Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 14/07/2023, n. 11912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11912 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/07/2023
N. 11912/2023 REG.PROV.COLL.
N. 06197/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6197 del 2023, proposto da
LA RI LV, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza resa dal Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n. 2639/2021 (causa n. 28564/2020 RG).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra LV LA RI, ex docente AFAM, ha adito questo TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 2639/2021, resa dal Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, munita di formula esecutiva in data 25 marzo 2021, notificata al Ministero dell’Istruzione il successivo 15 aprile 2021 e non appellata.
1.1. Espone la ricorrente che, nonostante la condanna dell’Amministrazione alla restituzione delle somme trattenute sulla pensione a titolo di recupero di indebito erariale e alla ricostruzione della carriera della sig.ra LV, come prescritto nella pronuncia sopradetta, il Ministero convenuto non avrebbe ancora provveduto in tal senso, continuando peraltro ad operare, sin dal dicembre 2010, indebite trattenute sulla pensione, tramite l’INPS, per importi pari a € 170,50/mese, costringendo così l’interessata ad attivarsi più volte in via monitoria per il rimborso delle somme via via trattenute sulla sua pensione.
2. A fronte dell’inadempienza del Ministero dell’Istruzione, la ricorrente ha quindi chiesto che venga ordinato allo stesso di provvedere all’adozione di tutti gli atti necessari ad una piena e conforme esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2639/2021 resa dal Tribunale di Roma – Sez. Lavoro, «con specifico riferimento agli obblighi di: effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente con riconoscimento degli aa.ss. 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, con conseguente liquidazione degli arretrati medio tempore maturati dalla ex docente; cessare le indebite trattenute sulla pensione della ricorrente che vengono operate sin dal dicembre 2020, ogni mese, tramite l’INPS (€ 170,50/mese)», domandando altresì la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo ex art. 114, comma 4, lettera e) c.p.a..
3. Si è costituito in giudizio l’INPS rappresentando, con memoria, che la ritenuta mensile operata sulla pensione è stata revocata dal mese di agosto 2023, avendo provveduto a recuperare sino ad allora un importo complessivo pari ad euro 5.456,00, e di aver chiesto al Ministero, al fine di poter riliquidare il trattamento pensionistico, se avesse nelle more provveduto a dare esecuzione alla sentenza per quanto riguarda la ricostruzione di carriera, non ottenendo tuttavia riscontro.
Ha pertanto chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere nei propri confronti.
4. Con mera comparsa formale, si è altresì costituito il Ministero dell’Istruzione.
5. Alla camera di consiglio del 14 giugno 2023, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli scritti.
6. Con sentenza n. 2639/2021, pubblicata il 22 marzo 2021, notificata e non appellata, come da attestazione di non proposto appello del 28 marzo 2023, il Tribunale di Roma - Sezione lavoro, dichiarando il diritto della sig.ra LV al riconoscimento integrale ai fini della carriera di docente AFAM dei servizi pre-ruolo svolti nel profilo di appartenenza negli anni 1978-1982, ha condannato il Ministero dell’Istruzione «alla ricostruzione della carriera della ricorrente, computando ai fini dell’anzianità utile anche i servizi da questa effettivamente svolti, in qualità di docente non di ruolo, negli a.s. 1978/1979, 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982» e «alla retrocessione delle somme trattenute sulla pensione della ricorrente nelle more del presente giudizio a titolo di recupero di indebito erariale sino alla data del presente provvedimento, oltre interessi legali».
7. Con il ricorso all’esame, la sig.ra LV ha quindi agito ai sensi dell’art. 112 c.p.a., chiedendo in particolare che venga ordinato al Ministero resistente di effettuare una nuova ricostruzione di carriera e di cessare le indebite trattenute mensili sulla pensione.
8. Il ricorso, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 114 c.p.a., va accolto nei termini che seguono.
8.1. Con riguardo alle trattenute mensili operate sulla pensione, infatti, il ricorso è invero divenuto improcedibile in ragione della loro avvenuta cessazione, a decorrere dal mese di agosto 2023, come dichiarato dall’INPS e comprovato in atti, fermo restando l’obbligo di retrocessione delle somme trattenute fino a detta data, oltre interessi legali, ove non restituite nelle more alla ricorrente.
8.2. Per la restante parte, relativa alla ricostruzione della carriera dell’interessata come prescritto nella sentenza ottemperanda, il ricorso è invece fondato derivandone, per l’effetto, l’obbligo per l’Amministrazione di darvi piena esecuzione.
9. Alla luce di quanto sopra, va pertanto ordinato al Ministero dell’Istruzione di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe e, conseguentemente, di provvedere nei termini sopra detti alla ricostruzione della carriera della sig.ra LV e alla retrocessione di quanto eventualmente indebitamente trattenuto sulla pensione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, dalla notificazione della presente decisione.
9.1. Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto al compenso) dovrà provvedere all’integrale esecuzione della menzionata pronuncia in luogo e vece dell’Amministrazione inadempiente entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni, decorrente dalla comunicazione a cura di parte dell’inutile decorso di quello prima assegnato.
9.2. Quanto alla richiesta delle cd. astreintes , il Collegio non ritiene necessario disporne il pagamento stante il ristretto termine assegnato al Ministero per l’esecuzione e la nomina sin da ora del commissario ad acta (cfr. Cons. Stato, Ad.pl. n. 7/2019).
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore della ricorrente a carico del Ministero; possono compensarsi nei confronti dell’INPS.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
- lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Ministero intimato di dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma – Sez. Lavoro n. 2639/2021 entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se antecedente, dalla notificazione della presente decisione;
- nomina sin d’ora quale commissario ad acta, il Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale provvederà all’esecuzione della sentenza in epigrafe nei sensi e termini di cui in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori per legge e rimborso CU ove versato, da distrarsi in favore del difensore anticipatario. Spese compensate con l’INPS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Paola Patatini, Consigliere, Estensore
Roberto RI Giordano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paola Patatini | Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO