Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/05/2025, n. 2840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2840 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. VIII CIVILE
così composta:
dott. Franca Mangano Presidente
dott. Riccardo Massera Consigliere
dott. Edoardo Mancini Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di II° grado iscritta al n.1394 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12-12-2024 e vertente tra
(c.f. ), elett.te dom.to in Roma, via Appia Nuova Parte_1 CodiceFiscale_1
n.425, presso lo studio dell'avv. Mario Trezza che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
Appellante
e
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2 [...]
), elett.te dom.ti in Roma, via dei Grafici n.90, presso lo studio degli avv.ti C.F._3 [...]
e Fabrizio Puggioni che li rappresentano e difendono in virtù di procura in atti Controparte_2
Appellati
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1740/2018 emessa dal Tribunale di Roma
Conclusioni per l'appellante: come in atti
Conclusioni per gli appellati: come in atti
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 1168 c.c. e Controparte_1 Parte_2 Controparte_2
convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, per essere reintegrati nel Parte_1
possesso del garage e del locale cantina di cui erano stati illegittimamente spogliati, immobili ubicati in uno stabile sito in Roma, via Pietracqua n.6/8; lamentavano, inoltre, la rimozione di un gazebo nella corte comune adiacente al garage nonché l'esecuzione di lavori di pavimentazione di una porzione di terreno e chiedevano il ripristino dello stato dei luoghi.
Esponevano che e sono titolari per l'intero del diritto di usufrutto su n.3 Controparte_1 Parte_3
appartamenti ubicati nell'edificio, la cui nuda proprietà è del figlio , nonchè del Parte_1
diritto di usufrutto sui locali garage e cantina in ragione del 50%;
e sono proprietari di due unità immobiliari site all'interno Parte_2 Controparte_2
dello stabile;
è titolare della nuda proprietà, per la quota di un terzo, dei vani garage e Controparte_2
cantina per averli acquistati in data 28-1-2014 e godeva di detti beni anche in virtù di un contratto di locazione stipulato con;
Controparte_1
-erano stati spogliati del compossesso dei locali suindicati in quanto aveva Parte_1
sostituito la serratura elettrica e la chiave di accesso.
Resisteva . Parte_1
Il Tribunale nella fase interdittale rigettava la domanda reputando non provato “che il resistente avesse assunto anche solo il ruolo di autore materiale dei fatti”, provvedimento 3
riformato parzialmente in sede di reclamo con l'accoglimento della domanda di reintegrazione dei ricorrenti nella detenzione qualificata degli immobili (locale e vano ex legnaia) mediante consegna di ciò che consentiva l'accesso ai locali.
introduceva il giudizio di merito possessorio affermando che alcun potere di Parte_1
fatto sul locale ex legnaia era stato dedotto e provato;
deduceva che il giudice di primo grado aveva confuso tale vano con la cantina e concludeva per la revoca del provvedimento e per il rigetto della domanda.
Resistevano e . Controparte_1 Controparte_2
Si costituiva il quale chiedeva di essere estromesso dal giudizio per Parte_2
sopravvenuta mancanza di interesse.
La causa, istruita con l'espletamento di prova per testimoni, veniva definita con sentenza n.1740/18: il Tribunale di Roma a) rigettava la domanda di b) confermava il Parte_1
provvedimento di reclamo emesso dal Tribunale in data 22-12-2014 e, per l'effetto, ordinava a di reintegrare e nella detenzione Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
qualificata del locale garage e del locale ex legnaia consegnando agli stessi tutto ciò che consentiva l'accesso a detti locali c) condannava al pagamento delle spese Parte_1
processuali.
Osservava il Tribunale che doveva ritenersi estraneo al giudizio avendo rappresentato, già nel corso della Parte_2
fase possessoria, la sopraggiunta mancanza di interesse;
-la sua partecipazione al procedimento non era necessaria ai fini della integrità del contraddittorio, atteso che non si trattava di rapporti inscindibili;
-il provvedimento di rigetto, pronunciato dal Tribunale in sede monocratica, era nei suoi confronti divenuto inoppugnabile;
-la domanda di revoca del provvedimento cautelare emesso dal Tribunale in sede collegiale era priva di fondamento;
4
-la detenzione qualificata di e trovava conferma nel Controparte_1 Controparte_2
contratto di locazione stipulato tra le parti in forza del quale il primo, proprietario per la quota del 50%, concedeva in locazione a “1/3 del locale cantina al piano Controparte_2
scantinato ed 1/3 del locale autorimessa”;
-la circostanza secondo cui la detenzione fosse esercitata anche di fatto trovava conferma nella deposizione dell'informatore ssunta nella fase sommaria e della Persona_1
testimone in quella di merito;
Testimone_1
-quanto allo spoglio la condotta illecita veniva riconosciuta da nel corso del Parte_1
libero interrogatorio con la precisazione di aver agito su espressa richiesta della madre
[...]
; Pt_3
-le dichiarazioni testimoniali raccolte nella fase di merito confermavano le conclusioni raggiunte dal Tribunale in sede collegiale in riferimento all'interesse proprio di Parte_1
ad utilizzare i beni ed alla messa in atto delle condotte di spoglio;
-il teste riferiva di aver appreso da che “per entrare nel garage Testimone_2 Parte_1
avrebbe dovuto chiedere a lui” e di averlo visto entrare nel suddetto locale;
-con riferimento alla condanna i vani oggetto di reintegrazione risultavano correttamente individuati nella fase sommaria;
-quanto alla pretesa risarcitoria parte convenuta vi aveva rinunziato.
Avverso tale decisione proponeva gravame, innanzi a questa Corte, Parte_1
chiedendone la riforma.
Resistevano e i quali depositavano nel corso del Controparte_1 Controparte_2
giudizio documenti la cui produzione non incorre nel divieto di cui all'art. 345 c.p.c., trattandosi di provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in altri procedimenti riguardanti le parti.
La causa all'udienza del 12-12-2024, sulle conclusioni in atti, assegnati termini abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche, veniva posta in deliberazione. 5
Motivi della decisione
In via preliminare riguardo alle eccezioni sollevate dagli appellati e riferite alla irregolarità
o tardività della notifica dell'atto di appello nei confronti di - rilievi neppure Parte_2
reiterati in sede di comparsa conclusionale - occorre evidenziare che la partecipazione al giudizio di quest'ultimo - il quale dichiarava la sua sopravvenuta carenza di interesse -, non è necessaria ai fini della integrità del contraddittorio, trattandosi di rapporto scindibile.
Con i primi due motivi di gravame l'appellante deduce che la deposizione del teste Tes_3
(indicato da controparte come , cognome del coniuge) non sarebbe potuta essere Tes_2
acquisita in quanto gli appellati erano decaduti dalla prova.
Assume che all'udienza fissata per l'escussione il teste non era comparso e che la modalità di notifica della citazione testimoniale (a mano dal legale) era irregolare, non contemplata dalle norme codicistiche ed inidonea alla verifica della tempestività.
Adduce che la testimonianza, priva di indicazioni di tempo ed ininfluente rispetto al thema decidendum (il teste si era riferito al giardino quale spazio retrostante il fabbricato e non al garage), era stata erroneamente valutata dal Tribunale.
Con gli ulteriori motivi di gravame l'appellante reitera l'eccezione di carenza di legittimazione passiva nell'azione di spoglio e rileva di aver agito nell'esclusivo interesse della madre
[...]
. Pt_3
Assume di aver provveduto, per conto di quest'ultima, al pagamento della somma per la sostituzione delle serrature e che non era stata dimostrata la sussistenza di un suo interesse personale.
Adduce che il contratto di locazione aveva ad oggetto il garage e la cantina ma non il vano indicato come ex legnaia.
Evidenzia che il teste ra inattendibile in quanto cliente ed amica di Testimone_4
e che dalla sua deposizione non emergeva il potere di fatto sul bene, Controparte_2
atteso che si era limitata a riferire un unico episodio. 6
Rileva che la testimone nella sua deposizione non menzionava il locale ex Testimone_1
legnaia e che la nota inviata dal suo difensore alla controparte non si riferiva alla questione concernente i locali in contesa.
Contesta la mancata ammissione, da parte del giudice di primo grado, dell'interrogatorio formale degli appellati e reitera tale richiesta.
Le censure appaiono prive di pregio.
Osserva la Corte che
-la nullità della citazione testimoniale può essere pronunciata solo allorquando l'atto manchi dei requisiti di forma-contenuto indispensabili al raggiungimento dello scopo;
-le riforme di cui al D.L. n. 35/2005 e della legge n.183 del 12-11-2011 deformalizzavano le modalità di convocazione dei testimoni rendendo sufficiente che la parte dia prova di avervi provveduto tempestivamente;
-in tale ottica la notifica “a mano” effettuata dall'appellata appare modalità idonea al raggiungimento dello scopo per cui deve ritenersi corretto il rigetto pronunziato dal Tribunale dell'eccezione di decadenza dall'audizione del testimone;
-l'attività di spoglio consistente nella sostituzione della serratura e dei meccanismi elettronici
- interventi che non consentivano agli appellati di accedere ai locali - veniva riconosciuta dallo stesso appellante il quale in sede di interrogatorio formale dichiarava “mia madre ha incaricato un operaio di far sistemare il comando di accesso a distanza del garage ……. c'è solo un telecomando
che uso io e che mi è stato dato da mamma …… prima che il sistema di apertura si rompesse i
ricorrenti avevano il telecomando di apertura …….. con le stesse modalità mamma ha fatto cambiare la chiave di accesso al garage”;
-la tesi secondo cui avrebbe agito nell'esclusivo interesse della madre non Parte_1
convince, risultando peraltro smentita dalle stesse sue dichiarazioni (nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado riconosceva di esercitare un possesso pacifico ed indisturbato sul vano garage ove è parcheggiata la sua autovettura e sui vani cantina), dalla documentazione in atti nonché dalle deposizioni dei testimoni;
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-lo scambio epistolare in atti intercorso tra ed il difensore di Controparte_2 Pt_1
dimostra inequivocabilmente un interesse proprio dell'appellante, atteso che
[...]
quest'ultimo contestava in proprio, oltre che come procuratore della madre, l'uso dei beni comuni da parte di;
Controparte_2
-anche la deposizione del teste , a conoscenza dei fatti in quanto vicino di Testimone_2
casa, si muove in tale direzione;
-questi, infatti, dichiarava di aver visto aprire personalmente il garage Parte_1
utilizzando il telecomando e riferiva di essere stato avvisato che per entrare nel locale avrebbe dovuto chiedere all'appellante;
-le condizioni di salute di , persona anziana con difficoltà di deambulazione, Parte_3
costituiscono ulteriore conferma di un interesse proprio dell'appellante e, del resto, colui il quale ha collaborato con l'autore morale dello spoglio è passivamente legittimato all'azione di reintegra se ha stabilito con la cosa un rapporto materiale che ne comporti il potere di disposizione (Cass.881/2015);
-il potere di fatto esercitato dagli appellati fino alla sostituzione delle serrature e delle apparecchiature elettroniche veniva riconosciuto dallo stesso allorquando Parte_1
dichiarava che prima dell'intervento controparte era in possesso del telecomando;
-quanto al locale ex legnaia occorre rilevare che, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, i beni oggetto della domanda, venivano indicati nel ricorso introduttivo (garage e locale comune adiacente) e ulteriormente specificati nel reclamo (garage ed ex locale legnaia);
-la richiesta di espletamento dell'interrogatorio formale degli appellati, denegata in primo grado, è inammissibile, atteso che la mancata reiterazione dell'istanza in sede di precisazione delle conclusioni preclude la possibilità alla parte di avanzarle nuovamente in sede di impugnazione.
Resta da esaminare l'ultimo motivo di gravame con il quale l'appellante lamenta una erronea statuizione, da parte del Tribunale, circa il pagamento delle spese processuali, in quanto la 8
domanda era stata solo parzialmente accolta e gli appellati avevano espressamente rinunziato a quella risarcitoria.
La doglianza è infondata.
E' sufficiente rilevare che il giudizio di merito veniva instaurato da e le Parte_1
domande proposte integralmente rigettate dal Tribunale che, nel pieno rispetto del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., poneva le spese processuali integralmente a suo carico.
Dalle considerazioni sopra esposte deriva la reiezione dell'appello.
Le spese processuali del presente grado seguono il principio della soccombenza e si liquidano, in favore degli appellati, come da dispositivo, sulla base dei parametri forensi vigenti
(D.M. 147/2022) con esclusione della sola fase istruttoria.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte,
definitivamente pronunciando, sull'appello come in atti proposto da nei Parte_1
confronti di e avverso la sentenza n.1740/2018, Controparte_1 Controparte_2
emessa dal Tribunale di Roma, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado che si liquidano in €.100,00 per esborsi ed €. 5.800,00 per compensi professionali oltre accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del DPR n.
115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte 9
dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, il 6-3-2025.
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
dott. Edoardo Mancini dott. Franca Mangano