Ordinanza cautelare 21 giugno 2024
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00675/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00910/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 910 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Casalinuovo, Raffaele Silipo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
dell’avviso orale del Questore di -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 19.03.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. AR LE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento di avviso orale del Questore di-OMISSIS- n. -OMISSIS- del 19.03.2024, denunciandone l’illegittimità per violazione del D. Lgs. n. 159/2011.
La misura è stata adottata a seguito dell’ordinanza cautelare con arresti domiciliari emessa nei confronti dell’esponente il 4.03.2024 per i reati di associazione per delinquere, frode nelle pubbliche forniture, attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ed eseguita dai Militari del nucleo operativo ecologico Carabinieri di -OMISSIS-, nell’ambito di una indagine condotta dall’autorità giudiziaria nei confronti del gruppo-OMISSIS--OMISSIS-, presso il quale era stato dipendente.
Il deducente prospetta l’illegittimità dell’atto avversato per violazione del D. Lgs. n. 159/2011, vizio di eccesso di potere e difetto di motivazione.
2. Resiste la p.a. intimata, che chiede il rigetto del ricorso.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta la richiesta di tutela cautelare per carenza di periculum in mora .
4. All’udienza pubblica del 25 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con una serie di censure, suscettibili di trattazione congiunta, il ricorrente lamenta che il provvedimento avversato è stato emanato in assenza dei presupposti per la relativa adozione, mancando il requisito dell’abitualità del destinatario della misura a commettere reati, essendo l’esponente un ingegnere incensurato.
La misura cautelare restrittiva è stata poi annullata con ordinanza del Tribunale del Riesame del 21.03.2024, mentre sul piano motivazionale l’atto avversato non indica le ragioni ad esso sottese né quelle di mancata attivazione del contraddittorio procedimentale.
L’assunto va disatteso.
6. Occorre premettere che in base all’art. 3 D. Lgs. n. 159 del 2011 “ 1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano ”.
All'art. 1 è inoltre stabilito che “ I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ”.
L’avviso orale è dunque un provvedimento monitorio, col quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati, l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza ha finalità lato sensu preventiva, cosicché l'esercizio del potere di cui è titolare l'amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (T.A.R. Calabria, Catanzaro. Sez. I, 26 novembre 2025, n. 1973).
In altri termini, ai fini dell'applicabilità dell'avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l'autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza aduna delle categorie di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 159/2011.
In particolare, la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 23 luglio 2021, n. 2323).
Ancora, si è precisato che l'avviso orale può essere basato su meri sospetti purché ovviamente sorretti da adeguata motivazione.
A differenza di quanto la legge richiede per le ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all'avviso orale è meno stringente, attesa la natura monitoria ed infra-procedimentale che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le misure di prevenzione.
Sul giudizio di pericolosità sociale l'autorità amministrativa competente gode di ampia discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge, ossia dei sospetti, dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi solo ad aspetti di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2020, n. 791).
Ulteriormente, è stato chiarito che gli elementi presuntivi della pericolosità sociale, posti a base del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore, devono essere valutati al momento dell'adozione dell'atto ed eventuali pronunce sopravvenute favorevoli all'interessato non possono assumere rilevanza ai fini di una illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 novembre 2018, n. 5447).
Alla luce di tali principi, si deve ritenere non irragionevole che l'amministrazione abbia ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'irrogazione della misura di prevenzione di cui trattasi, in considerazione delle molteplici e gravi contestazioni formulate al ricorrente dall’autorità giudiziaria e, al contempo, le ragioni sottese alla determinazione avversata risultano specificate in modo sufficiente e adeguato in correlazione con le contestazioni.
In senso contrario non può assumere rilievo la decisione del Tribunale del Riesame del 21.03.2024, trattandosi, infatti, di sopravvenienza rispetto all’adozione dell’impugnato provvedimento non vale a metterne in discussione la legittimità al momento dell’adozione e dunque il quadro indiziario, ricavato anche dall’originaria misura cautelare restrittiva, quanto alla dimostrazione della “dedizione” del ricorrente a tenere condotte offensive per la sicurezza e la tranquillità pubblica, potendo nondimeno l’amministrazione diversamente determinarsi laddove il ricorrente chiedesse la revisione del provvedimento in esame sulla base delle sopravvenienze medesime (T.A.R. Calabria, Catanzaro. Sez. I, 3 maggio 2025, n. 790).
6.1. Del pari infondata, da ultimo, è la censura relativa alla violazione delle garanzie procedimentali, poiché per costante giurisprudenza “ l’ammonimento, caratterizzandosi per la sua natura preventiva ed emergenziale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento” (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 ottobre 2022, n. 1628) e in ogni caso, attesa la rilevata natura monitoria dell’avviso orale, “il Questore, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali, può valutare se emanare senza indugio il provvedimento oppure se le circostanze consentano di avvisare il destinatario dell'atto, con una comunicazione di avvio del procedimento ” (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 13 luglio 2023, n. 996).
7. Il ricorso va pertanto respinto.
8. La spese di lite possono essere compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD RE, Presidente
AR LE, Consigliere, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR LE | RD RE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.