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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/09/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG 369/2024
sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott. Pasquale CRISTIANO Presidente rel.
- Dott. Michele VIDETTA Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 369/2024 vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Lorenzo Rubinetti;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
convenuti contumaci
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del Parte_1
14.12.2022 con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare instaurata ai danni del debitore CP_1
chiedendo la revoca della suddetta ordinanza.
[...]
2. Il Tribunale ha onerato parte reclamante di fornire prova del perfezionamento della notificazione avvenuta a mezzo PEC del reclamo e del decreto di fissazione udienza alla parte reclamata debitore esecutato.
3. Il Tribunale ha disposto che la parte reclamante provvedesse all'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore intervenuto
~ 1 ~ RG 369/2024
sez. civ. CdA
[...]
mediante la notifica dell'atto di reclamo e del suddetto CP_2
provvedimento.
4. Con sentenza n. 457/2024, pubblicata il 13.03.2024 il Tribunale di
Potenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
5. Con ricorso depositato l'8.07.2024, il Sig. ha Parte_1
chiesto di annullare l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare contrassegnata dal n. rg. 80/2005, rimettendo l'appellante in termini per la utile prosecuzione della procedura esecutiva erroneamente estinta.
6. Il collegio, in data 30.12.2024, rilevato che il difensore di parte appellante ha dichiarato il decesso del proprio assistito , ha Parte_1
dichiarato l'interruzione del processo.
L'ordinanza di interruzione è stata ritualmente comunicata al difensore costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. All'esame degli atti risulta che il giudizio è stato interrotto in data
30.12.2024 e mai riassunto entro il prescritto termine perentorio di mesi tre, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Le parti costituite, a cui risulta comunicato il detto provvedimento di interruzione, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine perentorio di mesi 3 per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co. 3 c.p.c., come sostituito dalla legge 69/2009 a decorrete dal 4.06.2009, applicabile ratione temporis, estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la cancellazione della causa dal ruolo e la pronuncia di estinzione del processo, da adottarsi con sentenza avendo il collegio dichiarato l'interruzione.
A norma dell'art. 310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
~ 2 ~ RG 369/2024
sez. civ. CdA PZ
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Cristiano
~ 3 ~
sez. civ. CdA PZ
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott. Pasquale CRISTIANO Presidente rel.
- Dott. Michele VIDETTA Consigliere
- Dott.ssa Mariadomenica MARCHESE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 369/2024 vertente tra tra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Lorenzo Rubinetti;
ricorrente
e
Controparte_1
[...]
convenuti contumaci
Conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO del PROCESSO
1. ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del Parte_1
14.12.2022 con la quale il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare instaurata ai danni del debitore CP_1
chiedendo la revoca della suddetta ordinanza.
[...]
2. Il Tribunale ha onerato parte reclamante di fornire prova del perfezionamento della notificazione avvenuta a mezzo PEC del reclamo e del decreto di fissazione udienza alla parte reclamata debitore esecutato.
3. Il Tribunale ha disposto che la parte reclamante provvedesse all'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore intervenuto
~ 1 ~ RG 369/2024
sez. civ. CdA
[...]
mediante la notifica dell'atto di reclamo e del suddetto CP_2
provvedimento.
4. Con sentenza n. 457/2024, pubblicata il 13.03.2024 il Tribunale di
Potenza ha dichiarato l'estinzione del giudizio.
5. Con ricorso depositato l'8.07.2024, il Sig. ha Parte_1
chiesto di annullare l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva immobiliare contrassegnata dal n. rg. 80/2005, rimettendo l'appellante in termini per la utile prosecuzione della procedura esecutiva erroneamente estinta.
6. Il collegio, in data 30.12.2024, rilevato che il difensore di parte appellante ha dichiarato il decesso del proprio assistito , ha Parte_1
dichiarato l'interruzione del processo.
L'ordinanza di interruzione è stata ritualmente comunicata al difensore costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. All'esame degli atti risulta che il giudizio è stato interrotto in data
30.12.2024 e mai riassunto entro il prescritto termine perentorio di mesi tre, ed è tuttora in stato di quiescenza.
Le parti costituite, a cui risulta comunicato il detto provvedimento di interruzione, sono rimaste inattive, dimostrando inequivocabilmente il loro disinteresse al prosieguo del giudizio di impugnazione.
Essendo definitivamente perento il termine perentorio di mesi 3 per l'utile prosecuzione o riassunzione del processo, è configurabile la fattispecie di estinzione del processo prevista dall'art. 307 co. 3 c.p.c., come sostituito dalla legge 69/2009 a decorrete dal 4.06.2009, applicabile ratione temporis, estinzione che opera di diritto, sicché si impone in questa sede la cancellazione della causa dal ruolo e la pronuncia di estinzione del processo, da adottarsi con sentenza avendo il collegio dichiarato l'interruzione.
A norma dell'art. 310 ult. co. c.p.c., le spese del processo restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
~ 2 ~ RG 369/2024
sez. civ. CdA PZ
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello di cui in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) dispone che le spese rimangano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del 23.9.2025
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Cristiano
~ 3 ~