Articolo 3 della Legge 12 luglio 1975, n. 311
Articolo 2
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12 agosto 1975
Art. 3. Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con l'utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore.
Il personale di cui al precedente comma con undici anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.
Il personale che non ha maturato l'anzianita' di cui al precedente comma e' adibito ai servizi di dattilografia e di meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale avente almeno undici anni di effettivo servizio, puo' essere adibito all'esplicazione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza al magistrato.

Entrata in vigore il 12 agosto 1975
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