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Sentenza 22 maggio 2024
Sentenza 22 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 22/05/2024, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 132/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
nella causa n. r.g. 132/2022
tra
Parte_1
ATTORE
CONTRO
+ CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 22 maggio 2024, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, nell'interesse dell'attore è comparso l'avv. Bruno Pilia, in sostituzione dell'avv. Maria Efisia Congiu;
nessuno è comparso per i convenuti.
Il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Pilia precisa le conclusioni come rassegnate con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., affinché “l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, Voglia accertare quanto in premessa esposto e conseguentemente dichiarare proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione dell'immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di Bari Sardo al Foglio 15
Particella 216 sub 2.
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
L'avv. Pilia chiede che la causa sia tenuta a decisione.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,30.
Alle ore 15,30, è comparso l'avv. Bruno Pilia.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
1 N. R.G. 132/2022
segue verbale udienza del 22.5.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 132 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Tortolì, alla Via G. Mameli n 26, presso lo studio dell'Avv. Maria Efisia Congiu, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), , CP_1 C.F._2 CP_2 CP_3
, , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14
, , , CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, , ,
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21 [...]
, , CP_22 CP_23 CP_24 CP_25 [...]
, , , , CP_26 CP_27 CP_28 CP_29 [...]
, , , , CP_30 CP_31 CP_32 CP_33 [...]
, , , , CP_34 CP_35 CP_36 Controparte_37
, , , CP_38 CP_39 CP_40 [...]
Controparte_41
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 23 febbraio 2022, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe, intraprendeva il presente giudizio, domandando all'intestato Tribunale di essere Parte_1 dichiarato proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Bari Sardo al Foglio 15, Particella 216 sub 2, con estinzione dell'ipoteca legale del
25.09.2009, Reg. Part. 1784, Reg. Gen. 10559, a favore di e con conseguente Controparte_42
trascrizione e volturazione.
A sostegno della domanda promossa, l'attore ha esposto che:
- è al possesso, pubblico, pacifico e continuato ultraventennale, fin dall'anno 2000 di un piccolo fabbricato, con annesso cortile, sito in Bari Sardo alla Via Giardini n. 30, confinante con proprietà
Per
eredi , proprietà proprietà e e Via Giardini, CP_2 Per_1 Org_1 Per_2 CP_2 salvo altri;
- nato a [...] e trasferitosi per motivi di lavoro a Mondovì, dal 2000 e fino al Natale 2002 egli ha utilizzato il ridetto fabbricato quale alloggio per trascorrere le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
- successivamente, più precisamente il 23 gennaio 2003, ha acquistato, quale casa vacanze, un appartamento al piano terra, confinante con il fabbricato fino ad allora posseduto, per cui, da tale data e fino all'attualità, l'immobile per cui è causa non è stato più da lui utilizzato quale casa vacanza, ma esclusivamente come ricovero per oggetti vari (ombrellone, sedie e tavolo da picnic, spiaggine, giochi delle bambine) che, d'estate, sono depositati di rientro dalla spiaggia per poi trovare lì ricovero per tutto l'inverno;
- se durante il primo periodo, il medesimo si è attivato per far eseguire sul fabbricato piccole riparazioni agli scoli dell'acqua piovana, controlli e riparazioni della guaina del tetto per perdite d'acqua e all'impianto fognario, dopo il 23 gennaio 2003 non ha più eseguito opera alcuna ma,
intenzionato a intervenire con una complessiva opera di ristrutturazione per entrambe le unità immobiliari, ha fatto eseguire sul vecchio immobile opere di tamponamento alle pareti esterne;
- quanto al cortile - per tutto il periodo dall'anno 2000 e fino all'attualità - è stato costantemente ripulito dal signor e dallo stesso utilizzato quale parcheggio per la macchina;
Pt_1
- dall'anno 2000 e fino all'attualità, per i periodi di sua assenza dalla egli ha chiesto e chiede CP_42 ad amici e/o vicini di casa di vigilare sull'immobile ad evitare l'intrusione e/o la vandalizzazione di terze persone;
- nessuno ha mai contestato il possesso del signor né altri hanno mai posseduto;
Parte_1
- prima di essere posseduto dall'attore, il 22.11.1999 l'immobile in questione era stato venduto dalla signora (in forza di procura speciale Notaio Rep 54772 del 10.11.1999 CP_27 Per_4
ricevuta da ) al signor il quale lo ha, a sua volta, ceduto pochi mesi Org_2 CP_40
dopo, al signor che lo ha posseduto come sopra;
Pt_1
3 - è interesse del signor essere riconosciuto proprietario per intervenuta usucapione. Parte_1
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dell'immobile per il quale è causa, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove deceduti come attestato dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base del certificato di stato di famiglia storico rilasciato dagli Ufficiali d'Anagrafe dei Comuni di Bari Sardo e di Tortolì e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi legittimi dei predetti e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dall'allegata ispezione ipotecaria, prodotta per l'immobile catastalmente identificato e coprente l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è emersa l'iscrizione del 25.9.2009, Registro Particolare 1784, Registro Generale 10559, relativa ad ipoteca legale per la quota di 1/32 a favore di contro odierni Controparte_42 CP_2
convenuti.
Sul punto l'attore ha eccepito che la predetta convenuta non risulta essere mai stata proprietaria del bene oggetto del presente giudizio, neppure pro quota, con il risultato che la suddetta ipoteca risulta essere, per ciò stesso, inesistente, nulla e/o inefficace e pertanto inidonea ad interrompere il possesso ultraventennale, pubblico e pacifico, esercitato da Parte_1
Ha altresì puntualizzato che, sotto altro profilo e dal punto di vista processuale, tutte le volte che sussiste un'ipoteca sul bene, nel giudizio di usucapione sono litisconsorti necessari, oltre che i soggetti che potrebbero vantare un diritto di proprietà sul bene, anche i creditori garantiti da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, in quanto titolari di un diritto reale di cui l'usucapione produce l'estinzione, rivelandosi strumento idoneo ad estinguere le iscrizioni pregiudizievoli contro il precedente proprietario.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati che, non essendosi costituiti in giudizio, all'udienza del 2.12.2022, fissata per la prima comparizione delle parti, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, sono stati dichiarati contumaci.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.10.2022, parte attrice dava atto che l'ipoteca legale iscritta da sul mappale 216 sub 2 di cui al presente giudizio era stata Controparte_42 cancellata in data 23.02.2022 e produceva l'ispezione ipotecaria aggiornata.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., parte attrice in tale sede precisava le conclusioni, abbandonando la domanda di estinzione della suddetta ipoteca legale e capitolava la prova.
4 Istruita con prova orale e produzioni documentali, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'odierna udienza del 22.5.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi),
costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attore ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova orale sui capi e sulle circostanze fattuali dedotti con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati all'udienza del 16.6.2023, i testi e , dell'attendibilità Tes_1 Testimone_2 dei quali non v'è motivo in atti di dubitare -nativi e residenti nel Comune di Bari Sardo ove è ubicato l'immobile del quale si tratta;
amici dell'attore dall'anno 2000, che da allora frequentano nei periodi di sua permanenza a Bari Sardo poiché, per motivi di lavoro, risiede nel Comune di Mondovì e,
5 pertanto, dallo stesso periodo abituali frequentatori dell'immobile; disinteressati rispetto all'oggetto della causa- hanno pienamente confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti da Parte_1 individuando con precisione l'ubicazione, la consistenza e le proprietà confinanti dell'immobile in questione, che hanno riconosciuto anche nelle fotografie allegate agli atti di causa ed esibite loro nel corso dell'esame, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta dello stesso.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attore ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sull'immobile del quale si tratta, per il tempo richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che, dal 2000 e fino ad oggi, l'attore ha utilizzato in via esclusiva, dapprima come casa vacanza nei periodi in cui ha soggiornato a Bari Sardo e poi come deposito, un piccolo e vecchio fabbricato, composto da piano terra, con annesso cortile, sito nella via
Giardini di Bari Sardo, recintato con ringhiera e cancello in ferro munito di serratura, della quale l'attore detiene le chiavi in via esclusiva.
Inizialmente, l'immobile era utilizzato dall'attore quale alloggio per le vacanze e, poi, quale deposito, avendo egli acquistato, qualche anno dopo, un piccolo appartamento adiacente al cortile annesso al fabbricato.
Dal 2002-2003, l'attore si è servito del suddetto immobile per depositare durante la stagione estiva e per custodirla durante l'inverno attrezzatura da mare (ombrelloni, canotti e spiaggine).
Nei primi anni duemila, aveva eseguito lavori di tamponamento sul tetto e sulle crepe Parte_1 dei muri per evitare infiltrazioni d'acqua e il teste ha riferito di aver eseguito un piccolo lavoro CP_1
di manutenzione nel bagno.
Dal 2000 e fino all'attualità, l'attore si è curato di tenere pulito il cortile da erbacce e sterpaglie anche perché si trova nel centro abitato di Bari Sardo e lo utilizza per parcheggiare l'autovettura.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del suddetto immobile da parte dell'attore e che hanno sempre visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato e nei termini sopra descritti, comportandosi come il proprietario tanto che gli stessi testi l'hanno sempre ritenuto tale.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti, intestatari catastali e/o i loro eredi e i soggetti risultanti dall'iscrizione di ipoteca legale prodotta, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto ha Parte_1
esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così
rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
Conclusivamente, l'attore ha fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi
- desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto
6 di proprietà come riferita dai testi - della signoria di fatto esercitata uti dominus sul fabbricato oggetto del presente giudizio e prolungata per il tempo utile ad usucapirlo, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio di la fattispecie acquisitiva a titolo originario Parte_1 dell'immobile, come identificato nell'atto introduttivo, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158 e 1146, c.c.
Considerata la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci in relazione al diritto vantato dall'attore, il quale peraltro ha invocato la condanna al pagamento delle spese e competenze di causa solo in caso di contestazione del suo diritto,
nulla deve disporsi sulle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], esclusivo proprietario C.F._1 dell'immobile sito nel Comune di Bari Sardo, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al
Foglio 15, Particella 216 sub 2;
2) nulla sulle spese.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata in Cancelleria.
Lanusei, 22 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
nella causa n. r.g. 132/2022
tra
Parte_1
ATTORE
CONTRO
+ CP_1
CONVENUTI CONTUMACI
Oggi 22 maggio 2024, alle ore 9,00, innanzi alla dott.ssa Francesca Perra, nell'interesse dell'attore è comparso l'avv. Bruno Pilia, in sostituzione dell'avv. Maria Efisia Congiu;
nessuno è comparso per i convenuti.
Il giudice invita parte attrice a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della causa nell'odierna udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'avv. Pilia precisa le conclusioni come rassegnate con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1, c.p.c., affinché “l'On. Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, Voglia accertare quanto in premessa esposto e conseguentemente dichiarare proprietario per intervenuta Parte_1 usucapione dell'immobile censito al Catasto fabbricati del Comune di Bari Sardo al Foglio 15
Particella 216 sub 2.
Vinte le spese e competenze di causa in caso di resistenza”.
L'avv. Pilia chiede che la causa sia tenuta a decisione.
Esaurita la discussione orale della causa, il giudice informa il procuratore di parte attrice che, terminata la trattazione dei procedimenti fissati per l'odierna udienza, si ritirerà in Camera di Consiglio per la decisione e darà lettura della sentenza alle ore 15,30.
Alle ore 15,30, è comparso l'avv. Bruno Pilia.
All'esito della Camera di Consiglio, il giudice pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, come di seguito trascritti:
1 N. R.G. 132/2022
segue verbale udienza del 22.5.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott.ssa Francesca Perra, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c.
la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 132 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Tortolì, alla Via G. Mameli n 26, presso lo studio dell'Avv. Maria Efisia Congiu, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), , CP_1 C.F._2 CP_2 CP_3
, , , ,
[...] CP_4 Controparte_5 Controparte_6
, , , Controparte_7 CP_8 Controparte_9 CP_10
, , , CP_11 CP_12 CP_13 Controparte_14
, , , CP_15 CP_16 Controparte_17 CP_18
, , ,
[...] CP_19 Controparte_20 CP_21 [...]
, , CP_22 CP_23 CP_24 CP_25 [...]
, , , , CP_26 CP_27 CP_28 CP_29 [...]
, , , , CP_30 CP_31 CP_32 CP_33 [...]
, , , , CP_34 CP_35 CP_36 Controparte_37
, , , CP_38 CP_39 CP_40 [...]
Controparte_41
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione
Conclusioni: come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 23 febbraio 2022, ritualmente notificato ai convenuti indicati in epigrafe, intraprendeva il presente giudizio, domandando all'intestato Tribunale di essere Parte_1 dichiarato proprietario per intervenuta usucapione dell'immobile censito al Catasto Fabbricati del
Comune di Bari Sardo al Foglio 15, Particella 216 sub 2, con estinzione dell'ipoteca legale del
25.09.2009, Reg. Part. 1784, Reg. Gen. 10559, a favore di e con conseguente Controparte_42
trascrizione e volturazione.
A sostegno della domanda promossa, l'attore ha esposto che:
- è al possesso, pubblico, pacifico e continuato ultraventennale, fin dall'anno 2000 di un piccolo fabbricato, con annesso cortile, sito in Bari Sardo alla Via Giardini n. 30, confinante con proprietà
Per
eredi , proprietà proprietà e e Via Giardini, CP_2 Per_1 Org_1 Per_2 CP_2 salvo altri;
- nato a [...] e trasferitosi per motivi di lavoro a Mondovì, dal 2000 e fino al Natale 2002 egli ha utilizzato il ridetto fabbricato quale alloggio per trascorrere le vacanze natalizie, pasquali ed estive;
- successivamente, più precisamente il 23 gennaio 2003, ha acquistato, quale casa vacanze, un appartamento al piano terra, confinante con il fabbricato fino ad allora posseduto, per cui, da tale data e fino all'attualità, l'immobile per cui è causa non è stato più da lui utilizzato quale casa vacanza, ma esclusivamente come ricovero per oggetti vari (ombrellone, sedie e tavolo da picnic, spiaggine, giochi delle bambine) che, d'estate, sono depositati di rientro dalla spiaggia per poi trovare lì ricovero per tutto l'inverno;
- se durante il primo periodo, il medesimo si è attivato per far eseguire sul fabbricato piccole riparazioni agli scoli dell'acqua piovana, controlli e riparazioni della guaina del tetto per perdite d'acqua e all'impianto fognario, dopo il 23 gennaio 2003 non ha più eseguito opera alcuna ma,
intenzionato a intervenire con una complessiva opera di ristrutturazione per entrambe le unità immobiliari, ha fatto eseguire sul vecchio immobile opere di tamponamento alle pareti esterne;
- quanto al cortile - per tutto il periodo dall'anno 2000 e fino all'attualità - è stato costantemente ripulito dal signor e dallo stesso utilizzato quale parcheggio per la macchina;
Pt_1
- dall'anno 2000 e fino all'attualità, per i periodi di sua assenza dalla egli ha chiesto e chiede CP_42 ad amici e/o vicini di casa di vigilare sull'immobile ad evitare l'intrusione e/o la vandalizzazione di terze persone;
- nessuno ha mai contestato il possesso del signor né altri hanno mai posseduto;
Parte_1
- prima di essere posseduto dall'attore, il 22.11.1999 l'immobile in questione era stato venduto dalla signora (in forza di procura speciale Notaio Rep 54772 del 10.11.1999 CP_27 Per_4
ricevuta da ) al signor il quale lo ha, a sua volta, ceduto pochi mesi Org_2 CP_40
dopo, al signor che lo ha posseduto come sopra;
Pt_1
3 - è interesse del signor essere riconosciuto proprietario per intervenuta usucapione. Parte_1
Il contraddittorio è stato instaurato partendo dall'individuazione degli intestatari catastali dell'immobile per il quale è causa, i quali, ove ancora in vita, sono stati citati in giudizio, mentre, ove deceduti come attestato dai certificati prodotti, sono stati citati coloro che, sulla base del certificato di stato di famiglia storico rilasciato dagli Ufficiali d'Anagrafe dei Comuni di Bari Sardo e di Tortolì e secondo l'id quod plerumque accidit, hanno assunto la qualità di eredi legittimi dei predetti e quindi di potenziali controinteressati rispetto alla domanda di usucapione oggetto del presente giudizio (art. 102 c.p.c.).
Dall'allegata ispezione ipotecaria, prodotta per l'immobile catastalmente identificato e coprente l'arco dell'ultimo ventennio rilevante ai fini dell'accertamento dell'intervenuta usucapione, è emersa l'iscrizione del 25.9.2009, Registro Particolare 1784, Registro Generale 10559, relativa ad ipoteca legale per la quota di 1/32 a favore di contro odierni Controparte_42 CP_2
convenuti.
Sul punto l'attore ha eccepito che la predetta convenuta non risulta essere mai stata proprietaria del bene oggetto del presente giudizio, neppure pro quota, con il risultato che la suddetta ipoteca risulta essere, per ciò stesso, inesistente, nulla e/o inefficace e pertanto inidonea ad interrompere il possesso ultraventennale, pubblico e pacifico, esercitato da Parte_1
Ha altresì puntualizzato che, sotto altro profilo e dal punto di vista processuale, tutte le volte che sussiste un'ipoteca sul bene, nel giudizio di usucapione sono litisconsorti necessari, oltre che i soggetti che potrebbero vantare un diritto di proprietà sul bene, anche i creditori garantiti da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, in quanto titolari di un diritto reale di cui l'usucapione produce l'estinzione, rivelandosi strumento idoneo ad estinguere le iscrizioni pregiudizievoli contro il precedente proprietario.
Si deve, pertanto, ritenere che il contraddittorio sia stato correttamente instaurato nei confronti dei convenuti citati che, non essendosi costituiti in giudizio, all'udienza del 2.12.2022, fissata per la prima comparizione delle parti, dopo la verifica del rituale espletamento delle formalità notificatorie, sono stati dichiarati contumaci.
Con le note di trattazione scritta per l'udienza del 20.10.2022, parte attrice dava atto che l'ipoteca legale iscritta da sul mappale 216 sub 2 di cui al presente giudizio era stata Controparte_42 cancellata in data 23.02.2022 e produceva l'ispezione ipotecaria aggiornata.
Assegnati i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., parte attrice in tale sede precisava le conclusioni, abbandonando la domanda di estinzione della suddetta ipoteca legale e capitolava la prova.
4 Istruita con prova orale e produzioni documentali, dopo il deposito di note conclusive autorizzate, all'odierna udienza del 22.5.2024, la causa è stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., sulle conclusioni come trascritte nel verbale d'udienza che precede.
L'azione è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni di fatto e di diritto di seguito meglio specificate.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140
c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015
n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi),
costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio”.
Tanto premesso in diritto, si osserva che l'attore ha fornito positiva dimostrazione dei fatti materiali allegati a fondamento della domanda promossa, deducendo a tal fine prova orale sui capi e sulle circostanze fattuali dedotti con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c.
Esaminati all'udienza del 16.6.2023, i testi e , dell'attendibilità Tes_1 Testimone_2 dei quali non v'è motivo in atti di dubitare -nativi e residenti nel Comune di Bari Sardo ove è ubicato l'immobile del quale si tratta;
amici dell'attore dall'anno 2000, che da allora frequentano nei periodi di sua permanenza a Bari Sardo poiché, per motivi di lavoro, risiede nel Comune di Mondovì e,
5 pertanto, dallo stesso periodo abituali frequentatori dell'immobile; disinteressati rispetto all'oggetto della causa- hanno pienamente confermato il contenuto dei capitoli di prova dedotti da Parte_1 individuando con precisione l'ubicazione, la consistenza e le proprietà confinanti dell'immobile in questione, che hanno riconosciuto anche nelle fotografie allegate agli atti di causa ed esibite loro nel corso dell'esame, così dimostrando di aver avuto una cognizione personale e diretta dello stesso.
Attraverso la prova orale è stato dimostrato che l'attore ha esercitato il possesso pubblico, pacifico, esclusivo ed ininterrotto sull'immobile del quale si tratta, per il tempo richiesto per il perfezionamento dell'usucapione.
Infatti, dall'istruttoria svolta è emerso che, dal 2000 e fino ad oggi, l'attore ha utilizzato in via esclusiva, dapprima come casa vacanza nei periodi in cui ha soggiornato a Bari Sardo e poi come deposito, un piccolo e vecchio fabbricato, composto da piano terra, con annesso cortile, sito nella via
Giardini di Bari Sardo, recintato con ringhiera e cancello in ferro munito di serratura, della quale l'attore detiene le chiavi in via esclusiva.
Inizialmente, l'immobile era utilizzato dall'attore quale alloggio per le vacanze e, poi, quale deposito, avendo egli acquistato, qualche anno dopo, un piccolo appartamento adiacente al cortile annesso al fabbricato.
Dal 2002-2003, l'attore si è servito del suddetto immobile per depositare durante la stagione estiva e per custodirla durante l'inverno attrezzatura da mare (ombrelloni, canotti e spiaggine).
Nei primi anni duemila, aveva eseguito lavori di tamponamento sul tetto e sulle crepe Parte_1 dei muri per evitare infiltrazioni d'acqua e il teste ha riferito di aver eseguito un piccolo lavoro CP_1
di manutenzione nel bagno.
Dal 2000 e fino all'attualità, l'attore si è curato di tenere pulito il cortile da erbacce e sterpaglie anche perché si trova nel centro abitato di Bari Sardo e lo utilizza per parcheggiare l'autovettura.
Infine, i testi hanno concordemente affermato che, per quanto a loro conoscenza, nessuno ha mai contestato l'utilizzo del suddetto immobile da parte dell'attore e che hanno sempre visto solo lui utilizzarlo nell'arco temporale considerato e nei termini sopra descritti, comportandosi come il proprietario tanto che gli stessi testi l'hanno sempre ritenuto tale.
Ulteriore elemento di riscontro dell'attendibilità delle testimonianze raccolte è ravvisabile nel comportamento processuale delle controparti, intestatari catastali e/o i loro eredi e i soggetti risultanti dall'iscrizione di ipoteca legale prodotta, i quali, non costituendosi in giudizio, pur regolarmente citati, hanno mostrato di non avere alcuna contestazione da muovere in ordine a quanto ha Parte_1
esposto a sostegno della domanda proposta, disinteressandosi di fatto della controversia e così
rinunciando a dare prova di eventuali fatti modificativi o estintivi della pretesa attrice.
Conclusivamente, l'attore ha fornito la prova, sia quanto al corpus che quanto all'animus possidendi
- desumibile in via presuntiva dalla specifica attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto
6 di proprietà come riferita dai testi - della signoria di fatto esercitata uti dominus sul fabbricato oggetto del presente giudizio e prolungata per il tempo utile ad usucapirlo, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata a beneficio di la fattispecie acquisitiva a titolo originario Parte_1 dell'immobile, come identificato nell'atto introduttivo, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158 e 1146, c.c.
Considerata la natura della controversia e stante l'assenza di qualsivoglia contestazione da parte dei convenuti rimasti contumaci in relazione al diritto vantato dall'attore, il quale peraltro ha invocato la condanna al pagamento delle spese e competenze di causa solo in caso di contestazione del suo diritto,
nulla deve disporsi sulle spese.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda attrice, così decide:
1) accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione, dichiara Parte_1
(C.F. ), nato a [...] il [...], esclusivo proprietario C.F._1 dell'immobile sito nel Comune di Bari Sardo, censito al Catasto Fabbricati del medesimo Comune, al
Foglio 15, Particella 216 sub 2;
2) nulla sulle spese.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del presente verbale, che la contiene, immediatamente depositata in Cancelleria.
Lanusei, 22 maggio 2024
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Perra
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