Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1422
CS
Parere definitivo 2 maggio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per esclusione della natura manutentiva degli interventi e insufficienza delle prove sulla data di realizzazione delle opere

    Il Collegio ha ritenuto che l'onere della prova sulla data di realizzazione delle opere grava sul privato e che, in assenza di tale prova, l'amministrazione può negare la sanatoria e irrogare la sanzione demolitoria. Inoltre, il principio di non contestazione non è applicabile poiché il Comune non si è costituito in giudizio.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per mancata assicurazione delle garanzie partecipative

    Il Collegio ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, per atti aventi natura vincolata come l'ordinanza repressiva di un abuso edilizio, l'avviso di inizio del procedimento non è necessario. Inoltre, anche ai sensi dell'art. 21-octies l. 241/90, l'appellante non ha introdotto elementi significativi.

  • Rigettato
    Illegittimità della sentenza per supposta carenza di motivazione dell'ordinanza di demolizione

    Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'ingiunzione di demolizione, in quanto atto dovuto in presenza di un abuso edilizio accertato, è sufficientemente motivata con l'affermazione dell'abusività dell'opera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1422
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1422
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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