Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 24/04/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 9142/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9142/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Capponi del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore;
, nata a [...] il giorno 8 ottobre 1977, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Parte_2
Chiara Chiappa Occhini del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 12 dicembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Colorno (PR), il 25 maggio 2005, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 22 novembre 2006 e il 4 marzo 2009) i figli e . Persona_1 ER
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, culminata con la cessazione del legame di coabitazione, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso della figlia minorenne, alla sua collocazione preferenziale presso la madre, alle sue frequentazioni paterne, ai contributi monetari per il mantenimento della prole e di , in quanto coniuge economicamente debole, nonché ad Parte_2 ulteriori questioni a queste accessorie e strumentali, di natura eminentemente patrimoniale), dichiarando di non volere conciliarsi.
pagina 1 di 8
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole in data 11 aprile 2025.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale intesa alla separazione personale dei coniugi.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente all'intervenuta cessazione del legame di coabitazione, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse della figlia minorenne (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di ER affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole.
Debbono altresì essere omologate le ulteriori condizioni oggetto dell'accordo perfezionato tra le parti, in quanto riguardanti diritti disponibili.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano celebrato matrimonio Parte_1 Parte_2 in Colorno (PR) il 25 maggio 2005 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 3, P. 2, S. A, anno 2005).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 12 dicembre 2024, così testualmente trascritte:
“A) Autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente, nel reciproco rispetto;
B) Affidamento condiviso della figlia minore , con residenza e collocazione prevalente presso ER la madre e libero il figlio maggiorenne , che allo stato resterà residente e Persona_1 prevalentemente collocato presso la madre, di frequentare il papà nonché restare presso la casa paterna secondo gli accordi che interverranno col genitore non collocatario prevalente e secondo i suoi desideri, esigenze, impegni e condizioni di salute;
C) Dare atto che i genitori favoriranno un rapporto costante e significativo della figlia minorenne sia con la madre che con il padre e, fatti salvi diversi accordi ed eccezioni concordati con ER congruo preavviso, allo stato la minore si tratterrà con il genitore non collocatario prevalente almeno a fine settimana alternati, dal sabato al termine delle lezioni scolastiche sino alla domenica sera con riaccompagnamento presso la casa materna nonché una volta ogni settimana, indicativamente nella giornata del mercoledì, per ora con rientro a casa dopo cena, fatti salvi auspicabili diversi desideri pagina 2 di 8 della minore di trattenersi dal padre anche per il pernottamento, sino al riaccompagnamento a scuola la mattina successiva;
durante la sospensione estiva delle lezioni scolastiche, la figlia trascorrerà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da individuarsi e comunicarsi tra le parti a fini organizzativi e di pianificazione delle ferie, entro il 30 maggio di ciascun anno e in caso di disaccordo, deciderà la madre negli anni pari ed il padre in quelli dispari: durante detti periodi feriali, si intenderà ovviamente sospeso l'ordinario regime di visita;
durante le vacanze natalizie, la figlia trascorrerà con ciascun genitore un periodo di giorni sostanzialmente pari, ossia ad anni alterni dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro e così via alternativamente, di anno in anno, fermo restando che , ove entrambe le parti si trovino presso la propria residenza ER nel periodo in questione, trascorrerà alternativamente la Vigilia di Natale (24 dicembre) con un genitore ed il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro, a prescindere dal periodo di spettanza ed ove entrambi compresenti in città: nel corso delle vacanze natalizie 2024, sin da ora le parti concordano che resterà con la madre, anche in luogo diverso dalla residenza, dal 23 al 27 dicembre e col ER padre, anche in luogo di villeggiatura, dal 29 dicembre 2024 al 3 gennaio 2025; lo stesso dicasi per le vacanze pasquali, durante le quali la figlia resterà nel periodo di sospensione delle lezioni scolastiche un numero sostanzialmente pari di giorni con l'uno e l'altro genitore, con alternanza annuale della giornata di Pasqua. Sin da ora, le parti si prestano reciproco consenso a che la figlia minore, ove necessario, possa essere prelevata e/o accompagnata a/da scuola e/o a/da altri luoghi di svago, di sport, di socialità o quant'altro da persone di fiducia incaricate dal genitore a cui spetta il materiale esercizio della responsabilità genitoriale, da individuarsi nella sfera parentale e/o amicale delle parti, ovvero da incaricarsi professionalmente;
il compleanno dei figli sarà trascorso, indipendentemente dal regime di visita ordinario, un anno con un genitore e l'anno successivo con l'altro e, in caso di feste o ritrovi conviviali per l'occasione, entrambi i genitori avranno sempre la facoltà di partecipare. Resta inteso che sono sempre fatti salvi diversi accordi dovessero intervenire tra i genitori, che dovranno tenere in debito conto sia le ragioni di lavoro e/o le necessità comprovate ed indifferibili dell'uno e dell'altra, sia l'evoluzione, le esigenze, i desideri, gli impegni, la salute, gli impegni scolastici, extrascolastici e di socialità della minore. D) Dare atto, in ordine ai rapporti con la prole minorenne, che sin da ora i genitori concordano che, decorso un anno da deposito di quest'atto, la calendarizzazione attuale circa i tempi di permanenza di col padre potrà essere rivista con l'obiettivo, da attuare gradualmente, anche tenuto conto ER della prossima soluzione abitativa del signor di prevedere tempi di permanenza quanto più Pt_1 possibile paritari tra i genitori: a tal fine i coniugi, senza indugio, inizieranno un percorso di facilitazione/mediazione delle relazioni interpersonali tra di loro e tra ciascuno di essi e la figlia e/o counseling e/o terapia psicologica familiare, avvalendosi di un professionista esperto che sarà scelto di comune accordo, cui parteciperà anche la figlia nonché, ove concorde, il figlio maggiorenne ER
, con tempi e modi che saranno suggeriti dalla stessa figura professionale di riferimento Persona_1
e con l'obiettivo sopra esposto, sempre tenuto conto delle indicazioni che ai genitori verranno fornite dall'esperto di riferimento;
E) Nulla in ordine all'assegnazione della casa familiare, avendo le parti deciso di regolare la disponibilità dell'immobile sinora adibito a casa familiare e relative pertinenze, come meglio esposto nel seguente patto sub F); F) Ricognizione ad ogni effetto di legge che i coniugi, con il presente atto, si impegnano a disporre come segue dei beni immobili in comproprietà indivisa e di cui alle premesse 5) e 6) che precedono, tutti ubicati in Stradone Martiri della Libertà n. 9 di Parma e così individuati al catasto fabbricati del Comune di Parma:
pagina 3 di 8 a) -Foglio 001/18; Particella 547 sub 17; Piano S1; Zona 1; cat. C/6; Classe: 06, Consistenza 19 mq;
rendita: € 104, 01; - Foglio 001/18; Particella 547 sub 26; Piano T;
cat. F/1; Consistenza 13 mq;
- Foglio 001/18; Particella 547 sub 27; Piano T;
cat. F/1, Consistenza 11 mq;
- Foglio 001/18; Particella 547 sub 28; Piano T;
cat. F/1; Consistenza 11 mq;
Foglio 001/18; Particella 547 sub 46; Piano S1; Zona 1; cat. C/6; Classe: 06, Consistenza 75 mq;
rendita: € 410,58; Foglio 001/18; Particella 547 sub 47; Piano 2-3; Zona 1; cat. A/2; Classe: 05, Consistenza 18 vani;
rendita: € 3.755, 67; Foglio 001/18; Particella 547 sub 48; Piano S1; Zona 1; cat. C/2; Classe: 06, Consistenza 12 mq;
rendita: € 57,64; b) entro e non oltre il 30 aprile 2025 oppure, solo ove la pronuncia di della separazione dovesse essere successiva, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa delle condizioni di separazione, la signora provvederà a cedere al signor l'intera Parte_2 Parte_1 quota di proprietà alla stessa intestata, pari al 50%, degli immobili sopra descritti sub a), così come arredati e corredati, fatta eccezione per i beni che si andranno espressamente ad indicare e che potranno essere prelevati dalla moglie al momento del trasferimento nel nuovo appartamento;
c) la signora tuttavia, anche successivamente all'acquisizione in capo ad Parte_2 Parte_1 dell'intera e piena proprietà dei beni immobili sopra precisati, potrà continuare ad abitare coi figli nella casa coniugale a titolo gratuito sino al termine massimo, da considerarsi essenziale ad ogni effetto di legge, del 30 giugno 2025, data in cui l'immobile dovrà essere consegnato nel pieno possesso dell'avente diritto, libero da sé e sue cose: del che verrà redatto verbale, anche informale tra le parti, all'atto della liberazione effettiva;
d) la signora, all'atto della liberazione dell'immobile, potrà prelevare i beni di cui al separato elenco (doc. n. 12), controfirmato da entrambe le parti e da considerarsi parte essenziale di quest'atto, beni che pertanto resteranno nella di lei proprietà esclusiva;
e) per contro, il signor a fronte di detta cessione e dell'effettiva liberazione dell'immobile Parte_1
e pertinenze tutte, corrisponderà alla signora la complessiva somma, omnicomprensiva, Parte_2 di € 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila euro), che entrambe le parti ritengono complessivamente congrua e la percipiente valuta pienamente satisfattiva, in due rimesse e secondo le seguenti scadenze:
- Quanto ad € 300.000,00 (trecentomila euro), entro e non oltre quattro giorni lavorativi dall'avvenuto deposito del presente atto nelle forme di legge (iscrizione a ruolo), a mezzo assegno circolare intestato a oppure a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato alla Parte_2 signora, di cui quest'ultima comunicherà gli estremi;
- Quanto ai residui € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila euro) a saldo, contestualmente al trasferimento della quota da a e dunque entro e non oltre il 30 aprile 2025 oppure, ove Pt_2 Pt_1 la pronuncia di omologa della separazione dovesse essere successiva, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di omologa delle condizioni di separazione;
- L'importo a saldo quale corrispettivo della cessione di quota dell'immobile come sopra precisato, pari ad € 1.500.000, 00 complessivi (unmilionecinquecentomila euro), sarà a sua volta versato dal marito alla moglie come segue:
- Quanto € 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila euro), a mezzo assegno circolare intestato a
[...]
contestualmente al trasferimento della quota;
Pt_2
- Quanto ad € 200.000,00 (duecentomila euro), sempre contestualmente al trasferimento della quota, a mezzo assegno circolare intestato al Notaio rogante, che sin da ora si indica nel dott. Persona_3 di Parma, il quale provvederà a custodire la somma in deposito fiduciario su conto dedicato nonché a trasferirla alla signora senza indugio, al momento dell'effettiva e definitiva liberazione Parte_2 del bene ed immissione nel pieno possesso del signor del che, il Notaio dovrà ricevere Parte_1
pagina 4 di 8 comunicazione scritta, anche disgiunta, da parte di entrambi i coniugi, prima di procedere all'accredito dell'importo a saldo;
- in caso di inadempimento di parte cedente, ossia di omesso trasferimento della quota di proprietà da a la signora sarà tenuta a restituire la somma ricevuta in acconto al momento del Pt_2 Pt_1 deposito dell'atto di separazione e/o, in caso di mancata liberazione dell'immobile entro il termine essenziale pattuito del 30 giugno 2025, non avrà titolo per pretendere l'importo a saldo ed in custodia fiduciaria presso il Notaio per € 200.00, 00, che pertanto tornerà di diritto nella piena disponibilità del signor Parte_1
- le parti concordano che, nel periodo intercorrente tra la cessazione della convivenza, con sistemazione temporanea del marito in soluzione abitativa transitoria e la data dell'effettiva liberazione della casa familiare da parte della signora, quando si trasferirà altrove in città, il signor asporterà dall' attuale residenza solo gli effetti personali strettamente necessari e che Parte_1 riterrà, nulla opponendo la moglie a che i restanti beni del coniuge continuino a restare allocati nella casa di Stradone Martiri della Libertà n. 9 di Parma;
- le parti concordano che, nel periodo intercorrente tra la cessazione della convivenza, con sistemazione temporanea del marito in soluzione abitativa transitoria e la data dell'effettiva liberazione della casa familiare da parte della signora, quando si trasferirà altrove in città, il signor potrà mantenere l'attuale residenza anagrafica e potrà continuare ad usare un posto auto Parte_1 scoperto, pertinenza della casa familiare, nonché a mantenere tal quale l' attuale connessione a controllo della domotica domestica, ma lascerà nella disponibilità della sola moglie la chiave master di accesso all'appartamento, che gli verrà pertanto restituita solo all'atto della reimmissione nel pieno possesso;
le parti dichiarano che nell'immobile de quo non sono presenti dispositivi di videosorveglianza e/o registrazione interna e che la connessione sopra citata è unicamente idonea a controllare e/o gestire anche da remoto i sistemi di riscaldamento/raffreddamento/illuminazione e similari;
- le parti concordano che, nel periodo intercorrente tra la cessazione della convivenza, con sistemazione temporanea del marito in soluzione abitativa transitoria e la data dell'effettiva liberazione della casa familiare da parte della signora, il signor resterà intestatario delle Parte_1 utenze/servizi/spese condominiali che servono o sono comunque connesse all'immobile familiare ed i relativi esborsi, risultanti dalle fatture e/o ripartizioni condominiali e/o analoghi, riconducibili a detto periodo, saranno oggetto di rimborso da a con bonifico bancario a favore del coniuge Pt_2 Pt_1 da effettuarsi entro 10 giorni dalla richiesta, corredata da esibizione o consegna delle pezze giustificative di riferimento;
G) dare atto che le sopra dette cessioni delle quote di proprietà da a sono da Parte_2 Parte_1 intendersi a tutti gli effetti quali espressi patti separatizi e dunque i coniugi intendono avvalersi dei benefici fiscali di legge previsti dalla normativa in materia di trasferimenti immobiliari a tal titolo;
H) Dichiarare tenuto il signor a contribuire al mantenimento della moglie a Parte_1 Parte_2 far tempo dal mese successivo al deposito di quest'atto, con un assegno di separazione di € 7.000,00 (settemila euro) mensili complessivi, da versare entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese sul conto corrente dell'avente diritto, rivalutabili annualmente Istat dal mese di gennaio del 2027; per il mese di dicembre 2024, detto importo sarà ridotto della metà, oppure, in caso di iscrizione a ruolo successiva al 16 dicembre 2024, proporzionalmente al periodo intercorrente dall'iscrizione a ruolo sino alla fine del mese;
I) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario dei due figli, residenti e Parte_1 prevalentemente collocati con la madre, con il versamento alla signora con rimessa Parte_2 diretta sul conto corrente della stessa ed entro il giorno 10 di ogni mese, dell'importo mensile di €
pagina 5 di 8 5.000,00 (cinquemila euro, ossia € 2.500, 00 a figlio), a far tempo dal mese successivo a quello del deposito di quest'atto, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di gennaio 2027; per il mese di dicembre 2024, detto importo sarà ridotto della metà, oppure, in caso di iscrizione a ruolo successiva al 16 dicembre 2024, proporzionalmente al periodo intercorrente dall'iscrizione a ruolo sino alla fine del mese;
L) I genitori provvederanno altresì alle spese straordinarie necessarie per la prole, in ragione dell'80% il padre e del 20% la madre, fatta eccezione per le spese scolastiche universitarie che graveranno per intero sul solo padre inclusa l'eventuale sistemazione abitativa fuori sede, nello specifico pagando o rimborsando all'altro, ove anticipatario, la percentuale di spettanza delle seguenti spese, come meglio di seguito indicato:
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, che non necessitano di essere previamente concordate: SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, anche ove non erogate dal SSN;
• Tickets sanitari;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visita (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti dal medico curante ed anche ove non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, solo ove prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
pagina 6 di 8 • tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby-sitter in caso di assenza dei genitori solo per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e/o indisponibilità dell'altro genitore quale scelta da privilegiare o altri familiari a titolo gratuito;
in caso di mancata richiesta di disponibilità di un genitore a sostituire l'altro in caso di comprovata necessità, la spesa resterà a carico del genitore che ne ha usufruito;
• centro ricreativo estivo;
• un corso, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura, ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura, stage, trasferte;
• ricarica cellulare;
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente: SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera professione;
• interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• gite scolastiche con pernottamento/i;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
• corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un ulteriore corso dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei),
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio e spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, e-mail, pec) il quale dovrà manifestare per pagina 7 di 8 iscritto un eventuale motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa per la percentuale di spettanza. Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio. In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
-quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
-quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso. Deducibilità fiscale: i documenti fiscali di ogni spesa extra-assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori. M) Sin da ora i genitori concordano per prestarsi reciproco consenso alla richiesta e rilascio a favore della figlia minorenne di passaporto e/o altro documento valido per l'espatrio; ER
N) spese del presente procedimento per intero compensate”.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 14 aprile 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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