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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 29/05/2025, n. 448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 448 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 422 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, erede di Parte_1 A_
, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano
[...]
Fulgione e Vincenzo Merola, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Fabrizio Boccia, come in atti domiciliato,
APPELLATO alla quale è stata riunita la causa civile iscritta al numero
489 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, erede di Parte_2 A_
, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana
[...]
Inglese, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
1 E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Fabrizio Boccia, come in atti domiciliato,
APPELLATO
E
erede di Controparte_2 A_
, contumace,
[...]
APPELLATA aventi ad oggetto: appelli avverso la sentenza numero
5785/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 19 dicembre 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto dell'8 aprile 2024, , erede di Parte_1
, proponeva appello, affidandone A_
l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 5785/23, pubblicata in data 19 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato il suo dante causa al pagamento di euro 89.171,76, oltre accessori, per avere incassato somme di denaro -quale ragioniere di fiducia di
, agente di commercio- senza Controparte_1 versarle all'erario e causando al suo cliente notevoli danni, anche per sanzioni ed interessi.
2. Costituitosi in giudizio, Controparte_1 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Al giudizio iscritto al numero 422 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 veniva riunito il giudizio iscritto al numero 489 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2 2024, avente ad oggetto l'appello proposto -ed affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame- da , Parte_2 anch'essa erede di , la quale, al pari di A_
, aveva chiesto la riforma della sentenza Parte_1 impugnata.
4. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, disattese le istanze -formulate da entrambi gli appellanti nei due giudizi riuniti- tendenti ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , anch'essa Controparte_2 erede di , la causa, concessi i termini di cui A_ all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da -nel giudizio Parte_1 iscritto al numero 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024- deve essere dichiarato inammissibile.
2. Ed, infatti, in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, l'autorità giudiziaria adita in secondo grado deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi o, comunque, ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 6780/15, Cass. civ. n. 24639/20 e Cass. civ. n. 23961/24).
E ciò a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale sottoposto all'attenzione dell'autorità giudiziaria adita, con la conseguenza che nelle successive fasi di gravame,
3 ove l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti gli eredi, deve essere sempre ordinata d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. n. 20874/04 e Cass. civ. n.
27437/08), trovando un principio di tal fatta fondamento nel disposto dell'articolo 110 del codice di procedura civile, a norma del quale quando la parte viene meno per morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto e, quindi, in caso di pluralità di eredi, da tutti i suddetti eredi o nei confronti di tutti i suddetti eredi, a prescindere dalla destinazione in sede successoria del diritto controverso, succedendo indivisibilmente la collettività degli eredi nel rapporto giuridico processuale (cfr. Cass. civ. n. 8862/02).
2.1. Tale principio, del resto, si collega alla regola di diritto successorio secondo la quale gli eredi subentrano in universum jus del de cuius e, quindi, anche in tutti i rapporti giuridici processuali attivi e passivi che gli fanno capo e, cioè, nella posizione che il de cuius aveva nel processo, consistente nell'aspettativa di una pronuncia favorevole, distinta dalla situazione giuridica sostanziale in contestazione.
Ed, in virtù di tale interpretazione, è possibile ritenere - prendendo le mosse proprio dai principi enucleabili dal succitato articolo 110 del codice di procedura civile- che il rapporto processuale -nel quale siano succeduti gli eredi- sia connotato dal carattere della inscindibilità, con conseguente inscindibilità ed unicità della decisione su di esso, ciò trovando riscontro - ancora una volta- in ragioni di diritto successorio, in quanto l'esito del processo del quale era parte il de cuius è destinato a incidere solo indirettamente -e nella misura stabilita dall'articolo 754 del codice civile- sul patrimonio dei singoli eredi, esplicando direttamente i suoi effetti sull'eredità nel suo complesso, con conseguente possibile ricaduta su istituti di
4 diritto successorio, quali la legittima e l'azione di riduzione (cfr.
Cass. civ. n. 9346/22).
2.2. Nel caso di specie, con ordinanza del 25 ottobre 2024, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, erede di , ma ha Controparte_2 A_ provveduto a tanto, nel giudizio iscritto al numero 489 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, solamente Parte_2
, diversamente da , il quale, nel
[...] Parte_1 giudizio iscritto al numero 422 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, non ha provveduto a notificare l'atto di gravame predisposto nel suo interesse -non avendo versato in atti alcuna prova al riguardo- a tale erede.
Conseguentemente, a norma dell'articolo 331, comma secondo, del codice di procedura civile, l'appello proposto da
, nel giudizio iscritto al numero 422 del Ruolo Parte_1
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, deve essere dichiarato inammissibile.
3. L'appello proposto da -nel giudizio Parte_2 iscritto al numero 489 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024- non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
4. Con l'unico motivo di gravame -articolato in più ragioni di doglianza- l'appellante ha sostenuto che: a) il giudizio di primo grado e la conseguente sentenza dovevano essere dichiarati nulli, perché, essendo deceduto in data 6 A_ ottobre 2022, il processo doveva essere dichiarato interrotto, in tal modo permettendo agli eredi di partecipare ad esso e di far valere le loro ragioni;
b) il Tribunale di Salerno aveva posto a fondamento della decisione la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, ancorché non fosse comparso non per una sua scelta, ma per non essere più in vita, disponendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio
5 in relazione a fatti ammessi che ammessi non potevano essere considerati;
c) non era stato possibile verificare, oltre tutto, se l'interpello, i capitoli di prova sui quali doveva essere effettuato e la data di espletamento erano stati ritualmente notificati a
, il quale, peraltro, negli ultimi mesi di vita, A_ aveva avuto gravissimi problemi di salute, che ne avevano minato la capacità di autodeterminazione;
d) non era stato dimostrato, in ogni caso, che le somme consegnate al suo dante causa da fossero effettivamente Controparte_1 finalizzate al pagamento delle imposte, ben potendo essere riferibili ad ulteriori rapporti intercorsi tra le parti, ancor più considerando che, in alcuni casi, le imposte da pagare non coincidevano con i versamenti, con conseguente impossibilità di individuare -con certezza e non “con buona probabilità”- “il rapporto ed il titolo” che le potesse “giustificare” (cfr. l'atto d'appello introduttivo del giudizio iscritto al numero 489 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, alle pagine 3,
4, 5 e 6).
5. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente che: a) dirimente, ai fini della decisione, doveva reputarsi la consulenza tecnica d'ufficio, che aveva permesso -“dal confronto tra i valori risultanti dai registri Iva, per gli anni dal
2011 al 2015, con le rispettive dichiarazioni predisposte da
”- di accertare che “per la maggior parte dei A_ trimestri dal 2011 al 2015” era stato indicato, “nel quadro VH liquidazioni periodiche della dichiarazione Iva, un credito infrannuale Iva (inesistente) in luogo di un debito” e che “il complessivo debito Iva” era stato in seguito “riportato interamente a saldo nella dichiarazione Iva e liquidato insieme alle imposte dirette (Irpef ed Irap)”; b) “questa metodologia”, in forza della quale erano stati indicati “crediti Iva infrannuali inesistenti, non era riscontrabile da parte dell'Agenzia
[...]
[..
[...] , mediante l'attività di liquidazione e controllo CP_3 automatizzato”, perché, “con tale espediente”, l'Agenzia delle
Entrate non aveva la possibilità di rilevare “alcun debito Iva infrannuale e, quindi, non poteva procedere all'emissione di alcuna comunicazione di irregolarità, che, se emessa, avrebbe consentito tempestivamente a di Controparte_1 accorgersi dell'omesso versamento del debito Iva”; c) il consulente tecnico d'ufficio aveva acclarato, inoltre, che “i dieci assegni versati da a Controparte_1 A_
per l'importo di euro 34.850,75, che erano destinati al
[...] versamento dell'Iva infrannuale”, non erano stati impiegati “a tale scopo” e che aveva riportato “l'intero A_ debito Iva di ogni annualità a saldo (nella dichiarazione Iva) e liquidato lo stesso insieme alle imposte dirette (Irpef, Irap ed addizionali)”; d) , a causa della Controparte_1 condotta tenuta da , aveva sostanzialmente A_ pagato -come era possibile desumere “dai debiti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Iva + Irpef + Irap + addizionali)”- per ben due volte “le somme relative all'Iva, la prima nelle mani di e la seconda all'erario, in sede di A_ dichiarazione dei redditi”; e) l'ausiliario aveva appurato, poi, che “gli ulteriori sette assegni ed un bonifico emessi da
[...]
in favore di , per Controparte_1 A_
l'importo di euro 25.267,20”, coincidevano “quasi perfettamente con le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi di quei periodi (2011-2015)”, ma non erano stati
“impiegati dal consulente a tale scopo”, mentre, “per altri cinque assegni … per l'importo complessivo di euro 11.121,87”, non era riuscito “a riscontrarne la finalità”, essendo “molto probabilmente collegabile a debiti previdenziali non dichiarati da tra il 2011 ed il 2014, in quanto, nelle A_ dichiarazioni dei redditi predisposte da lui, era stata omessa la
7 compilazione del quadro previdenziale RR, con il quale si procedeva a liquidare i contributi”; f) notevoli erano state “le conseguenze delle dichiarazioni infedeli” e “dell'omesso versamento di tasse e contributi risultati a carico del contribuente ”, giacché “l'omessa Controparte_1 compilazione del quadro previdenziale RR all'interno delle dichiarazioni dei redditi … per gli anni dal 2011 al 2014” aveva causato “l'emissione di una serie di avvisi di addebito da parte dell' … comprensivi, oltre alla sorta capitale, di sanzioni ed CP_4 interessi per l'importo complessivo di euro 5.794,07”, mentre
“gli omessi versamenti dell'Iva e delle imposte dirette (Irpef,
Irap, ecc.), relativi alle somme consegnate nelle mani di
”, avevano generato “una serie di A_ comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate, alcune delle quali sfociate in cartelle di pagamento”, con le quali era stata “imputata al contribuente, a titolo di sanzioni, interessi ed aggi per il concessionario, la somma complessiva di euro 7.137,27”; g) , peraltro, CP_1 Controparte_1 aveva versato la somma di euro 5.000,00 “per la stesura della consulenza di parte” ed aveva “corrisposto con fatture il complessivo importo di euro 4.000,00, a titolo di onorario in favore di per l'attività professionale svolta”; A_
h) era evidente, pertanto, tenuto conto di tutte le emergenze processuali, l'inadempimento perpetrato dal convenuto,
“consistito in dichiarazioni volutamente infedeli per effetto delle quali … si era appropriato degli assegni a lui consegnati … per il versamento di tasse, omettendo di impiegarli per tale finalità
e creando le condizioni, con l'artificio contabile riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, affinché né l'Agenzia delle Entrate, né il suo cliente potessero avvedersi del debito Iva per quei trimestri, facendolo emergere soltanto nel saldo finale, determinando in tal modo il contribuente a pagare l'Iva due
8 volte”; i) altrettanto evidente era “il nesso di causalità tra le condotte infedeli”, per le quali era stato “emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno decreto di citazione diretta a giudizio per il reato previsto e punito dall'articolo 640 del codice civile”, ed “il danno patrimoniale causato a
[...]
”, il quale si era visto “notificare diversi atti CP_1 impositivi, avvisi di accertamento, di addebito, cartelle esattoriali e pignoramenti da parte degli impositori per l'omesso versamento di tasse e contributi che … credeva di avere pagato erogando le corrispondenti somme, tramite assegni, al suo commercialista”; l) conseguentemente, era imputabile al convenuto “il danno patrimoniale costituito dal debito erariale per sanzioni, interessi ed aggi al concessionario che erano connaturati all'emissione di atti impositivi che mai sarebbero stati notificati al contribuente … se avesse A_ impiegato gli assegni destinati dal suo cliente per il pagamento delle relative tasse e contributi”, né Controparte_1 poteva rendersi conto di tale condotta, in quanto “incassava le somme versate dal suo cliente per gli adempimenti fiscali, ma non li impiegava a tale scopo, artando in modo fraudolento le condizioni per cui né il suo assistito, né l'Agenzia delle Entrate” potevano avvedersi “del debito Iva maturato nei vari trimestri”;
m) “accanto ai danni patrimoniali scaturiti dalla evidente responsabilità professionale per condotte infedeli”, sussisteva
“quello patito dall'esborso del denaro … tramite assegni … e destinato al pagamento di tasse e contributi”, che, tuttavia, non era stato utilizzato a tale fine, per cui il convenuto doveva essere condannato “alla restituzione dell'importo di tutti gli assegni e bonifici ricevuti da , la cui Controparte_1 ritenzione era divenuta priva di causa dal momento che non aveva impiegato tali somme per le finalità a cui erano destinate”; n) l'attore, d'altronde, aveva chiesto “la condanna
9 del convenuto al pagamento della somma di euro 71.239,82, oltre sanzioni, interessi ed aggi del concessionario per la riscossione”, di talché si poteva “recepire in dispositivo il maggior importo rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto comprensivo proprio di sanzioni ed interessi praticati negli atti impositivi” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2,
3, 4, 5, 6, 7 ed 8).
6. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno sono sostanzialmente condivisibili e devono essere confermate in questa sede, non essendo inficiate, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.
6.1. Non è possibile sostenere, innanzi tutto, che, a causa del decesso di , avvenuto in data 6 ottobre 2022, A_ il giudizio sarebbe dovuto essere interrotto, perché il dante causa di , al momento della morte, era Parte_2 contumace, per cui -avuto riguardo ai principi evincibili dall'articolo 300 del codice di procedura civile- l'interruzione del giudizio sarebbe potuta avvenire solamente nel caso in cui l'evento interruttivo fosse stato documentato dall'altra parte o fosse stato notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 del codice di procedura civile, diversamente dalla vicenda in esame, in cui nessuna delle suddette ipotesi - che, peraltro, non ammettono equipollenti (cfr. Cass. civ. n.
23906/19)- si era verificata.
Per di più, contrariamente a quanto sostenuto da Parte_2
, non è vero che la causa è stata istruita -come ha
[...] affermato, con l'atto d'appello introduttivo del giudizio iscritto al numero 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, anche in virtù dell'interrogatorio formale, o Parte_1
10 meglio, della mancata comparizione di a A_ renderlo, in quanto il Giudice di primo grado -pur avendo utilizzato la locuzione “la causa è stata istruita”- ne ha fatto menzione -del suddetto interrogatorio formale e del fatto che il convenuto non fosse comparso a renderlo- esclusivamente nella parte della decisione in cui ha descritto lo svolgimento del processo, quale mero fatto storico, senza trarne alcuna conseguenza sul piano probatorio e, più in generale, processuale.
Ed, infatti, il Tribunale di Salerno ha posto a fondamento del convincimento trasfuso nel dictum giudiziale i risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, la documentazione
-esaminata attentamente e valutata ponderatamente dall'ausiliario- prodotta in giudizio da
[...]
, la perizia di parte redatta nell'interesse di CP_1 quest'ultimo ed i documenti che la corredavano (cfr., allegati al fascicolo dell'appellato, la copiosa documentazione versata in atti, che, unitamente alla perizia di parte a firma del dott.
[...]
ed ai molteplici documenti compiegati, è stata Per_2 oggetto di valutazione da parte del Giudice di primo grado, che, grazie ad essa, ha potuto ricostruire, in tutti i suoi risvolti essenziali, la vicenda che ha visto contrapposte le parti in causa).
6.2. In questa prospettiva -ad ulteriore dimostrazione dell'inanità delle ragioni di doglianza di , ma Parte_2 anche di quelle di , in relazione alle analoghe Parte_1 argomentazioni da quest'ultimo articolate- non è configurabile alcun vulnus -che, non è superfluo rimarcarlo, entrambi gli appellanti, negli atti di gravame introduttivi dei due giudizi riuniti, hanno ricondotto al fatto che l'istruzione della causa sarebbe stata circoscritta all'interrogatorio formale- correlato alla mancata comparizione del loro dante causa a rispondere ai
11 capitoli di prova all'uopo formulati, perché tale circostanza non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, avendo il Tribunale di Salerno valutato -e valorizzato- ben altri elementi, tali da permettere, in maniera appagante e convincente, di ricostruire le condotte inadempienti perpetrate da e di A_ determinare -non di meno- il quantum dovuto al suo cliente.
D'altro canto, l'atto nel quale erano riportati i capitoli sui quali l'interrogando sarebbe dovuto essere sentito ed il provvedimento giudiziale ammissivo del mezzo di prova erano stati ritualmente notificati a prima del suo A_ decesso (cfr., allegate in copia al fascicolo di
[...]
, la memoria del 12 novembre 2021, redatta ai CP_1 sensi dell'articolo 183, comma sesto, numero 2, del codice di procedura civile, in cui sono indicati i capitoli sui quali sarebbe dovuto essere sentito il convenuto, l'ordinanza dell'11 aprile
2002, con la quale l'interrogatorio formale è stato ammesso ed
è stata fissata, per il suo raccoglimento, l'udienza del 25 ottobre
2022, data posteriore al decesso di , e la A_ relazione di notificazione, perfezionatasi, invece, in epoca antecedente).
6.3. E' d'uopo soggiungere, inoltre, che -relativamente al merito della controversia e, cioè, all'accertamento delle condotte tenute da e dell'inadempimento da A_ lui perpetrato, con i conseguenti danni cagionati- non è lecito in alcun modo dubitare della correttezza dei risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, delle operazioni peritali espletate e della copiosa documentazione esaminata, nonché delle circostanze da essa desumibili (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , Persona_3 alle pagine 2, 3 e 4), ha risposto ai quesiti formulati dall'autorità giudiziaria adita, descrivendo le attività poste in essere da
12 (cfr. l'elaborato peritale redatto dal A_ professionista nominato dal Tribunale di Salerno, alle pagine 5,
6, 7, 8, 9, 10 ed 11) e non mancando di elencare i danni causati a , specificandone le singole voci (cfr. Controparte_1 la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 6 giugno 2023, alle pagine 12, 13 e 14).
L'operato dell'ausiliario, nella parte in cui ha descritto la condotta tenuta da ed ha individuato le A_ conseguenze scaturitene, stabilendo quali effetti perniciosi avesse avuto, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale il professionista nominato in prime cure ha illustrato l'iter logico- valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è addivenuto.
Le ragioni di doglianza articolate -sul punto- da Parte_2
, per giunta, poggiano prevalentemente -se non del
[...] tutto- su considerazioni -assolutamente generiche- sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dall'ausiliario- non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto affatto inadeguata -siffatta
13 ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale.
6.4. Oltre tutto, diversamente da quanto sostenuto da
, le somme versate a non Parte_2 A_ sono riconducibili ad alcun altro titolo o rapporto, in quanto, oltre a quello professionale dedotto in giudizio, non è emersa la sussistenza, nemmeno su un piano ipotetico o indiziario, di un rapporto avente una diversa natura, per niente allegato, invero, dall'appellante, neppure in termini approssimativi o generici e meno che mai in relazione alla sua precipua tipologia.
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da , nel giudizio Parte_1 iscritto al numero 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, deve essere dichiarato inammissibile (fermo restando che non sarebbe stato comunque possibile accoglierlo anche per la sua infondatezza, per le ragioni esplicitate nelle pagine che precedono ed anche tenendo conto del motivo di gravame con il quale è stato sostenuto che al contumace -nel frattempo deceduto- dovesse essere comunicato l'inizio delle operazioni peritali, diversamente da quanto sostiene la
Suprema Corte -Cass. civ. n. 98/70- e non trattandosi, peraltro, di indagini che richiedevano necessariamente la sua presenza, come, a titolo esemplificativo, ematologiche, genetiche, ecc.), mentre quello proposto da , nel giudizio Parte_2 iscritto al numero 489 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, deve essere rigettato.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate -in ragione del valore della controversia ed, in ogni caso, in prossimità dei parametri minimi, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della causa ed alla difficoltà, non
14 particolarmente elevata, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina- in dispositivo, con la precisazione che le spese sostenute da saranno Controparte_1 poste, in solido, a carico di e Parte_1 Parte_2
, ai sensi dell'articolo 97, comma primo, del codice di
[...] procedura civile (cfr. Cass. civ. n. 27476/18), e saranno liquidate tenendo conto delle somme rispettivamente dovute, con riferimento ai due appelli proposti, prima della riunione e, poi, unitariamente, in relazione alle attività espletate dopo la riunione.
9. L'inammissibilità e l'infondatezza dei due appelli de quibus impongono, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
15 1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
nel giudizio iscritto al numero 422 del Ruolo
[...]
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024;
2) rigetta l'appello proposto da nel giudizio Parte_2 iscritto al numero 489 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024;
3) condanna e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, alla refusione, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
12.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte degli appellanti, in ciascuno dei due giudizi riuniti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le proposte impugnazioni.
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 422 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, erede di Parte_1 A_
, rappresentato e difeso dagli avvocati Gaetano
[...]
Fulgione e Vincenzo Merola, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Fabrizio Boccia, come in atti domiciliato,
APPELLATO alla quale è stata riunita la causa civile iscritta al numero
489 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, erede di Parte_2 A_
, rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana
[...]
Inglese, come in atti domiciliata,
APPELLANTE
1 E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Fabrizio Boccia, come in atti domiciliato,
APPELLATO
E
erede di Controparte_2 A_
, contumace,
[...]
APPELLATA aventi ad oggetto: appelli avverso la sentenza numero
5785/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 19 dicembre 2023.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto dell'8 aprile 2024, , erede di Parte_1
, proponeva appello, affidandone A_
l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 5785/23, pubblicata in data 19 dicembre 2023, con la quale il Tribunale di Salerno aveva condannato il suo dante causa al pagamento di euro 89.171,76, oltre accessori, per avere incassato somme di denaro -quale ragioniere di fiducia di
, agente di commercio- senza Controparte_1 versarle all'erario e causando al suo cliente notevoli danni, anche per sanzioni ed interessi.
2. Costituitosi in giudizio, Controparte_1 impugnava le avverse argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione.
3. Al giudizio iscritto al numero 422 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024 veniva riunito il giudizio iscritto al numero 489 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2 2024, avente ad oggetto l'appello proposto -ed affidato ad un unico ed articolato motivo di gravame- da , Parte_2 anch'essa erede di , la quale, al pari di A_
, aveva chiesto la riforma della sentenza Parte_1 impugnata.
4. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, disattese le istanze -formulate da entrambi gli appellanti nei due giudizi riuniti- tendenti ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , anch'essa Controparte_2 erede di , la causa, concessi i termini di cui A_ all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da -nel giudizio Parte_1 iscritto al numero 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024- deve essere dichiarato inammissibile.
2. Ed, infatti, in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette agli eredi, i quali vengono a trovarsi, per tutta l'ulteriore durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sicché, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, l'autorità giudiziaria adita in secondo grado deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi o, comunque, ritenere gli stessi legittimati ove si costituiscano spontaneamente in giudizio (cfr. Cass. civ. n. 6780/15, Cass. civ. n. 24639/20 e Cass. civ. n. 23961/24).
E ciò a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale sottoposto all'attenzione dell'autorità giudiziaria adita, con la conseguenza che nelle successive fasi di gravame,
3 ove l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutti gli eredi, deve essere sempre ordinata d'ufficio, a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (cfr. Cass. civ. n. 20874/04 e Cass. civ. n.
27437/08), trovando un principio di tal fatta fondamento nel disposto dell'articolo 110 del codice di procedura civile, a norma del quale quando la parte viene meno per morte il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto e, quindi, in caso di pluralità di eredi, da tutti i suddetti eredi o nei confronti di tutti i suddetti eredi, a prescindere dalla destinazione in sede successoria del diritto controverso, succedendo indivisibilmente la collettività degli eredi nel rapporto giuridico processuale (cfr. Cass. civ. n. 8862/02).
2.1. Tale principio, del resto, si collega alla regola di diritto successorio secondo la quale gli eredi subentrano in universum jus del de cuius e, quindi, anche in tutti i rapporti giuridici processuali attivi e passivi che gli fanno capo e, cioè, nella posizione che il de cuius aveva nel processo, consistente nell'aspettativa di una pronuncia favorevole, distinta dalla situazione giuridica sostanziale in contestazione.
Ed, in virtù di tale interpretazione, è possibile ritenere - prendendo le mosse proprio dai principi enucleabili dal succitato articolo 110 del codice di procedura civile- che il rapporto processuale -nel quale siano succeduti gli eredi- sia connotato dal carattere della inscindibilità, con conseguente inscindibilità ed unicità della decisione su di esso, ciò trovando riscontro - ancora una volta- in ragioni di diritto successorio, in quanto l'esito del processo del quale era parte il de cuius è destinato a incidere solo indirettamente -e nella misura stabilita dall'articolo 754 del codice civile- sul patrimonio dei singoli eredi, esplicando direttamente i suoi effetti sull'eredità nel suo complesso, con conseguente possibile ricaduta su istituti di
4 diritto successorio, quali la legittima e l'azione di riduzione (cfr.
Cass. civ. n. 9346/22).
2.2. Nel caso di specie, con ordinanza del 25 ottobre 2024, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
, erede di , ma ha Controparte_2 A_ provveduto a tanto, nel giudizio iscritto al numero 489 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, solamente Parte_2
, diversamente da , il quale, nel
[...] Parte_1 giudizio iscritto al numero 422 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, non ha provveduto a notificare l'atto di gravame predisposto nel suo interesse -non avendo versato in atti alcuna prova al riguardo- a tale erede.
Conseguentemente, a norma dell'articolo 331, comma secondo, del codice di procedura civile, l'appello proposto da
, nel giudizio iscritto al numero 422 del Ruolo Parte_1
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, deve essere dichiarato inammissibile.
3. L'appello proposto da -nel giudizio Parte_2 iscritto al numero 489 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024- non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.
4. Con l'unico motivo di gravame -articolato in più ragioni di doglianza- l'appellante ha sostenuto che: a) il giudizio di primo grado e la conseguente sentenza dovevano essere dichiarati nulli, perché, essendo deceduto in data 6 A_ ottobre 2022, il processo doveva essere dichiarato interrotto, in tal modo permettendo agli eredi di partecipare ad esso e di far valere le loro ragioni;
b) il Tribunale di Salerno aveva posto a fondamento della decisione la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, ancorché non fosse comparso non per una sua scelta, ma per non essere più in vita, disponendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio
5 in relazione a fatti ammessi che ammessi non potevano essere considerati;
c) non era stato possibile verificare, oltre tutto, se l'interpello, i capitoli di prova sui quali doveva essere effettuato e la data di espletamento erano stati ritualmente notificati a
, il quale, peraltro, negli ultimi mesi di vita, A_ aveva avuto gravissimi problemi di salute, che ne avevano minato la capacità di autodeterminazione;
d) non era stato dimostrato, in ogni caso, che le somme consegnate al suo dante causa da fossero effettivamente Controparte_1 finalizzate al pagamento delle imposte, ben potendo essere riferibili ad ulteriori rapporti intercorsi tra le parti, ancor più considerando che, in alcuni casi, le imposte da pagare non coincidevano con i versamenti, con conseguente impossibilità di individuare -con certezza e non “con buona probabilità”- “il rapporto ed il titolo” che le potesse “giustificare” (cfr. l'atto d'appello introduttivo del giudizio iscritto al numero 489 del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, alle pagine 3,
4, 5 e 6).
5. Il Giudice di primo grado, invero, aveva fatto presente che: a) dirimente, ai fini della decisione, doveva reputarsi la consulenza tecnica d'ufficio, che aveva permesso -“dal confronto tra i valori risultanti dai registri Iva, per gli anni dal
2011 al 2015, con le rispettive dichiarazioni predisposte da
”- di accertare che “per la maggior parte dei A_ trimestri dal 2011 al 2015” era stato indicato, “nel quadro VH liquidazioni periodiche della dichiarazione Iva, un credito infrannuale Iva (inesistente) in luogo di un debito” e che “il complessivo debito Iva” era stato in seguito “riportato interamente a saldo nella dichiarazione Iva e liquidato insieme alle imposte dirette (Irpef ed Irap)”; b) “questa metodologia”, in forza della quale erano stati indicati “crediti Iva infrannuali inesistenti, non era riscontrabile da parte dell'Agenzia
[...]
[..
[...] , mediante l'attività di liquidazione e controllo CP_3 automatizzato”, perché, “con tale espediente”, l'Agenzia delle
Entrate non aveva la possibilità di rilevare “alcun debito Iva infrannuale e, quindi, non poteva procedere all'emissione di alcuna comunicazione di irregolarità, che, se emessa, avrebbe consentito tempestivamente a di Controparte_1 accorgersi dell'omesso versamento del debito Iva”; c) il consulente tecnico d'ufficio aveva acclarato, inoltre, che “i dieci assegni versati da a Controparte_1 A_
per l'importo di euro 34.850,75, che erano destinati al
[...] versamento dell'Iva infrannuale”, non erano stati impiegati “a tale scopo” e che aveva riportato “l'intero A_ debito Iva di ogni annualità a saldo (nella dichiarazione Iva) e liquidato lo stesso insieme alle imposte dirette (Irpef, Irap ed addizionali)”; d) , a causa della Controparte_1 condotta tenuta da , aveva sostanzialmente A_ pagato -come era possibile desumere “dai debiti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (Iva + Irpef + Irap + addizionali)”- per ben due volte “le somme relative all'Iva, la prima nelle mani di e la seconda all'erario, in sede di A_ dichiarazione dei redditi”; e) l'ausiliario aveva appurato, poi, che “gli ulteriori sette assegni ed un bonifico emessi da
[...]
in favore di , per Controparte_1 A_
l'importo di euro 25.267,20”, coincidevano “quasi perfettamente con le imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi di quei periodi (2011-2015)”, ma non erano stati
“impiegati dal consulente a tale scopo”, mentre, “per altri cinque assegni … per l'importo complessivo di euro 11.121,87”, non era riuscito “a riscontrarne la finalità”, essendo “molto probabilmente collegabile a debiti previdenziali non dichiarati da tra il 2011 ed il 2014, in quanto, nelle A_ dichiarazioni dei redditi predisposte da lui, era stata omessa la
7 compilazione del quadro previdenziale RR, con il quale si procedeva a liquidare i contributi”; f) notevoli erano state “le conseguenze delle dichiarazioni infedeli” e “dell'omesso versamento di tasse e contributi risultati a carico del contribuente ”, giacché “l'omessa Controparte_1 compilazione del quadro previdenziale RR all'interno delle dichiarazioni dei redditi … per gli anni dal 2011 al 2014” aveva causato “l'emissione di una serie di avvisi di addebito da parte dell' … comprensivi, oltre alla sorta capitale, di sanzioni ed CP_4 interessi per l'importo complessivo di euro 5.794,07”, mentre
“gli omessi versamenti dell'Iva e delle imposte dirette (Irpef,
Irap, ecc.), relativi alle somme consegnate nelle mani di
”, avevano generato “una serie di A_ comunicazioni di irregolarità da parte dell'Agenzia delle Entrate, alcune delle quali sfociate in cartelle di pagamento”, con le quali era stata “imputata al contribuente, a titolo di sanzioni, interessi ed aggi per il concessionario, la somma complessiva di euro 7.137,27”; g) , peraltro, CP_1 Controparte_1 aveva versato la somma di euro 5.000,00 “per la stesura della consulenza di parte” ed aveva “corrisposto con fatture il complessivo importo di euro 4.000,00, a titolo di onorario in favore di per l'attività professionale svolta”; A_
h) era evidente, pertanto, tenuto conto di tutte le emergenze processuali, l'inadempimento perpetrato dal convenuto,
“consistito in dichiarazioni volutamente infedeli per effetto delle quali … si era appropriato degli assegni a lui consegnati … per il versamento di tasse, omettendo di impiegarli per tale finalità
e creando le condizioni, con l'artificio contabile riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, affinché né l'Agenzia delle Entrate, né il suo cliente potessero avvedersi del debito Iva per quei trimestri, facendolo emergere soltanto nel saldo finale, determinando in tal modo il contribuente a pagare l'Iva due
8 volte”; i) altrettanto evidente era “il nesso di causalità tra le condotte infedeli”, per le quali era stato “emesso dalla Procura della Repubblica di Salerno decreto di citazione diretta a giudizio per il reato previsto e punito dall'articolo 640 del codice civile”, ed “il danno patrimoniale causato a
[...]
”, il quale si era visto “notificare diversi atti CP_1 impositivi, avvisi di accertamento, di addebito, cartelle esattoriali e pignoramenti da parte degli impositori per l'omesso versamento di tasse e contributi che … credeva di avere pagato erogando le corrispondenti somme, tramite assegni, al suo commercialista”; l) conseguentemente, era imputabile al convenuto “il danno patrimoniale costituito dal debito erariale per sanzioni, interessi ed aggi al concessionario che erano connaturati all'emissione di atti impositivi che mai sarebbero stati notificati al contribuente … se avesse A_ impiegato gli assegni destinati dal suo cliente per il pagamento delle relative tasse e contributi”, né Controparte_1 poteva rendersi conto di tale condotta, in quanto “incassava le somme versate dal suo cliente per gli adempimenti fiscali, ma non li impiegava a tale scopo, artando in modo fraudolento le condizioni per cui né il suo assistito, né l'Agenzia delle Entrate” potevano avvedersi “del debito Iva maturato nei vari trimestri”;
m) “accanto ai danni patrimoniali scaturiti dalla evidente responsabilità professionale per condotte infedeli”, sussisteva
“quello patito dall'esborso del denaro … tramite assegni … e destinato al pagamento di tasse e contributi”, che, tuttavia, non era stato utilizzato a tale fine, per cui il convenuto doveva essere condannato “alla restituzione dell'importo di tutti gli assegni e bonifici ricevuti da , la cui Controparte_1 ritenzione era divenuta priva di causa dal momento che non aveva impiegato tali somme per le finalità a cui erano destinate”; n) l'attore, d'altronde, aveva chiesto “la condanna
9 del convenuto al pagamento della somma di euro 71.239,82, oltre sanzioni, interessi ed aggi del concessionario per la riscossione”, di talché si poteva “recepire in dispositivo il maggior importo rilevato dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto comprensivo proprio di sanzioni ed interessi praticati negli atti impositivi” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 2,
3, 4, 5, 6, 7 ed 8).
6. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno sono sostanzialmente condivisibili e devono essere confermate in questa sede, non essendo inficiate, nella loro rispondenza a diritto e nella loro coerenza con il quadro fattuale emerso all'esito dell'istruttoria, dalle ragioni di doglianza articolate dall'appellante.
6.1. Non è possibile sostenere, innanzi tutto, che, a causa del decesso di , avvenuto in data 6 ottobre 2022, A_ il giudizio sarebbe dovuto essere interrotto, perché il dante causa di , al momento della morte, era Parte_2 contumace, per cui -avuto riguardo ai principi evincibili dall'articolo 300 del codice di procedura civile- l'interruzione del giudizio sarebbe potuta avvenire solamente nel caso in cui l'evento interruttivo fosse stato documentato dall'altra parte o fosse stato notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 292 del codice di procedura civile, diversamente dalla vicenda in esame, in cui nessuna delle suddette ipotesi - che, peraltro, non ammettono equipollenti (cfr. Cass. civ. n.
23906/19)- si era verificata.
Per di più, contrariamente a quanto sostenuto da Parte_2
, non è vero che la causa è stata istruita -come ha
[...] affermato, con l'atto d'appello introduttivo del giudizio iscritto al numero 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, anche in virtù dell'interrogatorio formale, o Parte_1
10 meglio, della mancata comparizione di a A_ renderlo, in quanto il Giudice di primo grado -pur avendo utilizzato la locuzione “la causa è stata istruita”- ne ha fatto menzione -del suddetto interrogatorio formale e del fatto che il convenuto non fosse comparso a renderlo- esclusivamente nella parte della decisione in cui ha descritto lo svolgimento del processo, quale mero fatto storico, senza trarne alcuna conseguenza sul piano probatorio e, più in generale, processuale.
Ed, infatti, il Tribunale di Salerno ha posto a fondamento del convincimento trasfuso nel dictum giudiziale i risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, la documentazione
-esaminata attentamente e valutata ponderatamente dall'ausiliario- prodotta in giudizio da
[...]
, la perizia di parte redatta nell'interesse di CP_1 quest'ultimo ed i documenti che la corredavano (cfr., allegati al fascicolo dell'appellato, la copiosa documentazione versata in atti, che, unitamente alla perizia di parte a firma del dott.
[...]
ed ai molteplici documenti compiegati, è stata Per_2 oggetto di valutazione da parte del Giudice di primo grado, che, grazie ad essa, ha potuto ricostruire, in tutti i suoi risvolti essenziali, la vicenda che ha visto contrapposte le parti in causa).
6.2. In questa prospettiva -ad ulteriore dimostrazione dell'inanità delle ragioni di doglianza di , ma Parte_2 anche di quelle di , in relazione alle analoghe Parte_1 argomentazioni da quest'ultimo articolate- non è configurabile alcun vulnus -che, non è superfluo rimarcarlo, entrambi gli appellanti, negli atti di gravame introduttivi dei due giudizi riuniti, hanno ricondotto al fatto che l'istruzione della causa sarebbe stata circoscritta all'interrogatorio formale- correlato alla mancata comparizione del loro dante causa a rispondere ai
11 capitoli di prova all'uopo formulati, perché tale circostanza non ha avuto alcuna incidenza sulla decisione, avendo il Tribunale di Salerno valutato -e valorizzato- ben altri elementi, tali da permettere, in maniera appagante e convincente, di ricostruire le condotte inadempienti perpetrate da e di A_ determinare -non di meno- il quantum dovuto al suo cliente.
D'altro canto, l'atto nel quale erano riportati i capitoli sui quali l'interrogando sarebbe dovuto essere sentito ed il provvedimento giudiziale ammissivo del mezzo di prova erano stati ritualmente notificati a prima del suo A_ decesso (cfr., allegate in copia al fascicolo di
[...]
, la memoria del 12 novembre 2021, redatta ai CP_1 sensi dell'articolo 183, comma sesto, numero 2, del codice di procedura civile, in cui sono indicati i capitoli sui quali sarebbe dovuto essere sentito il convenuto, l'ordinanza dell'11 aprile
2002, con la quale l'interrogatorio formale è stato ammesso ed
è stata fissata, per il suo raccoglimento, l'udienza del 25 ottobre
2022, data posteriore al decesso di , e la A_ relazione di notificazione, perfezionatasi, invece, in epoca antecedente).
6.3. E' d'uopo soggiungere, inoltre, che -relativamente al merito della controversia e, cioè, all'accertamento delle condotte tenute da e dell'inadempimento da A_ lui perpetrato, con i conseguenti danni cagionati- non è lecito in alcun modo dubitare della correttezza dei risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, delle operazioni peritali espletate e della copiosa documentazione esaminata, nonché delle circostanze da essa desumibili (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. , Persona_3 alle pagine 2, 3 e 4), ha risposto ai quesiti formulati dall'autorità giudiziaria adita, descrivendo le attività poste in essere da
12 (cfr. l'elaborato peritale redatto dal A_ professionista nominato dal Tribunale di Salerno, alle pagine 5,
6, 7, 8, 9, 10 ed 11) e non mancando di elencare i danni causati a , specificandone le singole voci (cfr. Controparte_1 la relazione di consulenza tecnica d'ufficio depositata in data 6 giugno 2023, alle pagine 12, 13 e 14).
L'operato dell'ausiliario, nella parte in cui ha descritto la condotta tenuta da ed ha individuato le A_ conseguenze scaturitene, stabilendo quali effetti perniciosi avesse avuto, dando contezza, con acribia rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue, oltre tutto, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale il professionista nominato in prime cure ha illustrato l'iter logico- valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è addivenuto.
Le ragioni di doglianza articolate -sul punto- da Parte_2
, per giunta, poggiano prevalentemente -se non del
[...] tutto- su considerazioni -assolutamente generiche- sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dall'ausiliario- non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto affatto inadeguata -siffatta
13 ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale.
6.4. Oltre tutto, diversamente da quanto sostenuto da
, le somme versate a non Parte_2 A_ sono riconducibili ad alcun altro titolo o rapporto, in quanto, oltre a quello professionale dedotto in giudizio, non è emersa la sussistenza, nemmeno su un piano ipotetico o indiziario, di un rapporto avente una diversa natura, per niente allegato, invero, dall'appellante, neppure in termini approssimativi o generici e meno che mai in relazione alla sua precipua tipologia.
7. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da , nel giudizio Parte_1 iscritto al numero 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, deve essere dichiarato inammissibile (fermo restando che non sarebbe stato comunque possibile accoglierlo anche per la sua infondatezza, per le ragioni esplicitate nelle pagine che precedono ed anche tenendo conto del motivo di gravame con il quale è stato sostenuto che al contumace -nel frattempo deceduto- dovesse essere comunicato l'inizio delle operazioni peritali, diversamente da quanto sostiene la
Suprema Corte -Cass. civ. n. 98/70- e non trattandosi, peraltro, di indagini che richiedevano necessariamente la sua presenza, come, a titolo esemplificativo, ematologiche, genetiche, ecc.), mentre quello proposto da , nel giudizio Parte_2 iscritto al numero 489 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, deve essere rigettato.
8. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate -in ragione del valore della controversia ed, in ogni caso, in prossimità dei parametri minimi, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della causa ed alla difficoltà, non
14 particolarmente elevata, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina- in dispositivo, con la precisazione che le spese sostenute da saranno Controparte_1 poste, in solido, a carico di e Parte_1 Parte_2
, ai sensi dell'articolo 97, comma primo, del codice di
[...] procedura civile (cfr. Cass. civ. n. 27476/18), e saranno liquidate tenendo conto delle somme rispettivamente dovute, con riferimento ai due appelli proposti, prima della riunione e, poi, unitariamente, in relazione alle attività espletate dopo la riunione.
9. L'inammissibilità e l'infondatezza dei due appelli de quibus impongono, ai sensi dell'articolo 13, comma primo quater, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo 1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
15 1) dichiara inammissibile l'appello proposto da Parte_1
nel giudizio iscritto al numero 422 del Ruolo
[...]
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024;
2) rigetta l'appello proposto da nel giudizio Parte_2 iscritto al numero 489 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024;
3) condanna e , in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, alla refusione, in favore di
[...]
, delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
12.100,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, da distrarre in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte degli appellanti, in ciascuno dei due giudizi riuniti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per le proposte impugnazioni.
Salerno, 22 maggio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
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