TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/08/2025, n. 11782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11782 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI NO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 26745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida n. 73, presso
[...] lo studio dell'Avv. Alessandro Gravina, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Opponente
E con sede legale in Catania, al Viale Regina Margherita n. 8/A (C.F. e CP_1
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_1 Controparte_2
– in qualità di procuratrice della
[...] Controparte_3
(C.F. e P. IVA ) giusta procura conferita con scrittura privata
[...] P.IVA_2 autenticata dal Notaio il 9 ottobre 2018 (rep. n. 57511; racc. n. 29127) - Persona_1 elettivamente domiciliata in Catania, alla Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020, reso dal
Tribunale di Roma il 22 dicembre 2020.
CONCLUSIONI.
1 per l'opponente: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio, in favore di quello di Catania, con conseguente nullità del
Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020. Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di cui sopra, dichiarare nullo, annullare o, comunque, privare di efficacia giuridica il provvedimento monitorio opposto, disponendo la relativa revoca, per tutte le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia, il Tribunale, nel merito in via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da , poiché Parte_2 infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni avversa domanda ed eccezione, e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. In via meramente subordinata, rideterminare la somma dovuta da nei limiti di quanto effettivamente provato dallo Stesso Parte_2 ovvero nel maggiore o minore ammontare accertato in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la in qualità di procuratrice della CP_1
deduceva che Controparte_3
➢ a seguito di una verifica effettuata da tecnici incaricati da Parte_3 era emerso che , onde disporre dell'energia elettrica nei
[...] Parte_2 locali siti in Catania, al Villaggio S. Agata, Zona B, n. 56 – utilizzati per lo svolgimento dell'attività di macelleria e minimarket – aveva effettuato un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica;
➢ sulla scorta dei dati acquisiti nel corso della verifica eseguita il 17 giugno 2017, la aveva quantificato l'energia elettrica prelevata Pt_3 Parte_3 abusivamente dalla rete da a decorrere dal 26 maggio 2013; Parte_2
➢ avendo rilevato che non risultava intestatario di un contratto di Parte_2 fornitura, aveva rimesso gli atti alla Parte_3 Controparte_3
in qualità di esercente il di Maggior Tutela per la
[...] CP_3
Regione Sicilia;
2 ➢ conseguentemente, a norma dell'art.
4.3 del cd. TIV, si era costituito ex lege, tra la e , il rapporto avente ad Controparte_3 Parte_2 oggetto la fornitura a servizio dell'esercizio commerciale intestato a quest' ; CP_4
➢ per i consumi effettuati in forza dell'allaccio abusivo, come accertati da
[...]
la in data 26 luglio Parte_3 Controparte_3
2018, aveva emesso la fattura n. 87651013056915A dell'importo di euro
79.622,01;
➢ tuttavia, non aveva inteso provvedere al pagamento del dovuto, Parte_2 neppure all'esito di formale diffida e messa in mora.
Ciò premesso, la nella dedotta qualità, chiedeva ingiungersi, a CP_1
, il pagamento della suindicata somma di euro 79.622,01, oltre interessi Parte_2
e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n.
20409/2020, depositato il 22 dicembre 2020 e notificato all'ingiunto il 23 febbraio
2021.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione Parte_2
, con atto notificato il 2 aprile 2021.
[...]
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma adito in sede monitoria, in favore del Tribunale di Catania, e la conseguente nullità del Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020. Contestava, poi, l'avversa pretesa lamentando, in particolare, che
➢ in occasione della verifica i tecnici incaricati avevano indicato in 16 mm la sezione dei quattro cavi utilizzati per l'allaccio abusivo alla rete elettrica;
➢ il dato in questione, tuttavia, era stato presumibilmente ricavato da un mero esame visivo dei suddetti cavi, senza utilizzo di appositi strumenti di misura;
➢ poiché la sezione dei suddetti cavi rilevava ai fini del calcolo dei consumi addebitabili ad esso opponente, si palesava necessaria una adeguata indagine sul punto.
deduceva, ancora, che – diversamente da quanto ritenuto dalla Parte_2
Servizio Elettrico Nazionale - per la ricostruzione dei consumi di cui al prelievo abusivo in contestazione doveva farsi applicazione delle previsioni della Delibera n. 200/99
3 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e, segnatamente, della disposizione di cui all'art. 10.2, che così recitava: “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura”; conseguentemente, appariva non corretta una
“ricostruzione” effettuata a decorrere dal maggio 2013.
Indi, illustrate le ragioni a fondamento delle contestazioni svolte, anche mediante richiamo delle conclusioni rassegnate dal proprio consulente, Parte_2 rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la in qualità CP_1 di procuratrice della la quale contestava Controparte_3 integralmente le avverse eccezioni e ragioni di opposizione, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
In apertura di motivazione va evidenziata la patente infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente e volta a far valere l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio, in favore del Tribunale di Catania, e la susseguente nullità del provvedimento monitorio opposto.
A fondamento dell'eccezione di cui sopra, ha invocato una Parte_1 clausola di determinazione convenzionale del foro competente, asseritamente contenuta nell'art. 15 di un non meglio specificato “contratto standard per la fornitura di energia elettrica”.
4 Ciò posto, va osservato che – come certo ben noto - a mente dell'art. 29 c.p.c.,
“l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve […] risultare da atto scritto”.
Più specificamente, l'individuazione convenzionale del foro competente in via esclusiva per una o più controversie, anche in deroga agli ordinari criteri di radicamento territoriale delle stesse, non può che discendere da un accordo scritto concluso tra le medesime parti in lite, non potendo certo rilevare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 c.p.c., la mera circostanza che nelle condizioni generali di contratto predisposte da taluni operatori del settore della somministrazione di energia elettrica sia contenuta una clausola contemplante, quale foro territorialmente competente in via esclusiva per le controversie tra fornitore e “cliente”, il luogo di residenza o domicilio di quest'ultimo.
E', poi, parimenti noto che, in ossequio ai criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova, grava sulla parte che abbia sollevato l'eccezione di incompetenza, invocando l'esistenza di un accordo di determinazione convenzionale del foro competente in via esclusiva per la controversia introdotta dalla controparte, dimostrare l'esistenza di siffatto accordo mediante la produzione del documento scritto nel quale lo stesso risulta trasfuso.
Pertanto, nel caso di specie, non avendo, l'odierno opponente, in alcun modo documentato l'avvenuta conclusione, con la di un Controparte_3 accordo volto a fissare in via esclusiva nel luogo della propria residenza o del proprio domicilio il foro competente per la presente controversia, la spiegata eccezione di incompetenza va senz'altro rigettata.
E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che il rapporto dedotto in lite trova la propria fonte non in un contratto bensì nella legge;
il che consente di escludere in radice che tra gli odierni contendenti possa essere stato concluso un accordo “secondo il contratto standard” menzionato – ma non prodotto – da
. Parte_2
Ed infatti - per quanto inferibile dalla documentazione in atti - la fattura posta a base del ricorso monitorio è relativa ai consumi accertati in conseguenza di un “allaccio diretto abusivo sulla rete elettrica Enel BT” in assenza di un contratto di somministrazione.
5 In un contesto di tal fatta, dunque – come puntualmente dedotto e documentato dalla odierna opposta già nella fase monitoria - non potevano che operare le previsioni dell'art. 1, IV co, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73 (convertito nella Legge n. 125/2007), con conseguente costituzione ex lege del rapporto di somministrazione con la
[...]
in qualità di esercente il servizio in regime di salvaguardia Controparte_3 per la Regione Sicilia.
Invero, l'art. 1 del D.L. n. 73/2007, dopo aver previsto, al secondo comma, che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico
S.p.A. di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma”, al quarto comma così recita: “Il Ministro dello Sviluppo
Economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori”.
Analogamente con la delibera ARERA 156/07 (“Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi
6 di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07”), è stato stabilito, inter alia, che “nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo: a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 5.2; b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 14.2
(ovvero i clienti destinatari del regime di salvaguardia); e a darne tempestiva comunicazione, attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, rispettivamente all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia”.
Non a caso, del resto, nella fattispecie concreta la in Parte_3 qualità di distributore territorialmente competente, con missiva del 29 maggio 2018, dopo aver richiamato gli esiti della verifica tecnica eseguita – nel contraddittorio con
- in data 17 giugno 2017 ed indicato i criteri di ricostruzione dei Parte_1
“prelievi di energia” effettuati e non fatturati, precisava quanto segue: “La presente è stata trasmessa all'Esercente indicato in oggetto in quanto, nell'occasione, sono stati effettuati prelievi irregolari senza la preventiva stipula dei necessari contratti”, richiamando, in proposito, proprio le prefate previsioni dell'art.
4.3 del TIV di cui all'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i..
E le precisazioni di cui sopra assumono rilievo non solo al fine di evidenziare la patente infondatezza della spiegata eccezione di incompetenza del Giudice adito con il ricorso monitorio ma anche alla luce delle argomentazioni difensive svolte da Parte_2
nel corso del giudizio, laddove lo stesso ha sostenuto di aver smarrito il contratto
[...] di somministrazione di energia elettrica asseritamente concluso con Parte_3
(ora ed ha, altresì, lamentato che il suddetto contratto,
[...] Parte_3 comunque, non era stato prodotto neppure dalla parte opposta, né in sede monitoria né nella susseguente fase di opposizione “così da determinare ulteriori dubbi sulla legittimità della richiesta di pagamento azionata da controparte”.
7 Invero, l'opponente, con tali singolari affermazioni, ha dato mostra di non tener conto delle “effettive vicende” (prelievo abusivo di energia elettrica in assenza di contratto) alla base del rapporto dedotto in lite, della circostanza che tale rapporto risulta essere stato costituito, ex lege, con la nonché del Controparte_3 fatto che tale ultima società (parte sostanziale del presente giudizio) è soggetto ben distinto da la quale, peraltro, svolge la sola attività di gestione Parte_3
e manutenzione della rete elettrica e non quella di vendita di energia (onde è ben arduo ritenere che possa aver concluso un contratto per la somministrazione Parte_2 di energia elettrica con . Parte_3
Ed a tale ultimo proposito va rammentato che – come certo ben noto - a seguito della cd. “liberalizzazione del mercato dell'energia”, disposta dal D.Lgs. n. 79/1999, dalla L.
n. 239/2004 e dal D.L. n. 73/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2007
(emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), l'attività di somministrazione e quella di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate;
segnatamente, il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni), mentre non intrattiene rapporti di fornitura con clienti finali.
Disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza e passando all'esame del merito, ritiene questo Giudice che, alla luce delle emergenze in atti – non adeguatamente contrastate – debba pervenirsi all'integrale rigetto dell'opposizione ed Parte_1 alla conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020 reso dal Tribunale di
Roma il 22 dicembre 2020.
Invero, l'opposta ha fornito adeguata prova del credito dacché, a conforto della pretesa azionata, ha prodotto, inter alia, non solo la fattura contenente la specifica dei consumi e servizi resi – già regolarmente inviata al “cliente” e da Questi non fatta oggetto di contestazioni specifiche – ma anche copia del verbale di verifica nonché della denuncia di notizia e reato e della relazione redatte dal “distributore” e contenenti la specifica indicazione dei criteri di calcolo dei consumi rilevati (sulla scorta dei quali,
8 poi, la ha effettuato la “valorizzazione economica” Controparte_3 con l'emissione della fattura posta a base del ricorso monitorio).
Dall'allegato verbale di verifica risulta che in data 17 giugno 2017 personale tecnico alle dipendenze di recatosi per controlli presso l'immobile Parte_3 sito in Catania, al Villaggio S. Agata Zona B n. 56 – utilizzato per l'esercizio dell'attività di macelleria e minimarket oggetto dell'impresa individuale nella titolarità di – alla costante presenza di quest'Ultimo constatava che, cessato il Parte_2 pregresso rapporto di fornitura, l'energia elettrica necessaria per lo svolgimento dell'attività di impresa era stata e veniva ancora prelevata mediante un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica Pt_3
Segnatamente, nel suindicato verbale gli addetti di così Pt_3 Parte_3 testualmente rappresentavano quanto constatato e fatto nel corso delle operazioni di verifica (svoltesi – giova ribadirlo – nel contraddittorio con l'odierno opponente): “Al momento della verifica si riscontra la presenza di un allaccio diretto abusivo sulla rete elettrica Enel BT. Tale allaccio abusivo è stato realizzato intercettando la linea Pt_3 avente sez. 4x16 mmq (CU) e passante aerea lungo la parete esterna dell'immobile ubicato in Vill. S. Agata Zona B, ivi collegando nn. 4 cavi abusivi della sez. 16 mmq
(CU) ciascuno. In fase di individuazione si è accertato per mezzo di prove visive e strumentali che tale allaccio abusivo alimenta l'immobile ubicato in Vill. S. Agata Zona
B, n. 56, adibito ad usi di macelleria/minimarket. A tutte le operazioni di verifica ha presenziato tale identificato per mezzo C.I. n. e Parte_1 Numero_1 qualificatosi come utilizzatore di fatto nonché ultimo intestatario del contratto di fornitura. All'atto della verifica vi è prelievo di energia elettrica sui predetti cavi abusivi. Si fa presente che la fornitura in oggetto risulta contrattualmente cessata.
Gruppo di misura rimosso dai luoghi e fornitura distaccata”.
E non par superfluo rimarcare che il predetto verbale di verifica – cui risultano allegate anche varie riproduzioni fotografiche del gruppo di misura rilevato in loco ed afferente la cessata fornitura nonché dell'allaccio abusivo realizzato dall'odierno opponente – veniva sottoscritto da senza riserve o rilievi di sorta. Parte_1
L'odierna opposta ha, inoltre, prodotto copia della relazione redatta dalla
[...] ed inviata tanto alla quale Parte_3 Controparte_3
9 società destinata, in forza della disciplina di settore, a prendere in carico la fornitura oggetto di prelievo abusivo ed in assenza di contratto, quanto al medesimo Parte_2
.
[...]
In detta relazione la società distributrice, oltre a richiamare gli esiti delle verifiche svolte, comunicava i dati di consumo rilevati ed i criteri per la relativa quantificazione, riportando, poi, partitamente i conteggi effettuati in apposito prospetto. Segnatamente, nella parte espositiva della cennata comunicazione la società di distribuzione riferiva quanto segue: “Vi comunichiamo che a seguito di verifica effettuata in data 17.06.2017, la scrivente società ha accertato una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo indicato in oggetto. In particolare, con la verifica sopra indicata, il cui verbale è stato consegnato al Cliente finale, è stato accertato allaccio diretto alla rete. Dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure,
è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 26.05.2013. La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 26.05.2013 al 06.07.2017 […] ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo. I quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti, relativi al periodo indicato, sono riportati nel prospetto allegato (prospetto dal quale risultano rilevati, per il periodo sopra indicato, consumi per complessivi 329.095,000 kWh).
Ebbene, a fronte di tali dati – sulla scorta dei quali è stata elaborata ed emessa la fattura posta a base del ricorso monitorio – appaiono del tutto generiche e, comunque, inidonee a contrastare l'avversa pretesa le contestazioni formulate da , Parte_2 per la prima volta, nella presente sede.
E ciò in particolare ove si consideri che – come evidenziato anche dalla Suprema
Corte – “in tema prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell - incaricati dell'esazione dei Pt_3 pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso
10 nell'atto di contestazione” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. V, 12 marzo 2020, n.
7075).
In conclusione, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto dell'opposizione proposta da , con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. Parte_2
20409/2020, che va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653, I co., c.p.c..
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore Parte_2 della parte opposta, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M.
n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI NO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 26745/2021 R.G., così provvede:
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta da e, per Parte_2
l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020, dichiarandolo esecutivo a norma dell'art. 653, I co., c.p.c..
- Condanna alla rifusione, in favore della parte opposta, delle Parte_2 spese del presente procedimento, che liquida in euro 8.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 luglio 2025.
Il Giudice
LI NO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Undicesima Sezione Civile in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI NO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 26745 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
), elettivamente domiciliato in Catania, alla Via Vincenzo Giuffrida n. 73, presso
[...] lo studio dell'Avv. Alessandro Gravina, che lo rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore.
Opponente
E con sede legale in Catania, al Viale Regina Margherita n. 8/A (C.F. e CP_1
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Dott. P.IVA_1 Controparte_2
– in qualità di procuratrice della
[...] Controparte_3
(C.F. e P. IVA ) giusta procura conferita con scrittura privata
[...] P.IVA_2 autenticata dal Notaio il 9 ottobre 2018 (rep. n. 57511; racc. n. 29127) - Persona_1 elettivamente domiciliata in Catania, alla Via Giacomo Leopardi n. 63, presso lo studio dell'Avv. Vittorio Camilleri, che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Opposta
OGGETTO: Opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020, reso dal
Tribunale di Roma il 22 dicembre 2020.
CONCLUSIONI.
1 per l'opponente: “Voglia il Tribunale, contrariis rejectis, in via pregiudiziale ed assorbente, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio, in favore di quello di Catania, con conseguente nullità del
Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020. Nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare di cui sopra, dichiarare nullo, annullare o, comunque, privare di efficacia giuridica il provvedimento monitorio opposto, disponendo la relativa revoca, per tutte le ragioni esposte in atti. Con vittoria di spese di lite”; per l'opposta: “Voglia, il Tribunale, nel merito in via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta da , poiché Parte_2 infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni avversa domanda ed eccezione, e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020, con ogni statuizione conseguente ed accessoria. In via meramente subordinata, rideterminare la somma dovuta da nei limiti di quanto effettivamente provato dallo Stesso Parte_2 ovvero nel maggiore o minore ammontare accertato in corso di causa. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c., la in qualità di procuratrice della CP_1
deduceva che Controparte_3
➢ a seguito di una verifica effettuata da tecnici incaricati da Parte_3 era emerso che , onde disporre dell'energia elettrica nei
[...] Parte_2 locali siti in Catania, al Villaggio S. Agata, Zona B, n. 56 – utilizzati per lo svolgimento dell'attività di macelleria e minimarket – aveva effettuato un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica;
➢ sulla scorta dei dati acquisiti nel corso della verifica eseguita il 17 giugno 2017, la aveva quantificato l'energia elettrica prelevata Pt_3 Parte_3 abusivamente dalla rete da a decorrere dal 26 maggio 2013; Parte_2
➢ avendo rilevato che non risultava intestatario di un contratto di Parte_2 fornitura, aveva rimesso gli atti alla Parte_3 Controparte_3
in qualità di esercente il di Maggior Tutela per la
[...] CP_3
Regione Sicilia;
2 ➢ conseguentemente, a norma dell'art.
4.3 del cd. TIV, si era costituito ex lege, tra la e , il rapporto avente ad Controparte_3 Parte_2 oggetto la fornitura a servizio dell'esercizio commerciale intestato a quest' ; CP_4
➢ per i consumi effettuati in forza dell'allaccio abusivo, come accertati da
[...]
la in data 26 luglio Parte_3 Controparte_3
2018, aveva emesso la fattura n. 87651013056915A dell'importo di euro
79.622,01;
➢ tuttavia, non aveva inteso provvedere al pagamento del dovuto, Parte_2 neppure all'esito di formale diffida e messa in mora.
Ciò premesso, la nella dedotta qualità, chiedeva ingiungersi, a CP_1
, il pagamento della suindicata somma di euro 79.622,01, oltre interessi Parte_2
e spese del procedimento monitorio.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Roma emetteva il Decreto Ingiuntivo n.
20409/2020, depositato il 22 dicembre 2020 e notificato all'ingiunto il 23 febbraio
2021.
Avverso il suindicato provvedimento monitorio proponeva opposizione Parte_2
, con atto notificato il 2 aprile 2021.
[...]
L'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di
Roma adito in sede monitoria, in favore del Tribunale di Catania, e la conseguente nullità del Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020. Contestava, poi, l'avversa pretesa lamentando, in particolare, che
➢ in occasione della verifica i tecnici incaricati avevano indicato in 16 mm la sezione dei quattro cavi utilizzati per l'allaccio abusivo alla rete elettrica;
➢ il dato in questione, tuttavia, era stato presumibilmente ricavato da un mero esame visivo dei suddetti cavi, senza utilizzo di appositi strumenti di misura;
➢ poiché la sezione dei suddetti cavi rilevava ai fini del calcolo dei consumi addebitabili ad esso opponente, si palesava necessaria una adeguata indagine sul punto.
deduceva, ancora, che – diversamente da quanto ritenuto dalla Parte_2
Servizio Elettrico Nazionale - per la ricostruzione dei consumi di cui al prelievo abusivo in contestazione doveva farsi applicazione delle previsioni della Delibera n. 200/99
3 dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e, segnatamente, della disposizione di cui all'art. 10.2, che così recitava: “Se il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura non è determinabile con certezza, il periodo con riferimento al quale l'esercente può procedere alla ricostruzione dei consumi non può superare i trecentosessantacinque giorni precedenti la data in cui è stata effettuata la verifica del gruppo di misura”; conseguentemente, appariva non corretta una
“ricostruzione” effettuata a decorrere dal maggio 2013.
Indi, illustrate le ragioni a fondamento delle contestazioni svolte, anche mediante richiamo delle conclusioni rassegnate dal proprio consulente, Parte_2 rassegnava le conclusioni riportate in epigrafe.
All'esito della notifica dell'atto di citazione si costituiva la in qualità CP_1 di procuratrice della la quale contestava Controparte_3 integralmente le avverse eccezioni e ragioni di opposizione, rassegnando le conclusioni richiamate in premessa.
Acquisita la documentazione prodotta ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
************************
In apertura di motivazione va evidenziata la patente infondatezza dell'eccezione preliminare sollevata dall'opponente e volta a far valere l'incompetenza territoriale del
Tribunale di Roma adito con il ricorso monitorio, in favore del Tribunale di Catania, e la susseguente nullità del provvedimento monitorio opposto.
A fondamento dell'eccezione di cui sopra, ha invocato una Parte_1 clausola di determinazione convenzionale del foro competente, asseritamente contenuta nell'art. 15 di un non meglio specificato “contratto standard per la fornitura di energia elettrica”.
4 Ciò posto, va osservato che – come certo ben noto - a mente dell'art. 29 c.p.c.,
“l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve […] risultare da atto scritto”.
Più specificamente, l'individuazione convenzionale del foro competente in via esclusiva per una o più controversie, anche in deroga agli ordinari criteri di radicamento territoriale delle stesse, non può che discendere da un accordo scritto concluso tra le medesime parti in lite, non potendo certo rilevare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 c.p.c., la mera circostanza che nelle condizioni generali di contratto predisposte da taluni operatori del settore della somministrazione di energia elettrica sia contenuta una clausola contemplante, quale foro territorialmente competente in via esclusiva per le controversie tra fornitore e “cliente”, il luogo di residenza o domicilio di quest'ultimo.
E', poi, parimenti noto che, in ossequio ai criteri generali in tema di riparto dell'onere della prova, grava sulla parte che abbia sollevato l'eccezione di incompetenza, invocando l'esistenza di un accordo di determinazione convenzionale del foro competente in via esclusiva per la controversia introdotta dalla controparte, dimostrare l'esistenza di siffatto accordo mediante la produzione del documento scritto nel quale lo stesso risulta trasfuso.
Pertanto, nel caso di specie, non avendo, l'odierno opponente, in alcun modo documentato l'avvenuta conclusione, con la di un Controparte_3 accordo volto a fissare in via esclusiva nel luogo della propria residenza o del proprio domicilio il foro competente per la presente controversia, la spiegata eccezione di incompetenza va senz'altro rigettata.
E', dunque, per mera completezza di argomentazione che si osserva che il rapporto dedotto in lite trova la propria fonte non in un contratto bensì nella legge;
il che consente di escludere in radice che tra gli odierni contendenti possa essere stato concluso un accordo “secondo il contratto standard” menzionato – ma non prodotto – da
. Parte_2
Ed infatti - per quanto inferibile dalla documentazione in atti - la fattura posta a base del ricorso monitorio è relativa ai consumi accertati in conseguenza di un “allaccio diretto abusivo sulla rete elettrica Enel BT” in assenza di un contratto di somministrazione.
5 In un contesto di tal fatta, dunque – come puntualmente dedotto e documentato dalla odierna opposta già nella fase monitoria - non potevano che operare le previsioni dell'art. 1, IV co, del D.L. 18 giugno 2007, n. 73 (convertito nella Legge n. 125/2007), con conseguente costituzione ex lege del rapporto di somministrazione con la
[...]
in qualità di esercente il servizio in regime di salvaguardia Controparte_3 per la Regione Sicilia.
Invero, l'art. 1 del D.L. n. 73/2007, dopo aver previsto, al secondo comma, che “a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico
S.p.A. di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro sono automaticamente comprese nel regime di tutela di cui al presente comma”, al quarto comma così recita: “Il Ministro dello Sviluppo
Economico emana indirizzi e, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto adotta disposizioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di cui al comma 2 senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero, secondo criteri di gradualità. Fino all'operatività di tale servizio, la continuità della fornitura per tali clienti è assicurata dalle imprese di distribuzione o dalle società di vendita collegate a tali imprese, a condizioni e prezzi resi pubblici e non discriminatori”.
Analogamente con la delibera ARERA 156/07 (“Testo integrato delle disposizioni dell'autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi
6 di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07”), è stato stabilito, inter alia, che “nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede a inserire i medesimi punti di prelievo: a) nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti di cui al comma 5.2; b) nel contratto di dispacciamento dell'esercente la salvaguardia, per i clienti di cui al comma 14.2
(ovvero i clienti destinatari del regime di salvaguardia); e a darne tempestiva comunicazione, attraverso un canale di posta elettronica certificata o attraverso un canale di comunicazione che fornisca alla medesima impresa distributrice idonea documentazione elettronica attestante l'invio e l'avvenuta consegna, rispettivamente all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia”.
Non a caso, del resto, nella fattispecie concreta la in Parte_3 qualità di distributore territorialmente competente, con missiva del 29 maggio 2018, dopo aver richiamato gli esiti della verifica tecnica eseguita – nel contraddittorio con
- in data 17 giugno 2017 ed indicato i criteri di ricostruzione dei Parte_1
“prelievi di energia” effettuati e non fatturati, precisava quanto segue: “La presente è stata trasmessa all'Esercente indicato in oggetto in quanto, nell'occasione, sono stati effettuati prelievi irregolari senza la preventiva stipula dei necessari contratti”, richiamando, in proposito, proprio le prefate previsioni dell'art.
4.3 del TIV di cui all'Allegato A della Delibera 156/07 e s.m.i..
E le precisazioni di cui sopra assumono rilievo non solo al fine di evidenziare la patente infondatezza della spiegata eccezione di incompetenza del Giudice adito con il ricorso monitorio ma anche alla luce delle argomentazioni difensive svolte da Parte_2
nel corso del giudizio, laddove lo stesso ha sostenuto di aver smarrito il contratto
[...] di somministrazione di energia elettrica asseritamente concluso con Parte_3
(ora ed ha, altresì, lamentato che il suddetto contratto,
[...] Parte_3 comunque, non era stato prodotto neppure dalla parte opposta, né in sede monitoria né nella susseguente fase di opposizione “così da determinare ulteriori dubbi sulla legittimità della richiesta di pagamento azionata da controparte”.
7 Invero, l'opponente, con tali singolari affermazioni, ha dato mostra di non tener conto delle “effettive vicende” (prelievo abusivo di energia elettrica in assenza di contratto) alla base del rapporto dedotto in lite, della circostanza che tale rapporto risulta essere stato costituito, ex lege, con la nonché del Controparte_3 fatto che tale ultima società (parte sostanziale del presente giudizio) è soggetto ben distinto da la quale, peraltro, svolge la sola attività di gestione Parte_3
e manutenzione della rete elettrica e non quella di vendita di energia (onde è ben arduo ritenere che possa aver concluso un contratto per la somministrazione Parte_2 di energia elettrica con . Parte_3
Ed a tale ultimo proposito va rammentato che – come certo ben noto - a seguito della cd. “liberalizzazione del mercato dell'energia”, disposta dal D.Lgs. n. 79/1999, dalla L.
n. 239/2004 e dal D.L. n. 73/2007, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2007
(emanati in attuazione della direttiva n. 2003/54/CE), l'attività di somministrazione e quella di distribuzione dell'energia sono state progressivamente distinte e dal 2008 in poi definitivamente separate;
segnatamente, il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia ha il compito di dispacciare l'energia dalla rete elettrica nazionale al punto di fornitura del singolo utente ed è anche responsabile delle attività di misura (installazione, manutenzione, lettura del contatore, registrazione ed archiviazione delle misure per un periodo minimo di cinque anni), mentre non intrattiene rapporti di fornitura con clienti finali.
Disattesa l'eccezione preliminare di incompetenza e passando all'esame del merito, ritiene questo Giudice che, alla luce delle emergenze in atti – non adeguatamente contrastate – debba pervenirsi all'integrale rigetto dell'opposizione ed Parte_1 alla conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020 reso dal Tribunale di
Roma il 22 dicembre 2020.
Invero, l'opposta ha fornito adeguata prova del credito dacché, a conforto della pretesa azionata, ha prodotto, inter alia, non solo la fattura contenente la specifica dei consumi e servizi resi – già regolarmente inviata al “cliente” e da Questi non fatta oggetto di contestazioni specifiche – ma anche copia del verbale di verifica nonché della denuncia di notizia e reato e della relazione redatte dal “distributore” e contenenti la specifica indicazione dei criteri di calcolo dei consumi rilevati (sulla scorta dei quali,
8 poi, la ha effettuato la “valorizzazione economica” Controparte_3 con l'emissione della fattura posta a base del ricorso monitorio).
Dall'allegato verbale di verifica risulta che in data 17 giugno 2017 personale tecnico alle dipendenze di recatosi per controlli presso l'immobile Parte_3 sito in Catania, al Villaggio S. Agata Zona B n. 56 – utilizzato per l'esercizio dell'attività di macelleria e minimarket oggetto dell'impresa individuale nella titolarità di – alla costante presenza di quest'Ultimo constatava che, cessato il Parte_2 pregresso rapporto di fornitura, l'energia elettrica necessaria per lo svolgimento dell'attività di impresa era stata e veniva ancora prelevata mediante un allaccio abusivo diretto alla rete elettrica Pt_3
Segnatamente, nel suindicato verbale gli addetti di così Pt_3 Parte_3 testualmente rappresentavano quanto constatato e fatto nel corso delle operazioni di verifica (svoltesi – giova ribadirlo – nel contraddittorio con l'odierno opponente): “Al momento della verifica si riscontra la presenza di un allaccio diretto abusivo sulla rete elettrica Enel BT. Tale allaccio abusivo è stato realizzato intercettando la linea Pt_3 avente sez. 4x16 mmq (CU) e passante aerea lungo la parete esterna dell'immobile ubicato in Vill. S. Agata Zona B, ivi collegando nn. 4 cavi abusivi della sez. 16 mmq
(CU) ciascuno. In fase di individuazione si è accertato per mezzo di prove visive e strumentali che tale allaccio abusivo alimenta l'immobile ubicato in Vill. S. Agata Zona
B, n. 56, adibito ad usi di macelleria/minimarket. A tutte le operazioni di verifica ha presenziato tale identificato per mezzo C.I. n. e Parte_1 Numero_1 qualificatosi come utilizzatore di fatto nonché ultimo intestatario del contratto di fornitura. All'atto della verifica vi è prelievo di energia elettrica sui predetti cavi abusivi. Si fa presente che la fornitura in oggetto risulta contrattualmente cessata.
Gruppo di misura rimosso dai luoghi e fornitura distaccata”.
E non par superfluo rimarcare che il predetto verbale di verifica – cui risultano allegate anche varie riproduzioni fotografiche del gruppo di misura rilevato in loco ed afferente la cessata fornitura nonché dell'allaccio abusivo realizzato dall'odierno opponente – veniva sottoscritto da senza riserve o rilievi di sorta. Parte_1
L'odierna opposta ha, inoltre, prodotto copia della relazione redatta dalla
[...] ed inviata tanto alla quale Parte_3 Controparte_3
9 società destinata, in forza della disciplina di settore, a prendere in carico la fornitura oggetto di prelievo abusivo ed in assenza di contratto, quanto al medesimo Parte_2
.
[...]
In detta relazione la società distributrice, oltre a richiamare gli esiti delle verifiche svolte, comunicava i dati di consumo rilevati ed i criteri per la relativa quantificazione, riportando, poi, partitamente i conteggi effettuati in apposito prospetto. Segnatamente, nella parte espositiva della cennata comunicazione la società di distribuzione riferiva quanto segue: “Vi comunichiamo che a seguito di verifica effettuata in data 17.06.2017, la scrivente società ha accertato una situazione irregolare relativa alla misura dei prelievi relativi al punto di prelievo indicato in oggetto. In particolare, con la verifica sopra indicata, il cui verbale è stato consegnato al Cliente finale, è stato accertato allaccio diretto alla rete. Dall'analisi effettuata, ai fini della ricostruzione delle misure,
è emerso che il prelievo irregolare ha avuto inizio il 26.05.2013. La ricostruzione delle misure è relativa al periodo dal 26.05.2013 al 06.07.2017 […] ed è stata effettuata sulla base della potenza tecnicamente prelevabile determinata dalla sezione del cavo. I quantitativi di energia elettrica e di potenza ricostruiti, relativi al periodo indicato, sono riportati nel prospetto allegato (prospetto dal quale risultano rilevati, per il periodo sopra indicato, consumi per complessivi 329.095,000 kWh).
Ebbene, a fronte di tali dati – sulla scorta dei quali è stata elaborata ed emessa la fattura posta a base del ricorso monitorio – appaiono del tutto generiche e, comunque, inidonee a contrastare l'avversa pretesa le contestazioni formulate da , Parte_2 per la prima volta, nella presente sede.
E ciò in particolare ove si consideri che – come evidenziato anche dalla Suprema
Corte – “in tema prelievo irregolare di energia elettrica, l'attività di accertamento sull'allaccio abusivo compiuta dai dipendenti dell - incaricati dell'esazione dei Pt_3 pagamenti dovuti ad un ente rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio disciplinato da norme di natura pubblica - rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, atteso che, ai fini dell'assunzione della relativa qualità, non ha rilievo la forma giuridica, pubblica o privata, dell'ente, ma unicamente la natura delle funzioni esercitate, ove disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p; pertanto tali attività attribuiscono pubblica fede all'accertamento compiuto e successivamente trasfuso
10 nell'atto di contestazione” (in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. V, 12 marzo 2020, n.
7075).
In conclusione, dunque, deve pervenirsi all'integrale rigetto dell'opposizione proposta da , con conseguente conferma del Decreto Ingiuntivo n. Parte_2
20409/2020, che va dichiarato esecutivo a norma dell'art. 653, I co., c.p.c..
Alla soccombenza consegue la condanna di alla rifusione, in favore Parte_2 della parte opposta, delle spese del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali in concerto espletate, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M.
n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa LI NO, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 26745/2021 R.G., così provvede:
- Rigetta integralmente l'opposizione proposta da e, per Parte_2
l'effetto, conferma il Decreto Ingiuntivo n. 20409/2020, dichiarandolo esecutivo a norma dell'art. 653, I co., c.p.c..
- Condanna alla rifusione, in favore della parte opposta, delle Parte_2 spese del presente procedimento, che liquida in euro 8.400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso, in Roma, il 22 luglio 2025.
Il Giudice
LI NO
11