Parere definitivo 2 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1422 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01422/2026REG.PROV.COLL.
N. 00758/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 758 del 2024, proposto da
IU EL, nella qualità di amministratore della S.S. Denominata AT IU – società agricola, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Forio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3329/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. IO BE e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La “AT IU - Società Agricola” è proprietaria di un fondo sito nel Comune di Forio, all’interno del quale insistono comodi rurali.
2 - A seguito di accertamenti, con ordinanza n. 58/2018 del 3 aprile 2018, il Comune di Forio ha ingiunto la demolizione, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, delle opere abusivamente ivi realizzate.
3 - Con il ricorso iscritto al n. R.G. 02456/2018 proposto dinanzi al Tar Campania, l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento eccependone l’illegittimità e articolando censure di violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria.
4 - Con successivo sopralluogo, la polizia locale di Fornio ha accertato l’inottemperanza al suddetto ordine di demolizione e rilasciato il verbale prot. 1347/E. Questo è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti per dedurne l’illegittimità derivata.
5 - Il TAR adito, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il ricorso introduttivo e ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto contenente i motivi aggiunti.
6 – Avverso tale pronuncia è stato proposto appello, deducendo l’illegittimità della sentenza nella parte in cui, dopo aver escluso la natura manutentiva degli interventi realizzati, afferma l’insufficienza delle prove fornite dal ricorrente circa la realizzazione delle opere in epoca in cui non era richiesto alcun titolo abilitativo.
Per l’appellante, il Tar, infatti, avrebbe escluso la risalenza nel tempo delle opere senza addurre alcuna giustificazione. Allo stesso modo non avrebbe considerato la mancata contestazione, da parte del Comune, dell’assunto secondo cui l’opera in esame era stata realizzata in epoca antecedente al 1958, con la conseguenza che tale circostanza deve ritenersi provata in applicazione del principio di non contestazione.
6.1 - La sentenza sarebbe altresì illegittima nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la pretermissione procedimentale dell’appellante. Infatti, venendo in rilievo fatti non pacifici, avrebbero dovuto essere assicurate dall’amministrazione le garanzie partecipative di cui all’art 7 l. 241/90. Conseguentemente, il Tar avrebbe errato nel riqualificare tale violazione come ipotesi di mera irregolarità ai sensi dell’art. 21-octies l. 241/90.
6.2 - Infine, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l’ordine di demolizione, in quanto espressione di un potere vincolato dell’amministrazione, non necessiterebbe di specifica motivazione. In senso opposto parte appellante ritiene che il suddetto difetto gli avrebbe impedito di comprendere i motivi sottesi alla decisione assunta dalla p.a., nonché di verificare l’iter logico seguito per giungere alla scelta operata.
7 – L’appello è infondato.
Con il provvedimento impugnato è stata ingiunta la demolizione delle seguenti opere:
- manufatto, adibito a deposito, di mq 34, alto mt. 3.30, in muratura di cellublok e copertura in lamiera coibentata poggiata su profilati metallici, completo di arriccio tinteggiato alle pareti interne, infissi, calpestio massetto cementizio;
- tettoia di mq 50, alta mt. 3.00, antistante il manufatto predetto, costituita da pali in legno, copertura in lamiere zincate e calpestio in massetto cementizio;
- manufatto ad ovest di mq 23, in parte (in muratura e soletta di copertura) adibito a porcilaia, in parte (coperto con lamiere zincate) adibito a ricovero polli;
- manufatto di mq 36, in muratura di cellublok con copertura in lamiere zincate coibentate, internamente suddiviso in due ambienti, adibito a ricovero animali (pollame e tacchini);
- manufatto di mq 65 in altra zona della proprietà, in muratura di cellublok con copertura in lamiere zincate coibentate, internamente rifinito, suddiviso in due stanze, bagno e corridoio, a destinazione abitativa;
- manufatto in aderenza al precedente, sul lato nord, costituito da una parte di mq 13, con perimetrali in pali di legno e plastica e copertura in zinco, e da altra parte di mq 8 su struttura in legno e ferro, adibiti a deposito.
Tenuto conto della consistenza degli abusi come innanzi ricordati, correttamente il Giudice di primo grado ha già rilevato che trattasi di interventi inequivocabilmente comportanti incremento di superficie e di volume, eseguiti sine titulo, sia sotto il profilo edilizio che sotto quello paesaggistico.
Con l’appello non si contesta tale conclusione.
7.1 – L’assunto di parte appellante per cui gli interventi sarebbero risalenti nel tempo non trova alcun riscontro prabatorio.
Al riguardo, giova ricordare che “grava esclusivamente sul privato l’onere della prova in ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio…tale onere discende attualmente, in linea di principio, dagli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a . in forza dei quali spetta al ricorrente l’onere della prova in ordine a circostanze che rientrano nella sua disponibilità” (Cons. St., sez. II, 05/02/2021, n. 1109; cfr. anche Cons. St., sez. II, 08/05/2020, n. 2906) e che “spetta a colui che ha commesso l’abuso edilizio l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo, in quanto solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che possano radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto; in mancanza di tali prove, l’Amministrazione può negare la sanatoria dell’abuso, rimanendo integro il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria, mentre nel caso in cui il diretto interessato fornisca la prova suddetta, l’onere della prova contraria viene trasferito in capo all’amministrazione” (Cons. St., sez. II, 04/01/2021, n. 80).
Per tale ragione vanno disattese anche le istanze istruttorie avanzate dall’appellante.
7.2 - Contrariamente alla prospettazione di parte appellante, nel caso in esame, non può trovare applicazione neppure il principio di non contestazione, posto che il Comune resistente non si è neppure costituito in giudizio, non essendo pertanto pertinente il richiamo all’art. 64, comma 2, del c.p.a. (“il giudice amministrativo deve porre a fondamento della decisione i fatti allegati dalle parti e non specificatamente contestati dalle parti costituite”).
8 – Vanno disattese anche le censure con le quali ci si duole della mancata assicurazione delle garanzie partecipative ex art. 7 legge n. 241/90.
Al riguardo, il Tar ha fatto corretta applicazione dell’orientamento espresso della giurisprudenza secondo la quale nel caso di atti aventi natura vincolata, tra i quali l’ordinanza repressiva di un abuso edilizio, l’avviso di inizio del procedimento non è necessario (ex multis, Cons. St., sez. V, 21 aprile 2014, n. 2194).
Invero, per quanto attiene a tale violazione procedimentale, va ribadito che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della P. A., con la conseguenza che ai fini dell’adozione delle ordinanze di demolizione non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua del già citato art. 21-octies, legge 241/1990, non avendo l’appellante introdotto alcun elemento significativo neppure nel presente giudizio (cfr. Cons. St., sez. IV, n. 734 del 2014; Cons. St., sez. V, n. 3337 del 2012; Cons. St., sez. V, n. 4764/2011).
8.1 – Vale un analogo discorso per la supposta carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
Anche in riferimento a tale censura il Tar ha correttamente richiamato la giurisprudenza di questo Consiglio in base alla quale “l’ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza della constatata realizzazione dell’opera edilizia senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, è in linea di principio sufficientemente motivata con l’affermazione dell’accertata abusività dell’opera” (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4577 del 2 novembre 2016; cfr. anche Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato sentenza n. 9 del 2017).
9 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto, essendo superflue e, dunque, inammissibili le istanze istruttorie dedotte da parte appellante.
9.1 – Non è necessario provvedere sulle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio del comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l’appello.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi con modalità telematica, con l'intervento dei magistrati:
BI RO, Presidente FF
IO BE, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO BE | BI RO |
IL SEGRETARIO