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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 31/03/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 746/2019 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali;
TRA
(R.G. Fall n. 10/2013 C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Russo, in virtù di delega a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Paolo Perrone, sito in Paola (CS), in Corso Roma n. 3;
ATTRICE
E
(P.IVA , in p.l.r.p.t., con sede in Repubblica Ceca Praga 8 Controparte_1 P.IVA_2
Na Dlazdence 1b, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Guaragna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Praia a Mare (CS), Via F. Turati n.16, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato mediante consegna a mani da parte dell' A dell' CP_2
in data 14.5.2019, la conveniva in giudizio CP_3 Parte_1 CP_1
[...
deducendo che: in data 26.06.2015, su richiesta di parte attrice, il Tribunale di Paola emetteva ingiunzione di pagamento europea avente n. 247/2015 (n.826/2015 R.G.) con la quale veniva ingiunto alla debitrice il pagamento di €114.793,26; in data 31.07.17, previa Controparte_1
effettuazione degli adempimenti di rito, il predetto decreto veniva notificato mediante servizio postale secondo le modalità previste dal regolamento C.E. n. 1896/2006, compreso il termine di sessanta giorni;
poiché non veniva restituita tempestivamente la ricevuta di ritorno il procuratore di inoltrava reclamo alla , le quali con missiva del Parte_1 CP_4
12.02.16 rispondevano che “la raccomandata/ assicurata n. RA811223249IT del 31.07.2016 era stata “consegnata” in data 29.01.2016”; nelle more veniva restituita anche la ricevuta di ritorno da cui si evinceva una nota di giacenza (presumibilmente presso l'ufficio postale competente) dal
4.8.15 al 21.8.15; in data 15.3.16, preso atto della mancata opposizione del debitore, veniva richiesta al Tribunale l'apposizione della formula esecutiva;
in data 16.3.16 il Tribunale di Paola rilasciava il seguente documento “ si certifica che avverso l'ingiunzione che precede, alla data odierna, non risulta essere stata proposta opposizione nei termini di legge” ( a dimostrazione che nessuna opposizione era mai pervenuta presso il Tribunale di Paola e/o era mai stata notificata al procuratore della AT ); in data 22.3.16 il Giudice Dr Magliocchi Parte_1
dichiarava la esecutorietà del decreto medesimo;
nelle more, per conto della , Parte_1
veniva inviata dal procuratore tutta la documentazione ad un collega della Repubblica Ceca affinchè procedesse esecutivamente nei confronti della;
con istanza del 6.04.17 il Controparte_1 procuratore della AT chiedeva all'On.le Tribunale adito che la esecutorietà del Parte_1
decreto venisse apposta sul modulo G riprodotto nell'allegato VII del regolamento CE n. 1896/06 al fine di procedere ad esecuzione forzata sul territorio della Repubblica Ceca;
in data 13.07.20 veniva correttamente apposta dal Tribunale di Paola la esecutorietà sul modulo G;
l'ufficiale giudiziario di
Praga avviava le azioni esecutive nei confronti dell'obbligato ed il legale della società debitrice
Avv. presentava domanda di rinvio delle azioni esecutive con istanza di sospensione CP_5
delle azioni esecutive assumendo che il Decreto ingiuntivo europeo era stato presentato in ritardo, che il Tribunale di Paola avrebbe commesso errori non essendosi avveduta della opposizione;
l'Avv
forniva altresì all'Ufficiale Giudiziario documentazione da cui sarebbe dovuto emergere, a CP_5
suo dire, la veridicità della avvenuta opposizione;
con comunicazione via mail del 5.3.18 veniva evidenziato che il Tribunale di Paola non aveva e non ha commesso alcun errore atteso che mancava la prova attestante inequivocabilmente che la opposizione fosse stata depositata tempestivamente presso il Tribunale di Paola (data, timbro, firma del destinatario ecc); a differenza di quanto asserito da controparte, non era vero che “la spedizione e la ricezione della missiva contenente la opposizione si evince dalle ricevute allegate al presente atto in uno col modulo standard F ecc”, semmai si evinceva il contrario, atteso che, dalle ricevute allegate da controparte, emergeva: a) la quasi totale illeggibilità dei documenti prodotti;
b) nell'allegato VI contenente l'opposizione dell'Avv. prodotto veniva indicato come nome del destinatario e come CP_5
indirizzo Tribunale Ordinario di Paola Via G. Falcone e Borsellino 9- Paola (errato e inesistente); c) nella opposizione contenente la richiesta di revoca non veniva contestato il credito della AT ma venivano addotte motivazioni completamente infondate, irreali, ma soprattutto anch'esse completamente sfornite di prova;
d) il documento prodotto da controparte col timbro del Tribunale attestava solo che in data 11.6.18 sono stati riscossi diritti di copia ecc ( vale a dire date irrilevanti che non provavano minimamente la regolarità della presunta opposizione, anzi i documenti certificavano esattamente tutto quanto sostenuto dall'odierna parte attrice;
nonostante fosse assolutamente irrilevante e/o ancora una volta non provato non è vero, come sostenuto negli infondati motivi di opposizione, che il procuratore di parte attrice sapeva che la era CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv e in ogni caso l'ingiunzione di pagamento europea non poteva CP_5
che essere notificata alla società debitrice e giammai ad un ipotetico difensore;
senonchè, preso atto degli scritti difensivi dei rispettivi legali, il Giudice designato Dott. Magliocchi, con provvedimento datato 13.03.19 così statuiva: “ revoca il decreto di esecutività n. – Cron. 1772/2016, emesso in data
22.03.2016 relativamente al decreto ingiuntivo n. 245/2015 de 26.06.2015, emesso da questo
Tribunale ad istanza della nei confronti della società Parte_2 [...]
avente sede nella Repubblica Ceca. Assegna alla parte creditrice termine di giorni 90 CP_1 dalla comunicazione del presente procedimento per l'introduzione del presente giudizio nelle forme ordinarie”.
Parte attrice, pertanto, domandava: ritenersi e dichiararsi che la società risulta Controparte_1
debitrice, nei confronti della della somma indicata nella Parte_1 ingiunzione di pagamento europea opposta avente n. 247/15 (n.826/15), vale a dire € 87.999,61 per sorte capitale, €24.687,15 per interessi moratori fino al 26.06.2015 (oltre ulteriori accessori da calcolare ) ed € 2.106,50 per spese e competenze difensive liquidate.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale domandava: preliminarmente, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per CP_1 carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n.4 cpc, in relazione all'art. 164, comma 4 cpc, con le conseguenze stabilite dalla norma;
nel merito, dichiararsi la domanda inammissibile per carenza dei presupposti dell'azione ex adverso intentata e, comunque, rigettarsi tutte le domande di parte attrice poiché indimostrate e palesemente infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 10.12.24 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con istanza presentata in data 6.9.24 l'avv. Alfonso Guaragna depositava atto di rinuncia al giudizio da parte attrice con contestuale dichiarazione di accettazione della convenuta sottoscritto dalle parti con l'assistenza dei rispettivi procuratori in data 15.2.2024. In virtù dell'avvenuta definizione transattiva la in persona del Curatore Controparte_6
Dott. dichiarava di rinunciare al giudizio n.746/2019 RG e a tutti gli atti e le Parte_3 domande formulate nei confronti della convenuta soc. in persona del legale Controparte_7
rappresentante sig.ra con contestuale accettazione da parte della convenuta della Parte_4
rinuncia.
In conformità agli accordi intercorsi, l'Avv. Guaragna chiedeva, pertanto, emettersi sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Si precisa, al riguardo, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28.09.2000, che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta in cui non si può definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia agli atti. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice.
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto
(Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
La detta sopravvenienza può anche consistere nell'accordo tra le parti, successivo all'introduzione del procedimento ed intervenuto nelle more dello stesso, purché idoneo a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la descritta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La conseguente sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, attestante il venir meno di una condizione dell'azione, presenta natura di pronuncia di mero rito, donde la sua ontologica inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.
“La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015).
La pronuncia del giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, come nel caso di specie, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione. “L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del
Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è configurabile il reclamo previsto dall'art.178 c.p.c.; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello” (Tribunale Torino, 15 Gennaio 2019).
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara estinto il presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 746/2019 R.G., così provvede:
1) Dichiara estinto il presente giudizio;
2) Revoca il decreto ingiuntivo europeo n. 247/2015 (n. 826/2015 R.G.) emesso dal Tribunale di Paola in data 26.06.15;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola, lì 31.3.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 746/2019 R.G., avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali;
TRA
(R.G. Fall n. 10/2013 C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo curatore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Russo, in virtù di delega a margine dell'atto di citazione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Paolo Perrone, sito in Paola (CS), in Corso Roma n. 3;
ATTRICE
E
(P.IVA , in p.l.r.p.t., con sede in Repubblica Ceca Praga 8 Controparte_1 P.IVA_2
Na Dlazdence 1b, rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Guaragna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in Praia a Mare (CS), Via F. Turati n.16, in virtù di procura alle liti posta in calce all'atto comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.12.2024, autorizzate dal giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato mediante consegna a mani da parte dell' A dell' CP_2
in data 14.5.2019, la conveniva in giudizio CP_3 Parte_1 CP_1
[...
deducendo che: in data 26.06.2015, su richiesta di parte attrice, il Tribunale di Paola emetteva ingiunzione di pagamento europea avente n. 247/2015 (n.826/2015 R.G.) con la quale veniva ingiunto alla debitrice il pagamento di €114.793,26; in data 31.07.17, previa Controparte_1
effettuazione degli adempimenti di rito, il predetto decreto veniva notificato mediante servizio postale secondo le modalità previste dal regolamento C.E. n. 1896/2006, compreso il termine di sessanta giorni;
poiché non veniva restituita tempestivamente la ricevuta di ritorno il procuratore di inoltrava reclamo alla , le quali con missiva del Parte_1 CP_4
12.02.16 rispondevano che “la raccomandata/ assicurata n. RA811223249IT del 31.07.2016 era stata “consegnata” in data 29.01.2016”; nelle more veniva restituita anche la ricevuta di ritorno da cui si evinceva una nota di giacenza (presumibilmente presso l'ufficio postale competente) dal
4.8.15 al 21.8.15; in data 15.3.16, preso atto della mancata opposizione del debitore, veniva richiesta al Tribunale l'apposizione della formula esecutiva;
in data 16.3.16 il Tribunale di Paola rilasciava il seguente documento “ si certifica che avverso l'ingiunzione che precede, alla data odierna, non risulta essere stata proposta opposizione nei termini di legge” ( a dimostrazione che nessuna opposizione era mai pervenuta presso il Tribunale di Paola e/o era mai stata notificata al procuratore della AT ); in data 22.3.16 il Giudice Dr Magliocchi Parte_1
dichiarava la esecutorietà del decreto medesimo;
nelle more, per conto della , Parte_1
veniva inviata dal procuratore tutta la documentazione ad un collega della Repubblica Ceca affinchè procedesse esecutivamente nei confronti della;
con istanza del 6.04.17 il Controparte_1 procuratore della AT chiedeva all'On.le Tribunale adito che la esecutorietà del Parte_1
decreto venisse apposta sul modulo G riprodotto nell'allegato VII del regolamento CE n. 1896/06 al fine di procedere ad esecuzione forzata sul territorio della Repubblica Ceca;
in data 13.07.20 veniva correttamente apposta dal Tribunale di Paola la esecutorietà sul modulo G;
l'ufficiale giudiziario di
Praga avviava le azioni esecutive nei confronti dell'obbligato ed il legale della società debitrice
Avv. presentava domanda di rinvio delle azioni esecutive con istanza di sospensione CP_5
delle azioni esecutive assumendo che il Decreto ingiuntivo europeo era stato presentato in ritardo, che il Tribunale di Paola avrebbe commesso errori non essendosi avveduta della opposizione;
l'Avv
forniva altresì all'Ufficiale Giudiziario documentazione da cui sarebbe dovuto emergere, a CP_5
suo dire, la veridicità della avvenuta opposizione;
con comunicazione via mail del 5.3.18 veniva evidenziato che il Tribunale di Paola non aveva e non ha commesso alcun errore atteso che mancava la prova attestante inequivocabilmente che la opposizione fosse stata depositata tempestivamente presso il Tribunale di Paola (data, timbro, firma del destinatario ecc); a differenza di quanto asserito da controparte, non era vero che “la spedizione e la ricezione della missiva contenente la opposizione si evince dalle ricevute allegate al presente atto in uno col modulo standard F ecc”, semmai si evinceva il contrario, atteso che, dalle ricevute allegate da controparte, emergeva: a) la quasi totale illeggibilità dei documenti prodotti;
b) nell'allegato VI contenente l'opposizione dell'Avv. prodotto veniva indicato come nome del destinatario e come CP_5
indirizzo Tribunale Ordinario di Paola Via G. Falcone e Borsellino 9- Paola (errato e inesistente); c) nella opposizione contenente la richiesta di revoca non veniva contestato il credito della AT ma venivano addotte motivazioni completamente infondate, irreali, ma soprattutto anch'esse completamente sfornite di prova;
d) il documento prodotto da controparte col timbro del Tribunale attestava solo che in data 11.6.18 sono stati riscossi diritti di copia ecc ( vale a dire date irrilevanti che non provavano minimamente la regolarità della presunta opposizione, anzi i documenti certificavano esattamente tutto quanto sostenuto dall'odierna parte attrice;
nonostante fosse assolutamente irrilevante e/o ancora una volta non provato non è vero, come sostenuto negli infondati motivi di opposizione, che il procuratore di parte attrice sapeva che la era CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv e in ogni caso l'ingiunzione di pagamento europea non poteva CP_5
che essere notificata alla società debitrice e giammai ad un ipotetico difensore;
senonchè, preso atto degli scritti difensivi dei rispettivi legali, il Giudice designato Dott. Magliocchi, con provvedimento datato 13.03.19 così statuiva: “ revoca il decreto di esecutività n. – Cron. 1772/2016, emesso in data
22.03.2016 relativamente al decreto ingiuntivo n. 245/2015 de 26.06.2015, emesso da questo
Tribunale ad istanza della nei confronti della società Parte_2 [...]
avente sede nella Repubblica Ceca. Assegna alla parte creditrice termine di giorni 90 CP_1 dalla comunicazione del presente procedimento per l'introduzione del presente giudizio nelle forme ordinarie”.
Parte attrice, pertanto, domandava: ritenersi e dichiararsi che la società risulta Controparte_1
debitrice, nei confronti della della somma indicata nella Parte_1 ingiunzione di pagamento europea opposta avente n. 247/15 (n.826/15), vale a dire € 87.999,61 per sorte capitale, €24.687,15 per interessi moratori fino al 26.06.2015 (oltre ulteriori accessori da calcolare ) ed € 2.106,50 per spese e competenze difensive liquidate.
Con comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
, la quale domandava: preliminarmente, dichiararsi la nullità dell'atto di citazione per CP_1 carenza dei requisiti di cui all'art. 163, comma 3, n.4 cpc, in relazione all'art. 164, comma 4 cpc, con le conseguenze stabilite dalla norma;
nel merito, dichiararsi la domanda inammissibile per carenza dei presupposti dell'azione ex adverso intentata e, comunque, rigettarsi tutte le domande di parte attrice poiché indimostrate e palesemente infondate in fatto ed in diritto;
con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 10.12.24 il Giudice tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con istanza presentata in data 6.9.24 l'avv. Alfonso Guaragna depositava atto di rinuncia al giudizio da parte attrice con contestuale dichiarazione di accettazione della convenuta sottoscritto dalle parti con l'assistenza dei rispettivi procuratori in data 15.2.2024. In virtù dell'avvenuta definizione transattiva la in persona del Curatore Controparte_6
Dott. dichiarava di rinunciare al giudizio n.746/2019 RG e a tutti gli atti e le Parte_3 domande formulate nei confronti della convenuta soc. in persona del legale Controparte_7
rappresentante sig.ra con contestuale accettazione da parte della convenuta della Parte_4
rinuncia.
In conformità agli accordi intercorsi, l'Avv. Guaragna chiedeva, pertanto, emettersi sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Si precisa, al riguardo, come evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 1048 del 28.09.2000, che la cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta in cui non si può definire il giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, ma è venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. Si versa, pertanto, al di fuori delle ipotesi tipiche di estinzione per inattività delle parti, nelle sue plurime fattispecie contemplate dall'ordinamento, e di rinuncia agli atti. Si verifica, dunque, una sopravvenuta carenza dell'interesse delle parti, rispettivamente ad agire e a resistere in giudizio, deducibile dalle medesime ovvero rilevabile anche d'ufficio da giudice.
Per la declaratoria di cessazione della materia del contendere è necessario che il fatto nuovo sia successivo alla proposizione della domanda, che esso determini l'integrale eliminazione della materia della lite e che vi sia accordo tra le parti sul venir meno di ogni residuo motivo di contrasto
(Tribunale di Trani sentenza n. 1157 del 22.05.2017).
La detta sopravvenienza può anche consistere nell'accordo tra le parti, successivo all'introduzione del procedimento ed intervenuto nelle more dello stesso, purché idoneo a regolamentare l'assetto di interessi oggetto di causa e, pertanto, a determinare la descritta carenza di interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio. La conseguente sentenza dichiarativa di cessazione della materia del contendere, attestante il venir meno di una condizione dell'azione, presenta natura di pronuncia di mero rito, donde la sua ontologica inidoneità ad acquisire efficacia di giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c.
“La declaratoria di cessazione della materia del contendere o la valutazione di soccombenza virtuale per la liquidazione delle relative spese di lite non sono idonee ad acquistare autorità di giudicato sul merito delle questioni oggetto della controversia, né possono precluderne la riproposizione in diverso giudizio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17312 del 31/08/2015).
La pronuncia del giudice che dichiara l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, come nel caso di specie, non ha natura costitutiva, bensì dichiarativa, ossia di mero accertamento della regolarità formale della rinuncia e dell'accettazione. “L'estinzione del processo dev'essere dichiarata con sentenza, in quanto nelle controversie davanti al Tribunale in composizione monocratica vi è sovrapposizione nella medesima persona fisica del
Giudice istruttore e dell'organo decidente, per cui non è configurabile il reclamo previsto dall'art.178 c.p.c.; nelle altre ipotesi si rende invece necessaria la pronuncia di una sentenza al fine di consentire l'eventuale impugnazione mediante appello” (Tribunale Torino, 15 Gennaio 2019).
Alla luce delle esposte considerazioni, si dichiara estinto il presente giudizio, con compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Alberto Caprioli, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 746/2019 R.G., così provvede:
1) Dichiara estinto il presente giudizio;
2) Revoca il decreto ingiuntivo europeo n. 247/2015 (n. 826/2015 R.G.) emesso dal Tribunale di Paola in data 26.06.15;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Paola, lì 31.3.2025
Il Giudice
dott. Alberto Caprioli