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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/07/2025, n. 2754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2754 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4167/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 02/04/2025 da
1) Parte_1
Nato il 31/10/1979 a BRASILE cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]66 20160 MILANO ITALIA con l'Avv. ZARDI PAOLA MARIA ELENA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 01/10/1974 a GERMANIA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]28 20160 MILANO ITALIA con l'Avv. PERROTTA SERGIO elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore con i seguenti figli:
nato il [...] Persona_1 , nata il [...] Persona_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica del decreto n. 1822/2021 del 19.07.2021 del Tribunale di Milano, alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“- Disporre la modifica dell'ordinanza del 14/07/21, cron. n. 1822/21 del 19/07/21, emesso all'esito del giudizio Rg. 35519/20, disponendo la cessazione dell'obbligo in capo al sig. di Parte_2 provvedere al pagamento del canone di affitto e delle utenze dell'immobile occupato dalla sig.ra
e dei figli;
Pt_1
- dare atto che le parti concordano che l'assegno c.d. Unico e/o altra misura equipollente verrà incassato integralmente dalla sig.ra Parte_1
- per tutto quanto non espressamente richiamato, le parti concordano nel ritenere valide ed in vigore le condizioni di cui al decreto di cui oggi si chiede la modifica parziale.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1822/2021 del 19.07.2021 del
Tribunale di Milano, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 18.05.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte 2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 02/07/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 02/04/2025 da
1) Parte_1
Nato il 31/10/1979 a BRASILE cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]66 20160 MILANO ITALIA con l'Avv. ZARDI PAOLA MARIA ELENA elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore e
2) Parte_2
Nata il 01/10/1974 a GERMANIA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]28 20160 MILANO ITALIA con l'Avv. PERROTTA SERGIO elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore con i seguenti figli:
nato il [...] Persona_1 , nata il [...] Persona_2
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno chiesto la modifica del decreto n. 1822/2021 del 19.07.2021 del Tribunale di Milano, alle condizioni ivi indicate. Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
“- Disporre la modifica dell'ordinanza del 14/07/21, cron. n. 1822/21 del 19/07/21, emesso all'esito del giudizio Rg. 35519/20, disponendo la cessazione dell'obbligo in capo al sig. di Parte_2 provvedere al pagamento del canone di affitto e delle utenze dell'immobile occupato dalla sig.ra
e dei figli;
Pt_1
- dare atto che le parti concordano che l'assegno c.d. Unico e/o altra misura equipollente verrà incassato integralmente dalla sig.ra Parte_1
- per tutto quanto non espressamente richiamato, le parti concordano nel ritenere valide ed in vigore le condizioni di cui al decreto di cui oggi si chiede la modifica parziale.”
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 473 bis, 4 c.p.c.).
Ritiene altresì il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P. Q. M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 1822/2021 del 19.07.2021 del
Tribunale di Milano, autorizzato dal Procuratore della Repubblica in data 18.05.2017, così statuisce:
1) Omologa le condizioni in conformità all'accordo raggiunto dalle parti come in parte motiva riportato, da intendersi qui integralmente trascritte 2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 02/07/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato