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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025 nella causa iscritta al n. 1207/2022 r.g.
tra
, , , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi del signor , con il patrocinio dell'Avv. Michela Galasso, Persona_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1 Sebastiano Cubeddu, resistente
Fatto e diritto
Il signor ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver già proposto Persona_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1, l. 18/1980 a far data dalla domanda amministrativa, a fronte dell'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa dell'inabilità al lavoro nella misura del 100%; che il suddetto requisito non gli è stato riconosciuto in sede di ATP (rgn.
2221/2021); di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 18.2.2022. Il ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso depositato in data 15.3.2022, ha quindi chiesto che gli siano riconosciuti i suddetti requisiti a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa con condanna dell resistente al pagamento dei CP_2 ratei.
L' resistente, costituitosi, ha concluso per l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso per CP_2 mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali.
Nelle more del giudizio il signor è deceduto in data 22.10.2022. Si sono Persona_1 costituiti per la prosecuzione del giudizio gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi legittimi, i quali si riportano agli atti introduttivi e chiedono l'accertamento dei requisiti per ottenere dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa fino al decesso. La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve osservarsi, quanto alla legittimazione attiva dei ricorrenti, che gli stessi si sono limitati a depositare in atti l'atto notorio da cui risulta il grado di parentela col de cuius, senza produrre documentazione anagrafica che attesti il suddetto legame di parentela. L'atto notorio, pur essendo considerato da alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, in sede giurisdizionale non ha rilievo probatorio, integrando un mero indizio che deve necessariamente essere comprovato da altri elementi (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29830 del 29.12.2011).
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia specificato che, nel caso in cui l'atto notorio sia prodotto a sostegno della pretesa qualità di erede, deve valutarsi il comportamento processuale di controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c., come novellato nel 2009, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29.5.2014). Nel caso di specie, l resistente non ha contestato la legittimazione attiva delle controparti nei propri scritti CP_2 successivi alla costituzione di queste. Deve quindi ritenersi raggiunta, nel caso concreto, la prova dello stato di erede in capo ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ancora preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono sere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Quanto al requisito sanitario all'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge n. 18/1980 dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980, richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). Così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015. A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(“Mielodisplasia con necessità di trasfusioni settimanali”) che integrano il requisito medico per ottenere le prestazioni richieste. In particolare, il consulente ha affermato che “Devono essere considerati, quindi, anche gli effetti avversi della terapia, nonché la prognosi infausta della malattia. A tale riguardo, deve essere ricordato che la componente prognostico-funzionale della valutazione medico-legale non potrà essere trascurata nei casi di malattia plurimetastatica, resistente al tratta-mento, nei casi di progressione della malattia, nonostante il trattamento, e nei casi di terapie palliative (Sentenza Cass. n. 7179/2003 – pazienti terminali e pre-terminali). Nel caso di specie non può essere ignorato, dunque, come la prognosi fosse rapidamente infausta e come a partire da febbraio 2022 si siano succeduti una serie di ricoveri con condizioni del paziente mediocri, fino all'exitus del 22.10.2022”.
Ha quindi concluso ritenendo non autosufficiente il periziando con diritto all'indennità di accompagnamento.
Quanto alla decorrenza il Ctu ha ritenuto “Poiché gli effetti tossici della terapia sono comparsi, in base alla documentazione esaminata, nel mese di settembre 2021 e da allora le condizioni del soggetto sono peggiorate drasticamente
e senza soluzioni di continuo, da tale mese possono ritenersi soddisfatti i requisiti sanitari per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento. Requisiti che sono perdurati sino al decesso del 22.10.2022”, confermando tale decorrenza anche in seguito alle osservazioni mosse dalla parte ricorrente.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1207/2022 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al signor del requisito sanitario per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980 a decorrere dal settembre 2021 e fino al data di decesso (22.10.2022).
- Compensa tra le parti le spese legali. - Pone le spese di consulenza a carico dell' CP_1
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 8/1/2025 nella causa iscritta al n. 1207/2022 r.g.
tra
, , , in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi del signor , con il patrocinio dell'Avv. Michela Galasso, Persona_1 ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1 Sebastiano Cubeddu, resistente
Fatto e diritto
Il signor ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver già proposto Persona_1 ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di far accertare la sussistenza dei requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1, l. 18/1980 a far data dalla domanda amministrativa, a fronte dell'avvenuto riconoscimento in sede amministrativa dell'inabilità al lavoro nella misura del 100%; che il suddetto requisito non gli è stato riconosciuto in sede di ATP (rgn.
2221/2021); di aver contestato le conclusioni rassegnate dal c.t.u. depositando la dichiarazione di dissenso in data 18.2.2022. Il ricorrente, agendo in opposizione ex art. 445 bis c.p.c. con ricorso depositato in data 15.3.2022, ha quindi chiesto che gli siano riconosciuti i suddetti requisiti a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa con condanna dell resistente al pagamento dei CP_2 ratei.
L' resistente, costituitosi, ha concluso per l'improcedibilità e l'inammissibilità del ricorso per CP_2 mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali.
Nelle more del giudizio il signor è deceduto in data 22.10.2022. Si sono Persona_1 costituiti per la prosecuzione del giudizio gli odierni ricorrenti, in qualità di eredi legittimi, i quali si riportano agli atti introduttivi e chiedono l'accertamento dei requisiti per ottenere dell'indennità di accompagnamento dalla domanda amministrativa fino al decesso. La causa è stata istruita mediante rinnovazione della CTU e discussa all'udienza odierna.
Preliminarmente deve osservarsi, quanto alla legittimazione attiva dei ricorrenti, che gli stessi si sono limitati a depositare in atti l'atto notorio da cui risulta il grado di parentela col de cuius, senza produrre documentazione anagrafica che attesti il suddetto legame di parentela. L'atto notorio, pur essendo considerato da alcune specifiche norme di legge come prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario allorché queste siano fatte valere a fini esclusivamente amministrativi, in sede giurisdizionale non ha rilievo probatorio, integrando un mero indizio che deve necessariamente essere comprovato da altri elementi (Cass. civ. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29830 del 29.12.2011).
La giurisprudenza di legittimità ha tuttavia specificato che, nel caso in cui l'atto notorio sia prodotto a sostegno della pretesa qualità di erede, deve valutarsi il comportamento processuale di controparte ai sensi dell'art. 115 c.p.c., come novellato nel 2009, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 12065 del 29.5.2014). Nel caso di specie, l resistente non ha contestato la legittimazione attiva delle controparti nei propri scritti CP_2 successivi alla costituzione di queste. Deve quindi ritenersi raggiunta, nel caso concreto, la prova dello stato di erede in capo ai ricorrenti, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
Ancora preliminarmente deve rilevarsi la inammissibilità della domanda di condanna, posto che come da costante giurisprudenza di legittimità entrambe le fasi del procedimento hanno ad oggetto il solo accertamento del requisito sanitario, non potendosi in tale sede emettere statuizioni sul diritto alla prestazione, i cui presupposti devono sere delibati nella fase sommaria soltanto ai fini della valutazione dell'interesse a proporre la domanda (da ultimo, Cass. Civ., Sez. lavoro, sent. n. 9755/2019).
Quanto al requisito sanitario all'indennità di accompagnamento, l'art. 1 Legge n. 18/1980 dispone che “Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118 , nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua, è concessa un'indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato”.
Con riferimento alla spettanza del beneficio, l'art. 1 della Legge n. 18 del 1980, richiede quindi la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 118/1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità). Così, ex multis,
Cassazione n. 15882/2015. A fronte delle doglianze avanzate da parte ricorrente si è ritenuto necessario conferire un nuovo incarico peritale allo scopo di verificare la sussistenza del requisito sanitario richiesto.
La consulenza ha accertato che parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità
(“Mielodisplasia con necessità di trasfusioni settimanali”) che integrano il requisito medico per ottenere le prestazioni richieste. In particolare, il consulente ha affermato che “Devono essere considerati, quindi, anche gli effetti avversi della terapia, nonché la prognosi infausta della malattia. A tale riguardo, deve essere ricordato che la componente prognostico-funzionale della valutazione medico-legale non potrà essere trascurata nei casi di malattia plurimetastatica, resistente al tratta-mento, nei casi di progressione della malattia, nonostante il trattamento, e nei casi di terapie palliative (Sentenza Cass. n. 7179/2003 – pazienti terminali e pre-terminali). Nel caso di specie non può essere ignorato, dunque, come la prognosi fosse rapidamente infausta e come a partire da febbraio 2022 si siano succeduti una serie di ricoveri con condizioni del paziente mediocri, fino all'exitus del 22.10.2022”.
Ha quindi concluso ritenendo non autosufficiente il periziando con diritto all'indennità di accompagnamento.
Quanto alla decorrenza il Ctu ha ritenuto “Poiché gli effetti tossici della terapia sono comparsi, in base alla documentazione esaminata, nel mese di settembre 2021 e da allora le condizioni del soggetto sono peggiorate drasticamente
e senza soluzioni di continuo, da tale mese possono ritenersi soddisfatti i requisiti sanitari per accedere al beneficio dell'indennità di accompagnamento. Requisiti che sono perdurati sino al decesso del 22.10.2022”, confermando tale decorrenza anche in seguito alle osservazioni mosse dalla parte ricorrente.
La consulenza effettuata appare metodologicamente corretta avendo preso in considerazione tutti gli elementi utili e necessari (visita, documentazione sanitaria) per l'espressione del giudizio medico.
Quest'ultimo appare coerente con il percorso metodologico seguito e capace altresì di colmare le lacune riscontrate nel primo accertamento sanitario. Pertanto, l'esito verificato dalla consulenza appare pienamente attendibile quanto alla sussistenza del requisito sanitario e può essere posto a base della decisione.
Le spese devono essere compensate in ragione della decorrenza successiva alla domanda amministrativa. Le spese della CTU, liquidate come da separato decreto, devono invece essere poste definitivamente a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 1207/2022 r.g.:
- Accerta la sussistenza in capo al signor del requisito sanitario per il Persona_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 18/1980 a decorrere dal settembre 2021 e fino al data di decesso (22.10.2022).
- Compensa tra le parti le spese legali. - Pone le spese di consulenza a carico dell' CP_1
Tivoli, 8/1/2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni