto dall'art. 40, co. VIII ccii;
in ogni caso, il ricorrente ha altresì tentato di notificarli con le modalità di cui all'art. 107 comma I D.P.R. 1229/1959 e, stante l'esito negativo, ha provveduto al deposito nella casa comunale della sede (Agrigento) che risulta iscritta nel registro delle imprese;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII;
ritenuto che
la società è soggetta alle disposizioni sui Controparte_1
procedimenti concorsuali ai sensi degli artt. 1, 2 e 121 CCII;
2 rilevato, in particolare, che società, non essendosi costituita, non ha contestato né fornito alcuna prova in ordine all'eventuale mancato superamento delle soglie di cui all'art. 2 lettera d) CCII;
premesso che, secondo quanto prescritto dagli artt. 121 e 2,I lett. d) CCII, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale non sono soggetti alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale e sul concordato preventivo soltanto quando dimostrino il possesso congiunto di determinati requisiti patrimoniali ed economici, e segnatamente: a) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00; b) di aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ricavi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00; c) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00; ritenuto, pertanto, che grava sul debitore – in linea con il principio generale di cui all'art. 2697 c.c. e con il correlato principio della c.d. “prossimità della prova” – l'onere di provare la sua non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, mediante la dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti previsti dalla norma in questione;
considerato, inoltre, che l'istruttoria ha evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore ad € 30.000,00 (v. art. 49 comma 5 CCII), tenuto conto dei crediti esposti in ricorso e della esposizione debitoria riferita dall'Agenzia CP_6
, pari a complessivi € 198.039,11;
[...] ritenuto che tali elementi, unitamente alla mancata pubblicazione dei bilanci relativi agli esercizi successivi al 2014 e alla irreperibilità della società presso la sede legale dimostrano altresì la sussistenza dello stato di insolvenza di cui agli artt. 2 lett. b) e 121 CCII;
preso atto che non sono state proposte domande di accesso ad alcuno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso dalla liquidazione giudiziale;
ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCII; visti gli artt. 1, 2, 27, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 CCII;
3 dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale della , in persona Controparte_1 del legale rappresentante , nato a [...] il [...], con sede Controparte_2
legale in Agrigento, Via Cannatello n. 11 (C.F e P.I. ) iscritta nel registro delle P.IVA_1
imprese con il n. REA AG-201228, avente ad oggetto l'attività di commercio al dettaglio di autoveicoli usati senza valore storico. nomina
Giudice Delegato la dott.ssa Federica Verro;
nomina
Curatore la dott.ssa , con onere di Persona_1 Email_2
accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
avvisa
4 il Curatore che al momento dell'accettazione dell'incarico – e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina – deve depositare presso la cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e che, in caso di violazione di tale incombente, il tribunale provvederà d'urgenza alla sua sostituzione;
il Curatore dovrà, inoltre, dare atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII;
ordina
- al Curatore di procedere ex art. 193 CCII all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario. Il Curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 c.p.c.
- al Curatore di redigere l'inventario ex art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati;
- al Curatore, entro trenta giorni, di presentare al giudice delegato ex art. 130 comma 1
CCII un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, impregiudicato il successivo deposito della relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCII;
- al Curatore di attivare il domicilio digitale della procedura, fino a quando non sia attiva la comunicazione telematica al Curatore delle credenziali relative al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della Giustizia;
- al Curatore di comunicare senza indugio ex art. 200 CCII a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro
5 caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201 CCII, anche senza l'assistenza di un difensore;
b) la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;
c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, CCII, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e), CCII;
d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
e) il domicilio digitale della procedura;
- al Curatore di comunicare al giudice delegato – nel più breve tempo possibile e tenuto conto delle risultanze documentali acquisite e della disponibilità eventualmente manifestata
– un elenco di creditori tra i quali individuare i membri del comitato dei creditori da nominare secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 138 CCII;
stabilisce il giorno 17 aprile 2025, ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore indicato nell'avviso di cui all'art. 200, e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al
6 quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore;
dispone
l'anticipazione e la prenotazione a debito delle spese a carico dell'Erario a sensi dell'art. 146 DPR 30/5/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, comunicata alla società debitrice, al Pubblico Ministero ed alla parte ricorrente, e trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Federica Verro Marco Salvatori
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44
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