Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 19/03/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00406/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 406 del 2025, proposto da
Comune di Vietri di Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ennio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Basilicata, non costituita in giudizio;
nei confronti
Sinergia Gp9 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vergara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Savoia di Lucania, Comune di Satriano di Lucania, Comune di Tito, Comune di Sant’Angelo Le Fratte, A.R.P.A. Basilicata, Provincia di Potenza, Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero della Difesa, Autorità di Bacino Distrettuale Dell’Appennino Meridionale, E-Distribuzione S.p.A., Terna Rete Italia S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
a) della delibera di Giunta Regionale n. 434 del 23.07.2025, comunicata con nota dell’Ufficio Compatibilità Ambientale prot. n. 0175685 del 25.07.2025 e pubblicata sul BUR Basilicata n. 42 del 01.08.2025, recante Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art 27-bis D.lgs. n. 152/2006 per l’istanza avanzata in data 31.08.2020 dalla soc. Sinergia GP9 s.r.l. di realizzazione di un Impianto Fotovoltaico di 12,227 MW in loc. Guardiola del Comune di Vietri di Potenza, in uno agli atti di cui è comprensiva, che del pari s’impugnano:
a.1) della Determina dell’Ufficio Energia prot. 0134716 del 09.06.2025, recante parere favorevole con prescrizioni alla costruzione ed esercizio dell’impianto fotovoltaico con effetti di autorizzazione unica ex art. 12 D.lgs. n. 387/2003;
a.2) del Giudizio Favorevole di Compatibilità Ambientale di cui al rapporto istruttorio in all. E alla delibera 434/2025;
a.3) del Verbale della terza seduta della Conferenza di Servizi del 26.06.2024, in uno ai pareri in essa acquisiti ed espressi, se ed in quanto lesivi;
a.4) della Relazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale del 18.06.2025 in all. D alla delibera 434/2025;
b) di tutti gli atti presupposti ed in particolare:
- della nota dell’Ufficio Compatibilità Ambientale prot. n. 0133977/23BD del 06.06.2025 e della nota dell’Avvocatura Regionale prot. 0139550/23BE del 13.06.2025 di risposta, in merito ai rilievi sollevati dal Comune di Vietri sulla corretta definizione della Conferenza di Servizi decisoria;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei verbali di conferenza dei servizi del 09.05.2023 e 17.10.2023, in uno ai relativi pareri in essi acquisiti ed espressi, se ed in quanto lesivi;
c) di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sinergia Gp9 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OL NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in esame, depositato in data 6/11/2025, il Comune di Vietri di Potenza ha impugnato gli atti specificati in epigrafe ed in particolare la delibera della Giunta Regionale di Basilicata, n. 434 del 23/7/2025, con la quale, all’esito della conferenza di servizi all’uopo indetta (articolatasi in tre sedute, tenutesi nelle date del 9/5/2023, del 17/10/2023 e del 26/6/2024), è stato rilasciato, in favore della società Sinergia GP9 s.r.l. (odierna controinteressata), il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art 27- bis del D.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 12,227 MW, da ubicarsi in località Guardiola del territorio del Comune ricorrente.
1.1. L’impugnazione è affidata ai seguenti motivi:
- con il primo motivo, è contestato che la conferenza di servizi indetta dalla Regione procedente non sarebbe stata preceduta dalla definizione di criteri di ponderazione delle posizioni delle Amministrazioni interpellate (in ragione della rilevanza degli interessi pubblici da esse tutelati), così da poter orientare il giudizio di prevalenza. Inoltre, è contestato che la conferenza di servizi si sarebbe illegittimamente conclusa, all’esito della terza riunione del 26/6/2024, con una mera pronuncia di “ orientamento favorevole ” e con l’espressa consapevolezza dei “ pareri mancanti ” di alcune Amministrazioni o Uffici; né, sotto altro connesso profilo, potrebbe attribuirsi capacità sanante all’espressione di pareri intervenuti dopo ed al di fuori della conferenza di servizi, tenuto conto che tutti i pareri, anche dissenzienti o non resi, dovrebbero confluire nell’opportuna sede, al fine di determinare gli esiti della conferenza ed il relativo giudizio finale;
- con il secondo motivo, è contestato che il procedimento avrebbe dovuto svolgersi conformemente al paradigma normativo di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e non già, come avvenuto, in base a quello di cui all’art. 27- bis del D.lgs. n. 152/2006; il che avrebbe comportato l’intestazione della gestione del procedimento in capo ad altro Ufficio regionale (l’Ufficio Energia invece che l’Ufficio Compatibilità Ambientale) e l’immediata attivazione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- con il terzo motivo, è contestato che l’Amministrazione procedente non avrebbe debitamente apprezzato le posizioni dissenzienti espresse, in sede conferenziale, dal Comune di Vietri di Potenza e dall’Ufficio Geologico della Regione;
- con il quarto motivo, è contestata la mancata approvazione delle misure di compensazione e miglioramento ambientale a favore dei Comuni interessati dall’impianto fotovoltaico in questione, secondo quanto previsto dall’art. 13 della L.R. n. 8/2012 e dal vigente P.I.E.A.R. Basilicata.
2. Si è costituita in giudizio, per resistere all’accoglimento dell’impugnazione, la società controinteressata, che ha eccepito, in via liminare, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e di legittimazione, abuso del diritto e violazione del divieto di venire contra factum proprium (avendo il Comune ricorrente partecipato solo alla prima seduta della conferenza di servizi svoltasi nel procedimento autorizzatorio e non avendo ritenuto di esprimere, in tale sede, alcun parere definitivo in merito).
3. All’udienza pubblica dell’11/2/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto (il che consente di soprassedere dall’esame dell’esposta eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte controinteressata).
4.1. Il primo di motivo non è persuasivo.
4.1.1. Ed invero, quanto alla contestata omissione della previa determinazione di criteri per la ponderazione delle posizioni espresse, in sede di conferenza di servizi, dalle Amministrazione partecipanti, è dirimente osservare come la tesi ricorsuale sia apertamente confliggente con il pertinente dato normativo (cfr. comma 7 dell'art. 14- ter della L n. 241/1990, secondo cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi si forma " sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti ), a mente del quale il processo formativo della decisione nel contesto del modulo conferenziale è governato da un criterio qualitativo (un giudizio di prevalenza, per l’appunto), espressione della discrezionalità valutativa dell'Autorità procedente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 29/4/2020, n. 2724), il cui esercizio non esige affatto (anzi esclude) l’impiego di parametri di natura quantitativa, ferma restando la necessità di un adeguato corredo motivazionale.
Sotto altro concorrente profilo, il ridetto giudizio di prevalenza deve tener conto delle posizioni concretamente assunte dalle singole Amministrazioni nell'ambito della conferenza di servizi (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 3/7/2023, n. 6447), con l’inevitabile precipitato dell’inammissibilità di criteri decisori predeterminati (necessariamente su base astratta) rispetto all’effettivo divenire e manifestarsi delle posizioni dei soggetti partecipanti.
4.1.2. Parimenti destituite di fondamento sono le contestazioni che si appuntano sulla ritualità dello svolgimento della terza riunione della conferenza di servizi del 26/6/2024.
Anzitutto, è opinione del Collegio che, dalla disamina del verbale di detta riunione, emerga con sufficiente chiarezza l’intenzione dell’Amministrazione procedente di concludere i lavori conferenziali nel senso dell’autorizzabilità del progetto, tale essendo il significato univocamente attribuibile all’espressione, ivi rinvenibile, “ La Conferenza, ferme restando le prescrizioni per la realizzazione e posa in opera del cavidotto, in attesa dei Pareri mancanti, si pronuncia con un orientamento favorevole. Inoltre concede alla società 15 giorni dalla trasmissione del presente verbale per produrre le integrazioni richieste in sede di Conferenza e 30 giorni dal ricevimento delle stesse, agli Enti interessati per produrre relativo Parere. ”.
Tale conclusione è, d’altra parte, del tutto coerente con il dato, anch’esso pianamente desumibile dal medesimo verbale, per cui la quasi totalità delle Amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi ha espresso parere favorevole o, comunque, non ha formalizzato una posizione di motivato dissenso, così da legittimare l’Amministrazione procedente alla positiva definizione del modulo conferenziale, in applicazione delle regole e dei termini che lo governano e, in particolare, della previsione di cui all’art. 14- ter , comma 7, della L. n. 241/1990 (“ Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ”).
Né si oppongono a tale conclusione le tesi ricorsuali dirette a valorizzare il carattere soltanto interlocutorio della posizione di alcuni dei partecipanti ovvero l’inammissibilità di assensi postumi.
Procedendo in modo analitico, è agevolmente riscontrabile, dalla lettura del richiamato atto, che:
- l’Ufficio Energia della Regione Basilicata, nel corso della terza seduta della conferenza, si è limitato a chiedere alla società di integrare il Quadro Economico del Piano di Sviluppo Locale (con riferimento ad una valutazione economica di dettaglio del progetto e delle sue ricadute sul territorio), acquisendo, come si legge nel relativo verbale, la disponibilità della società a “ realizzare attività ed iniziative che abbiamo ricadute positive sul territorio comunale di Vietri ”, da ritenersi di per sé satisfattiva rispetto all’esigenza rappresentata dall’Ufficio;
- la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata, per quanto concerne i profili paesaggistici e di tutela dei beni archeologici, nel corso della terza seduta della conferenza, ha evidenziato la necessità di aggiornare la Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico e di effettuare ulteriori foto-inserimenti (da punti da essa specificamente indicati); rispetto a tali rilievi, la società ha rappresentato nella medesima sede che “ procederà con l’aggiornamento dei foto-inserimenti e che invierà nuovamente all’Ufficio Compatibilità Ambientale la Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico in modo da pubblicarla tempestivamente sul portale regionale ”. Successivamente, in data 16/9/2024, detta Amministrazione, avendo ricevuto satisfattivi elementi, ha formalizzato il proprio parere favorevole;
- l’Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio della Regione ha richiesto l’utilizzo dei sostegni già presenti di e-distribuzione e lo spostamento del cavo interrato sul ciglio stradale; detta richiesta, in ordine alla quale la società ha manifestato piena disponibilità, è quindi refluita in una formale prescrizione della conferenza da ottemperare ai fini del rilascio del provvedimento di V.I.A. (successivamente rilasciato, a fronte dell’adempimento della richiamata prescrizione, nel contesto del provvedimento di autorizzazione unica).
Tali sviluppi dell’ iter conferenziale non risultano viziati sotto alcun profilo, in quanto appartiene alla fisiologia del modulo della conferenza di servizi che le ragioni di contrarietà o di perplessità originariamente espresse possano essere successivamente superate o chiarite, in ottica sostanziale, nel dinamico svolgimento del confronto conferenziale. Nessun rilievo assume, al riguardo, la tardività rispetto alla seduta conferenziale del parere espresso dalla Soprintendenza, per l’assorbente considerazione che detta Amministrazione non aveva manifestato, a ben vedere, alcun dissenso tale da ostare alla positiva definizione del procedimento.
A ciò si aggiungano i pareri favorevoli espressi dall’Ufficio Compatibilità ambientale (per quanto concerne i profili ambientali), dall’Ufficio Energia (con gli effetti dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003), dall’A.R.P.A., dell’Ufficio Foreste, le cui valutazioni si sono tradotte in molteplici prescrizioni refluite nel provvedimento autorizzatorio (a partire da quella relativa alle modalità realizzative del cavidotto); quanto sopra, proprio nell’ottica della realizzazione di quell’equilibrato contemperamento tra i contrapposti interessi in rilievo (pubblici e privati) di cui il gravame ipotizza l’omissione.
Trattasi di elementi di fatto, di cui vi è persuasivo riscontro ex actis , che, nel loro complesso, contraddicono l’impostazione ricorsuale, protesa invece all’enfatizzazione – che, per quanto detto, risulta erronea – di profili meramente formali e procedimentali privi di effettiva capacità viziante.
Proseguendo nella disamina, dunque, l’unica posizione effettivamente contraria (maturata nella conferenza di servizi) risulta essere quella dell’Ufficio Geologico della Regione Basilicata.
Ed invero, quest’ultimo, dopo aver espresso un preliminare dissenso nel corso della prima riunione della conferenza di servizi, ha avviato un momento di fitto confronto costruttivo con la società controinteressata, la quale, come riportato nel verbale della terza riunione, ha “ dato riscontro a tutte le richieste di integrazioni, come riportato nel verbale della seconda seduta della Conferenza di Servizi del 17 ottobre 2023 ”, precisando, inoltre, di essersi “ interfacciata con l’Ufficio Geologico al fine di ottemperare a quanto richiesto con nota prot. 0212794/24BB del 16 ottobre 2023 ”; tant’è che il medesimo Ufficio, con nota del 20/6/2024, ha dato atto di tale evoluzione, evidenziando, tuttavia, la necessità di ulteriori elementi istruttori.
A tale posizione, tuttavia, non poteva riconnettersi alcuna valenza ostativa (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 29/4/2020, n. 2733), tenuto conto che, per quanto sopra evidenziato, la conferenza di servizi è retta da un criterio maggioritario e non conosce poteri di veto in capo alle singole Amministrazioni partecipanti. D’altra parte, merita evidenziare, in ottica sostanziale, che il provvedimento autorizzatorio ha, comunque, valorizzato i rilievi sollevati dall’Ufficio Geologico, prescrivendo alla società l’osservanza non solo delle prescrizioni derivanti dagli studi geologici allegati al progetto (intendendo compresi tutti gli approfondimenti necessari ed indispensabili in fase esecutiva circa le verifiche di stabilità e l’assetto idrogeologico superficiale e di falda), ma anche delle “ prescrizioni e quanto richiesto dall’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive di cui alla nota prot. n. 0140678/23BB del 20 giugno 2024 ”.
Infine, relativamente alla posizione del Comune di Vietri di Potenza, va osservato quanto segue:
- il Comune ha partecipato solo alla prima seduta della conferenza di servizi, senza esprimere affatto (come erroneamente esposto in sede ricorsuale) una posizione definitivamente contraria alla realizzazione del progetto, essendosi limitato, in quella sede, a sollevare rilievi sul fronte della compatibilità paesaggistica dell’impianto e dell’incidenza sulle aree agricole, successivamente ribaditi con nota del 16/10/2023;
- a detti rilievi, la società ha ritenuto di dare satisfattivo riscontro con il documento tecnico del 7/5/2024, richiamato ex professo nel verbale della terza seduta della conferenza di servizi del 26/6/2024;
- il Comune, malgrado rituale convocazione, non ha partecipato (oltre che alla seconda seduta, neppure) alla terza seduta della conferenza di servizi, senza, dunque, esprimere nella dedicata sede, come sarebbe stato suo onere, alcuna ulteriore obiezione o contrarietà rispetto tanto alle integrazioni istruttorie fornite dalla società in merito ai rilievi iniziali, quanto, più in generale, all’assentibilità del progetto; ciò neppure successivamente alla trasmissione del verbale di detta ultima seduta, nel quale emergeva con sufficiente chiarezza l’intenzione dell’Amministrazione procedente di concludere i lavori conferenziali nel senso dell’autorizzabilità del progetto, tale essendo il significato univocamente attribuibile all’espressione, ivi rinvenibile, “ La Conferenza, ferme restando le prescrizioni per la realizzazione e posa in opera del cavidotto, in attesa dei Pareri mancanti, si pronuncia con un orientamento favorevole. Inoltre concede alla società 15 giorni dalla trasmissione del presente verbale per produrre le integrazioni richieste in sede di Conferenza e 30 giorni dal ricevimento delle stesse, agli Enti interessati per produrre relativo Parere. ”;
- a tale ultimo riguardo, non può non evidenziarsi che, soltanto in data 25/3/2025, il Comune ricorrente ha infranto il contegno silente così lungamente serbato, formulando all’indirizzo della Regione Basilicata una richiesta di riapertura della conferenza di servizi, da considerarsi evidentemente tardiva rispetto alla scansione degli stringenti termini regolanti lo svolgimento del modulo conferenziale (come delineati dall’art. 14- bis della L. n. 241/1990) e, pertanto, inaccoglibile (come correttamente ritenuto dalla Regione);
- tale contegno assume indubbia rilevanza ai sensi dell’art. 14- ter , comma 7, della L. n. 241/1990, secondo cui “ Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ”.
4.2. Neanche il secondo motivo è persuasivo, non essendo affatto condivisibile la tesi per cui la novella dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 sia in grado spiegare effetti vizianti sui provvedimenti adottati, nell’ambito di procedimenti in itinere , come quello per cui è causa, avviati ai sensi dell’art. 27- bis del D.lgs. n. 152/2006.
Nessuna previsione dell’ordinamento autorizza tale conclusione, vieppiù se si considera che non vi è persuasiva dimostrazione dell’effettiva e sostanziale rilevanza giuridica della questione, atteso che:
- il modulo della conferenza di servizi è comune ad entrambi i procedimenti;
- il procedimento ex art. 27- bis prevede che la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende “ il provvedimento di V.I.A. e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto ”; tra questi ultimi rileva, nella specie, il provvedimento di autorizzazione unica ex art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, rilasciato, in data 9/6/2025, proprio dall’Ufficio Energia (al quale sarebbe spettato il ruolo di soggetto procedente ai sensi di detta ultima previsione).
4.3. A confutazione del terzo motivo di ricorso, è sufficiente richiamare le argomentazioni dianzi esposte (cfr. supra par. 4.1) circa l’inconfigurabilità di un onere di specifica motivazione in ordine alle posizioni dissenzienti del Comune ricorrente e Ufficio Geologico, atteso che:
- il Comune, come detto, non ha mai espresso alcun formale dissenso rispetto all’autorizzazione del progetto, con l’effetto che, nei suoi confronti, può ritenersi formato un assenso per facta concludentia ai sensi dell’art. 14- ter , comma 7, della L. n. 241/1990;
- il parere negativo dell’Ufficio Geologico non poteva costituire elemento di per sé ostativo alla positiva definizione del procedimento autorizzatorio, risultando oggettivamente recessivo nel contesto del giudizio di prevalenza che governa la formazione della volontà provvedimentale pluristrutturata, ai sensi delle richiamate previsioni; in ottica sostanziale, peraltro, va ribadito che il provvedimento finale ha, comunque, prescritto alla società l’osservanza di “ quanto richiesto dall’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive di cui alla nota prot. n. 0140678/23BB del 20 giugno 2024 ”.
4.4. Va respinto anche il quarto motivo di ricorso, in quanto, come già evidenziato, la società controinteressata si è formalmente impegnata, nel corso della terza seduta della conferenza di servizi, a “ realizzare attività ed iniziative che abbiamo ricadute positive sul territorio comunale di Vietri ”, in adesione ad una sollecitazione in tal senso dell’Ufficio Energia della Regione Basilicata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Comune ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società controinteressata, da quantificarsi nella misura onnicomprensiva di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EF SA, Presidente
Pasquale Mastrantuono, Consigliere
OL NO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL NO | EF SA |
IL SEGRETARIO