Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2024, n. 2629
CASS
Sentenza 29 gennaio 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, il 29 gennaio 2024. Le parti in causa erano un socio ricorrente e una società per azioni, che contestavano la legittimità di una clausola statutaria riguardante il recesso ad nutum. Il socio richiedeva l'accertamento della validità della clausola che consentiva il recesso con un preavviso di centottanta giorni, mentre la società sosteneva la nullità della clausola, ritenendola contraria alle disposizioni del codice civile, in particolare all'art. 2437, comma 4, che regola il recesso nelle società a tempo determinato.

Il giudice ha accolto il ricorso del socio, affermando che la clausola di recesso ad nutum è lecita per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. La Corte ha argomentato che la riforma del 2003 ha ampliato le possibilità di recesso, riconoscendo l'autonomia statutaria e la legittimità di ulteriori cause di recesso, anche al di fuori delle situazioni di dissenso. La decisione ha sottolineato l'importanza di garantire ai soci la possibilità di uscire dalla società in modo agevole, tutelando così i loro interessi e promuovendo la competitività delle imprese. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello di Cagliari, rinviando la causa per una nuova valutazione.

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Massime1

Nell'ambito delle società per azioni, che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, è lecita la clausola statutaria che, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 29/01/2024, n. 2629
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2629
Data del deposito : 29 gennaio 2024

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