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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/11/2025, n. 9026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9026 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 6415/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], c.so Lodi n. 78 con l'Avv. Ilaria Giuffrida presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata il [...] in [...]
pagina 1 di 9 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], p.zza Risorgimento n. 10 con gli avv.ti NN Galizia Danovi e Riccardo Pesce presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 3 marzo 2003
(Anno 2003 R.01 N.0340 P.1 S./)
separati consensualmente con verbale in data 5 luglio 2021 omologato con decreto del 7 luglio 2021
con il seguente figlio: , nato il [...] in [...], codice fiscale Parte_3
, cittadino italiano C.F._3
FATTO
Con ricorso in data 17 febbraio 2025 il dott. ha avanzato domanda di scioglimento del Pt_1 matrimonio contratto con la dott.ssa All'udienza del 20 ottobre 2025 i coniugi hanno Pt_2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 3 marzo 2003 a Milano;
2) affidare ai genitori in via condivisa il figlio minore con Parte_3 collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
3) assegnare alla madre la casa familiare in Milano, via Risorgimento n. 10, con quanto l'arreda, unitamente al box in via Risorgimento n. 8A e alle altre pertinenze;
4) in considerazione dell'età del figlio , che il 27 ottobre Parte_3
2025 compirà 17 anni, disporre che il padre possa vedere e tenere il figlio stesso secondo il seguente schema, ferma restando la possibilità di accordi diretti tra i genitori e il ragazzo: pagina 2 di 9 − per un'intera settimana ogni due settimane trascorse con la mamma (in sintesi quindi starà con la mamma due settimane, poi una settimana con il papà, poi Pt_3 due settimane con la mamma e così via);
− per almeno due settimane nel mese di agosto secondo uno schema ad anni alterni, con scambio tra i genitori il 16 agosto, fatti salvi migliori accordi da prendere entro la fine del mese di marzo di ogni anno, e con l'obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici, il luogo e la durata del periodo ove trascorreranno le vacanze con il figlio, con tutto il preavviso possibile. Resta salva per i genitori la facoltà, nel periodo delle vacanze estive del minore (giugno-settembre), di ulteriori accordi per consentire al figlio soggiorni continuativi in località di villeggiatura per il restante periodo delle vacanze, alle quali ciascuno farà fronte economicamente;
− per una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando la settimana comprensiva del giorno di Natale a quella conclusiva il giorno di Capodanno, con scambio, salvo migliore accordi, il giorno 30 dicembre alle 18:00;
− per le vacanze di Pasqua in alternanza con la madre. La medesima alternanza verrà mantenuta per i ponti di carnevale, del 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre
(Tutti i Santi), e del 7-8 dicembre (sant'RO e ). In assenza di ponti, i genitori Per_1 valuteranno entro il 31 gennaio di ogni anno se seguire una normale programmazione nei suddetti giorni festivi;
5) dare atto dell'accordo dei genitori a collaborare nell'interesse del figlio, con l'impegno in particolare di fissare degli incontri tra i genitori stessi per valutare l'andamento scolastico, il comportamento dentro e fuori la scuola, e in generale il suo benessere. I genitori concordano altresì a proseguire l'educazione di alla religione Pt_3 cattolica e alla frequentazione del gruppo scout MI45. Ancora, i genitori si impegnano a limitare l'accesso del figlio al cellulare e alla playstation, ferma restando la necessità che il ragazzo frequenti gli amici. Ancora, si impegnano a non coinvolgere il figlio nel conflitto genitoriale evitando, tra l'altro, di utilizzare espressioni dispregiative nei confronti dell'altro genitore e/o dei familiari di questi;
pagina 3 di 9 6) porre a carico del padre, a far tempo dal mese di ottobre 2025 (compreso) un contributo al mantenimento del figlio di € 700,00 mensili, importo da versare alla madre mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
7) porre a carico del padre, a far tempo dal mese di ottobre 2025 (compreso)
– nella misura del 70% le spese sportive e del 50% le altre spese – le spese extra assegno relative a , spese tutte disciplinate e dettagliate linee guida approvate dal Tribunale di Pt_3
Milano in data 5-10 giugno 2025, che di seguito si trascrivono:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
e) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti Sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
pagina 4 di 9 − spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
o) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
o) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
[…] pagina 5 di 9 modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
8) stabilire che la dott.ssa abbia a percepire integralmente il Pt_2 cosiddetto “assegno unico” e in generale gli aiuti pubblici in favore del figlio;
9) dare atto che, nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali delle parti, quali atti indispensabili e funzionali ai fini del divorzio:
a) il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra che accetta, la Pt_1 Pt_2 quota di sua proprietà (pari al 50%), libera da gravami, dei beni immobili sotto descritti e noti alle parti in quanto tra le stesse cointestati, comprensivi delle relative pertinenze nonché degli arredi e degli oggetti di qualunque genere attualmente in essi contenuti:
- appartamento sito in Milano, p.zza Risorgimento n. 10, piano 4, Foglio
393, Particella 77, Subalterno 737, Rendita Euro 1.036,79, Zona censuaria 2, Categoria A/3,
Classe 6, Consistenza 5,5 vani, Dati di superficie Totale 110 mq;
- cantina sita in Milano, p.zza Risorgimento n. 10, piano S2, Foglio 393
Particella 77, Subalterno 709 Rendita Euro 5,42 Zona censuaria 2, Categoria C/2, Classe 2, mq. 5;
b) il sig. si obbliga a concedere, mediante scrittura che sarà Pt_1 regolarmente registrata, alla sig.ra che accetta, il comodato d'uso gratuito del bene Pt_2 immobile sotto descritto e noto alle parti in quanto di proprietà del Dott. , Parte_1 comprensivo delle relative pertinenze, nonché degli arredi e degli oggetti di qualunque genere attualmente in esso contenuto. Il predetto comodato avrà durata per tutta la vita della comodataria, la quale sosterrà le relative spese condominiali ordinarie: pagina 6 di 9 - autorimessa sita in Milano, p.zza Risorgimento n. 8/A, Foglio 354,
Particella 319, Subalterno 66, Rendita Euro 186,54, Zona censuaria 2, Categoria A/3, Classe
9, Dati di superficie 14 mq;
Si precisa che i beni immobili di cui ai punti sub a) e b) sono meglio descritti nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Milano che si allegano (cfr. docc. 15, 23 , fatta salva ogni più esatta Pt_2 determinazione dei dati catastali;
c) gli atti di cui alle lettere sub a) e b) sono condizionati e subordinati, sempre nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali delle parti, al pagamento da parte della sig.ra in favore del sig. della somma di € Pt_2 Pt_1
275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00);
d) per quanto riguarda la seconda cantina di proprietà al 50% ad entrambi i coniugi, iscritta al Catasto Fabbricati di suddetto Comune, situato in p.zza Risorgimento n.
10, piano S2, Foglio 393 Particella 77, Subalterno 792, Rendita Euro 6,51 Zona censuaria 2,
Categoria C/2, Classe 2, mq. 5, i coniugi concordano sulla vendita del bene medesimo appena liberato dagli oggetti appartenenti sia ai coniugi sia al figlio. Il ricavato dalla vendita verrà suddiviso al 50% da entrambi i coniugi;
Gli atti e il versamento della somma di cui alle lettere sub a), b), e c) dovranno essere effettuati contestualmente presso il Notaio che sarà scelto dalla Sig.ra entro e non oltre 30 Parte_2 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che recepirà il seguente accordo.
In relazione ai predetti trasferimenti, le parti chiederanno l'applicazione della normativa applicabile ai fini dell'esenzione da bollo, registro e imposta ipotecaria e da ogni altro tributo, in quanto l'atto suindicato è relativo al procedimento di divorzio;
10) al compimento della maggiore età del figlio , il padre Parte_3 valuterà la possibilità di intestargli la nuda proprietà di uno o più immobili;
11) dare atto che, a saldo degli arretrati dovuti alla madre a titolo di mantenimento per il figlio , il sig. verserà alla sig.ra l'importo Parte_3 Pt_1 Pt_2 complessivo di € 6.600,00, di cui € 5.000 entro il 15 novembre 2025, e il residuo pari a €
1.600,00 in 4 rate mensili di pari importo da versare nei mesi da dicembre 2025 a marzo 2026 compresi;
pagina 7 di 9 12) dare atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nei punti che precedono, i sig.ri e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno Pt_2 Pt_1 dall'altro per alcun titolo, ragione e/o causa, con rinuncia a qualsiasi ulteriore e futura pretesa;
13) spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno dato atto di aver già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 3 marzo 2003 tra e Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 9 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa NN Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.02.2025 da
1) Parte_1 nato il [...] in [...] cittadino italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], c.so Lodi n. 78 con l'Avv. Ilaria Giuffrida presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata il [...] in [...]
pagina 1 di 9 cittadina italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], p.zza Risorgimento n. 10 con gli avv.ti NN Galizia Danovi e Riccardo Pesce presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 3 marzo 2003
(Anno 2003 R.01 N.0340 P.1 S./)
separati consensualmente con verbale in data 5 luglio 2021 omologato con decreto del 7 luglio 2021
con il seguente figlio: , nato il [...] in [...], codice fiscale Parte_3
, cittadino italiano C.F._3
FATTO
Con ricorso in data 17 febbraio 2025 il dott. ha avanzato domanda di scioglimento del Pt_1 matrimonio contratto con la dott.ssa All'udienza del 20 ottobre 2025 i coniugi hanno Pt_2 congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 3 marzo 2003 a Milano;
2) affidare ai genitori in via condivisa il figlio minore con Parte_3 collocamento prevalente dello stesso presso la madre;
3) assegnare alla madre la casa familiare in Milano, via Risorgimento n. 10, con quanto l'arreda, unitamente al box in via Risorgimento n. 8A e alle altre pertinenze;
4) in considerazione dell'età del figlio , che il 27 ottobre Parte_3
2025 compirà 17 anni, disporre che il padre possa vedere e tenere il figlio stesso secondo il seguente schema, ferma restando la possibilità di accordi diretti tra i genitori e il ragazzo: pagina 2 di 9 − per un'intera settimana ogni due settimane trascorse con la mamma (in sintesi quindi starà con la mamma due settimane, poi una settimana con il papà, poi Pt_3 due settimane con la mamma e così via);
− per almeno due settimane nel mese di agosto secondo uno schema ad anni alterni, con scambio tra i genitori il 16 agosto, fatti salvi migliori accordi da prendere entro la fine del mese di marzo di ogni anno, e con l'obbligo dei genitori di comunicarsi reciprocamente i recapiti telefonici, il luogo e la durata del periodo ove trascorreranno le vacanze con il figlio, con tutto il preavviso possibile. Resta salva per i genitori la facoltà, nel periodo delle vacanze estive del minore (giugno-settembre), di ulteriori accordi per consentire al figlio soggiorni continuativi in località di villeggiatura per il restante periodo delle vacanze, alle quali ciascuno farà fronte economicamente;
− per una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie, alternando la settimana comprensiva del giorno di Natale a quella conclusiva il giorno di Capodanno, con scambio, salvo migliore accordi, il giorno 30 dicembre alle 18:00;
− per le vacanze di Pasqua in alternanza con la madre. La medesima alternanza verrà mantenuta per i ponti di carnevale, del 25 aprile, 1° maggio, 1° novembre
(Tutti i Santi), e del 7-8 dicembre (sant'RO e ). In assenza di ponti, i genitori Per_1 valuteranno entro il 31 gennaio di ogni anno se seguire una normale programmazione nei suddetti giorni festivi;
5) dare atto dell'accordo dei genitori a collaborare nell'interesse del figlio, con l'impegno in particolare di fissare degli incontri tra i genitori stessi per valutare l'andamento scolastico, il comportamento dentro e fuori la scuola, e in generale il suo benessere. I genitori concordano altresì a proseguire l'educazione di alla religione Pt_3 cattolica e alla frequentazione del gruppo scout MI45. Ancora, i genitori si impegnano a limitare l'accesso del figlio al cellulare e alla playstation, ferma restando la necessità che il ragazzo frequenti gli amici. Ancora, si impegnano a non coinvolgere il figlio nel conflitto genitoriale evitando, tra l'altro, di utilizzare espressioni dispregiative nei confronti dell'altro genitore e/o dei familiari di questi;
pagina 3 di 9 6) porre a carico del padre, a far tempo dal mese di ottobre 2025 (compreso) un contributo al mantenimento del figlio di € 700,00 mensili, importo da versare alla madre mediante bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale ISTAT;
7) porre a carico del padre, a far tempo dal mese di ottobre 2025 (compreso)
– nella misura del 70% le spese sportive e del 50% le altre spese – le spese extra assegno relative a , spese tutte disciplinate e dettagliate linee guida approvate dal Tribunale di Pt_3
Milano in data 5-10 giugno 2025, che di seguito si trascrivono:
− spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
e) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale.
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti Sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
pagina 4 di 9 − spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
o) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
− spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
o) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
[…] pagina 5 di 9 modalità di richiesta, di rimborso e di anticipazione
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
8) stabilire che la dott.ssa abbia a percepire integralmente il Pt_2 cosiddetto “assegno unico” e in generale gli aiuti pubblici in favore del figlio;
9) dare atto che, nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali delle parti, quali atti indispensabili e funzionali ai fini del divorzio:
a) il sig. si obbliga a trasferire alla sig.ra che accetta, la Pt_1 Pt_2 quota di sua proprietà (pari al 50%), libera da gravami, dei beni immobili sotto descritti e noti alle parti in quanto tra le stesse cointestati, comprensivi delle relative pertinenze nonché degli arredi e degli oggetti di qualunque genere attualmente in essi contenuti:
- appartamento sito in Milano, p.zza Risorgimento n. 10, piano 4, Foglio
393, Particella 77, Subalterno 737, Rendita Euro 1.036,79, Zona censuaria 2, Categoria A/3,
Classe 6, Consistenza 5,5 vani, Dati di superficie Totale 110 mq;
- cantina sita in Milano, p.zza Risorgimento n. 10, piano S2, Foglio 393
Particella 77, Subalterno 709 Rendita Euro 5,42 Zona censuaria 2, Categoria C/2, Classe 2, mq. 5;
b) il sig. si obbliga a concedere, mediante scrittura che sarà Pt_1 regolarmente registrata, alla sig.ra che accetta, il comodato d'uso gratuito del bene Pt_2 immobile sotto descritto e noto alle parti in quanto di proprietà del Dott. , Parte_1 comprensivo delle relative pertinenze, nonché degli arredi e degli oggetti di qualunque genere attualmente in esso contenuto. Il predetto comodato avrà durata per tutta la vita della comodataria, la quale sosterrà le relative spese condominiali ordinarie: pagina 6 di 9 - autorimessa sita in Milano, p.zza Risorgimento n. 8/A, Foglio 354,
Particella 319, Subalterno 66, Rendita Euro 186,54, Zona censuaria 2, Categoria A/3, Classe
9, Dati di superficie 14 mq;
Si precisa che i beni immobili di cui ai punti sub a) e b) sono meglio descritti nel Catasto dei
Fabbricati del Comune di Milano che si allegano (cfr. docc. 15, 23 , fatta salva ogni più esatta Pt_2 determinazione dei dati catastali;
c) gli atti di cui alle lettere sub a) e b) sono condizionati e subordinati, sempre nell'ambito della regolamentazione e definizione dei rapporti patrimoniali delle parti, al pagamento da parte della sig.ra in favore del sig. della somma di € Pt_2 Pt_1
275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00);
d) per quanto riguarda la seconda cantina di proprietà al 50% ad entrambi i coniugi, iscritta al Catasto Fabbricati di suddetto Comune, situato in p.zza Risorgimento n.
10, piano S2, Foglio 393 Particella 77, Subalterno 792, Rendita Euro 6,51 Zona censuaria 2,
Categoria C/2, Classe 2, mq. 5, i coniugi concordano sulla vendita del bene medesimo appena liberato dagli oggetti appartenenti sia ai coniugi sia al figlio. Il ricavato dalla vendita verrà suddiviso al 50% da entrambi i coniugi;
Gli atti e il versamento della somma di cui alle lettere sub a), b), e c) dovranno essere effettuati contestualmente presso il Notaio che sarà scelto dalla Sig.ra entro e non oltre 30 Parte_2 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che recepirà il seguente accordo.
In relazione ai predetti trasferimenti, le parti chiederanno l'applicazione della normativa applicabile ai fini dell'esenzione da bollo, registro e imposta ipotecaria e da ogni altro tributo, in quanto l'atto suindicato è relativo al procedimento di divorzio;
10) al compimento della maggiore età del figlio , il padre Parte_3 valuterà la possibilità di intestargli la nuda proprietà di uno o più immobili;
11) dare atto che, a saldo degli arretrati dovuti alla madre a titolo di mantenimento per il figlio , il sig. verserà alla sig.ra l'importo Parte_3 Pt_1 Pt_2 complessivo di € 6.600,00, di cui € 5.000 entro il 15 novembre 2025, e il residuo pari a €
1.600,00 in 4 rate mensili di pari importo da versare nei mesi da dicembre 2025 a marzo 2026 compresi;
pagina 7 di 9 12) dare atto che, con l'esatto adempimento di quanto previsto nei punti che precedono, i sig.ri e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno Pt_2 Pt_1 dall'altro per alcun titolo, ragione e/o causa, con rinuncia a qualsiasi ulteriore e futura pretesa;
13) spese di lite compensate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno dato atto di aver già provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 3 marzo 2003 tra e Parte_1 Parte_2
pagina 8 di 9 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa NN Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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