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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dott. Vito Colucci, Presidente
dott.ssa Maria Assunta Niccoli, Consigliere rel./est.
dott.ssa Giulia Carleo, Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 291 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
congiuntamente difesi dall'avv. Gianluca Valentini
APPELLANTI
E
Controparte_1
1
[...] rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Alfano
APPELLATA
avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno
n. 3986/2024 pubblicata il 01/08/2024 ( Contratti bancari)
Letti gli atti,
Rilevato
- che con atto notificato in data 25/02/2025 , Parte_7
, , , Parte_4 Parte_3 Parte_6 Parte_5
e hanno proposto appello avverso la sentenza
[...] Parte_2 del Tribunale di Salerno n. 3986/2024;
- che detta sentenza era stata notificata, con pec in data 02/08/2024, al difensore costituito per gli eredi e avv. Mariano Pt_2 Parte_1
Beniamino;
- che, per effetto della notifica, il termine per l'impugnazione era quello di trenta giorni previsto dall' art. 325 cpc;
- che, tenendo conto della sospensione feriale, detto termine era scaduto in data 30/09/2024;
- che pertanto gli appellanti sono decaduti dal potere di impugnare la sentenza;
Dato atto
- che, a fronte dell'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla
Banca nella comparsa di costituzione, gli appellanti, giustificando la tardiva impugnazione con la circostanza di non essere stati notiziati dal precedente difensore dell'intervenuta notifica della sentenza, hanno rinunciato al gravame e chiesto la compensazione delle spese;
Ritenuto
2 - che, per effetto della rinuncia, il giudizio di appello va dichiarato estinto senza la necessità di accettazione da parte dell'appellato e che le spese , salvo diverso accordo tra le parti, vanno regolate secondo quanto previsto dall'art. 306, co.4, cpc;
- che, mancando un accordo sulla compensazione, queste ultime vanno liquidate, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, negli importi minimi, per le fasi di studio e introduttiva e con la riduzione del 50% trattandosi di pronuncia in rito;
- che, ai sensi dell'art. 338 cpc, l'estinzione determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 25/02/2025 da , Parte_1 Parte_2
, , ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
, nei confronti della
[...] Parte_6 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. Controparte_1
3986/2024 pubblicata il 01/08/2024 e notificata il 02/08/2024, così provvede:
1) DICHIARA estinto per rinuncia il giudizio di appello;
2) CONDANNA gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore della appellata, a titolo di CP_1 compenso, in € 514,00, oltre rimborso del 15% per spese generali, iva e cap.
La Corte da atto che NON sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
Salerno, camera di consiglio del 02 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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