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12 agosto 1975
12 agosto 1975
Art. 3. Attribuzioni del personale della carriera esecutiva
Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con l'utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore.
Il personale di cui al precedente comma con undici anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.
Il personale che non ha maturato l'anzianita' di cui al precedente comma e' adibito ai servizi di dattilografia e di meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale avente almeno undici anni di effettivo servizio, puo' essere adibito all'esplicazione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza al magistrato.
Il personale della carriera esecutiva disimpegna il servizio di archivio, di protocollo, di registrazione degli atti civili, penali e di volontaria giurisdizione, attende ai servizi di meccanografia, di stenografia, di copia anche con l'utilizzazione di mezzi meccanici e svolge mansioni di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa non attribuiti alla carriera superiore.
Il personale di cui al precedente comma con undici anni di effettivo servizio nel ruolo di appartenenza assiste il magistrato nelle istruttorie e nelle udienze civili e penali, redige e sottoscrive i relativi verbali.
Il personale che non ha maturato l'anzianita' di cui al precedente comma e' adibito ai servizi di dattilografia e di meccanografia e, in caso di mancanza o assenza di personale avente almeno undici anni di effettivo servizio, puo' essere adibito all'esplicazione delle altre mansioni della carriera esecutiva, esclusa l'assistenza al magistrato.
Giurisprudenza • 2
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 16/06/2009, n. 5670Provvedimento: […] 1) VIOLAZIONE DI LEGGE PER MANCATA E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, COMMA 2 E 4, COMMA 8, DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1980 N. 312 E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 12 LUGLIO 1975 N. 311. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.Leggi di più...
- inquadramento del personale·
- mansioni e attribuzioni del personale·
- principio di specialità nell'inquadramento·
- disparità di trattamento·
- giurisdizione amministrativa·
- qualifiche funzionali·
- legge 312/1980·
- presunzione di conoscenza atti pubblici·
- assistenza al magistrato·
- annullamento atti amministrativi