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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/07/2025, n. 4678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4678 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 6674/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE
composta da:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
riunita in camera di consiglio,
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 6674/2019 , vertente tra
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi dell'Avv. Patrizio Alecce, appellanti e
in persona del legaòe rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giannone
Pagina 1 appellata
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 17488/2019, il tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Controparte_2
, con la quale avevano chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
[...]
euro 25.000,00 a titolo di indennizzo per il furto della autovettura Audi Q5 targa di
Y927DT, di proprietà della e utilizzata dal Deducevano gli attori di Pt_1 Pt_1
avere stipulato con la una polizza a copertura non solo Controparte_2
della RCA, ma anche a garanzia del rischio incendio furto, e di avere subito un furto nella propria abitazione in data 19.6.2015, in occasione del quale i ladri avevano sottratto anche le chiavi della automobile, e il dispositivo di blocco /sblocco dell'antifurto satellitare, impossessandosi della autovettura;
del fatto avevano sporto rituale denuncia di furto presso il commissariato della Polizia di Stato, informando la compagnia di assicurazione, che tuttavia negava il risarcimento per non essere stato provato adeguatamente il furto dell'auto come descritto dall'assicurato, ravvisando anomalie nella descrizione dei fatti e contrasto con quanto emergente dai rilievi dell'antifurto satellitare sino al momento suo funzionamento.
Il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che parte attrice non avesse provato adeguatamente il furto dell'autovettura, in particolare ritenendo non decisiva e di scarsa rilevanza la denuncia querela a tal fine prodotta in atti, e rilevando che nel termine utile per l'articolazione della prova diretta erano stati articolati capitoli di prova irrilevanti, mentre solo tardivamente, nel termine ex art. 183 co. 6 ult. 3 c.p.c. erano stati articolati capitoli sulla prova del furto, in maniera tuttavia intempestiva, essendo tali memorie volte unicamente all'articolazione della prova contraria.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello le parti soccombenti, deducendo l'erroneità della motivazione in ordine al rigetto delle richieste istruttorie, ivi
Pagina 2 compresa la richiesta di ammissione di consulenza tecnica di ufficio, e reiterando le istanze di prova orale. Hanno dedotto inoltre l'erroneità della sentenza per inosservanza degli articoli 115 e 116 c.p.c., e 2727 c.c., ben potendo peraltro farsi riferimento alla prova presuntiva, diversamente onerandosi l'attore in questi casi di una prova diabolica.
La società appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
All'esito della precisazione delle conclusioni con note scritte sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato.
Preliminarmente si rileva che nel dispositivo della sentenza impugnata appare statuito
“rigetta la domanda proposta da , laddove emerge dalla Parte_2
motivazione (nonché dal presente appello) che trattasi di un evidente errore materiale, essendo gli attori e odierni appellanti solo e , per Parte_1 Parte_1
cui si dispone d'ufficio, con il dispositivo che segue, la correzione dell'errore.
Nel merito, è noto che la mera denuncia di furto non costituisce prova ai fini dell'indennizzo richiesto alla società assicuratrice, costituendo mero elemento indiziario da valutare unitamente alle restanti emergenze istruttorie, le quali nel caso di specie depongono per un quadro non univoco al fine della prova del furto con le modalità descritte dalle parti attrici.
Come già rilevato dal primo giudice, la prova articolata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. appariva irrilevante, in quanto formulata su capitoli inidonei a fornire la prova del furto, o riguardanti la irrilevante circostanza del viaggio a Cagliari del
(essendo così formulati: Pt_1
“1. Vero è che la mattina, prima delle ore 7,15, del 19.06.2015, il Sig. Parte_1
ha subito un furto all'interno del suo appartamento sito in Roma, Via
[...]
Salvador Dalì n. 14;
Pagina 3
2. Vero è che in ragione del subito furto è stata sottratta una chiave ed il dispositivo di blocco/sblocco dell'antifurto satellitare della vettura Audi Q5, targata DY927DT, in uso al Sig. Pt_1
3. Vero è che la mattina, precisamente alle ore 08:15, del 19.06.2015 il Sig.
è dovuto partire per Cagliari per urgenti ed improrogabili impegni Parte_1
di lavoro, già ed in precedenza presi,
4. Vero è che il Sig. ha viaggiato, insieme al Sig. Testimone_1 Parte_1
il 19.06.2015, sul volo di andata Alitalia n. AZ1591, delle 08:15, diretto a
[...]
Cagliari da Roma Fiumicino, e su quello di ritorno Alitalia n. 1596)”, mentre il capitolo dedotto in prova contraria sul verificarsi del furto è inammissibile in quanto avente ad oggetto la prova diretta (“Vero è che in data 19.06.2015 il Sig. ha subito il furto dell'autovettura Audi Q5, Tg. DY927DT, Parte_1
parcheggiata, alle 20:30 circa del giorno precedente, in Via Salvador Dalì n. 14”).
In tale contesto, residua unicamente la denuncia di furto, che ai fini della prova del furto non è sufficiente, non essendo seguito alcun ulteriore accertamento o riscontro oggettivo da parte della pubblica autorità, per quanto emergente in atti.
A ciò si aggiunga, come anche rilevato dal primo giudice, che il furto sarebbe stato perpetrato sotto l'abitazione sita in Via Salvador Dali civ. 14, e a seguito del furto delle chiavi del veicolo che il medesimo avrebbe tenuto custodite in casa propria, ove i ladri sarebbero riusciti fraudolentemente ad entrare tra le ore 20.30 del 18.06.2015 e le ore 07.00 del 19.06.2015, come da denuncia: tuttavia, sul veicolo dell'attore era montato ed era perfettamente funzionante - come documentato dalla convenuta società con il tabulato dei rilevamenti - il sistema di rilevamento “Octo Telematics” che, invece, avrebbe smesso di funzionare alle ore 15.32 del 18.06.2015 proprio in via Marchetti Longhi civ. 2, ossia all'interno dell'azienda del sig. ove quindi Pt_1
era stato disattivato. Non appare quindi desumibile neppure un riscontro a mezzo delle risultanze del sistema di rilevamento satellitare dell'autovettura alla dedotta circostanza (quanto meno) che il furto sia avvenuto nel luogo indicato dalla parte
Pagina 4 odierna appellante. Né risulta in alcun modo confermata la opposta tesi di un asserito malfunzionamento dell'impianto.
In tale contesto, e nella avvenuta contestazione del fatto da parte della società assicuratrice, non appare apprezzabile adeguata prova di quanto dedotto, stante la irrilevanza a tal fine delle ulteriori circostanze dedotte, e pertanto l'appello deve essere respinto, assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza, nei limiti del minimo stante la non complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata n. 17488/2019, nel senso che laddove è indicato il nome “ si Parte_2
sostituiscano i nomi “ e ”, Parte_1 Parte_1
2) Rigetta l'appello proposto da e , Parte_1 Parte_1
3) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 23 luglio 2025
La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE
composta da:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente rel.
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
riunita in camera di consiglio,
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 6674/2019 , vertente tra
Parte_1
[...]
rappresentati e difesi dell'Avv. Patrizio Alecce, appellanti e
in persona del legaòe rappresentante, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Giannone
Pagina 1 appellata
OGGETTO: contratto di assicurazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 17488/2019, il tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_1 Controparte_2
, con la quale avevano chiesto la condanna della convenuta al pagamento di
[...]
euro 25.000,00 a titolo di indennizzo per il furto della autovettura Audi Q5 targa di
Y927DT, di proprietà della e utilizzata dal Deducevano gli attori di Pt_1 Pt_1
avere stipulato con la una polizza a copertura non solo Controparte_2
della RCA, ma anche a garanzia del rischio incendio furto, e di avere subito un furto nella propria abitazione in data 19.6.2015, in occasione del quale i ladri avevano sottratto anche le chiavi della automobile, e il dispositivo di blocco /sblocco dell'antifurto satellitare, impossessandosi della autovettura;
del fatto avevano sporto rituale denuncia di furto presso il commissariato della Polizia di Stato, informando la compagnia di assicurazione, che tuttavia negava il risarcimento per non essere stato provato adeguatamente il furto dell'auto come descritto dall'assicurato, ravvisando anomalie nella descrizione dei fatti e contrasto con quanto emergente dai rilievi dell'antifurto satellitare sino al momento suo funzionamento.
Il tribunale ha respinto la domanda, ritenendo che parte attrice non avesse provato adeguatamente il furto dell'autovettura, in particolare ritenendo non decisiva e di scarsa rilevanza la denuncia querela a tal fine prodotta in atti, e rilevando che nel termine utile per l'articolazione della prova diretta erano stati articolati capitoli di prova irrilevanti, mentre solo tardivamente, nel termine ex art. 183 co. 6 ult. 3 c.p.c. erano stati articolati capitoli sulla prova del furto, in maniera tuttavia intempestiva, essendo tali memorie volte unicamente all'articolazione della prova contraria.
Avverso detta sentenza hanno proposto appello le parti soccombenti, deducendo l'erroneità della motivazione in ordine al rigetto delle richieste istruttorie, ivi
Pagina 2 compresa la richiesta di ammissione di consulenza tecnica di ufficio, e reiterando le istanze di prova orale. Hanno dedotto inoltre l'erroneità della sentenza per inosservanza degli articoli 115 e 116 c.p.c., e 2727 c.c., ben potendo peraltro farsi riferimento alla prova presuntiva, diversamente onerandosi l'attore in questi casi di una prova diabolica.
La società appellata si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il rigetto.
All'esito della precisazione delle conclusioni con note scritte sostitutive dell'udienza del 20 febbraio 2025, la causa è stata assegnata in decisione.
L'appello è infondato.
Preliminarmente si rileva che nel dispositivo della sentenza impugnata appare statuito
“rigetta la domanda proposta da , laddove emerge dalla Parte_2
motivazione (nonché dal presente appello) che trattasi di un evidente errore materiale, essendo gli attori e odierni appellanti solo e , per Parte_1 Parte_1
cui si dispone d'ufficio, con il dispositivo che segue, la correzione dell'errore.
Nel merito, è noto che la mera denuncia di furto non costituisce prova ai fini dell'indennizzo richiesto alla società assicuratrice, costituendo mero elemento indiziario da valutare unitamente alle restanti emergenze istruttorie, le quali nel caso di specie depongono per un quadro non univoco al fine della prova del furto con le modalità descritte dalle parti attrici.
Come già rilevato dal primo giudice, la prova articolata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. appariva irrilevante, in quanto formulata su capitoli inidonei a fornire la prova del furto, o riguardanti la irrilevante circostanza del viaggio a Cagliari del
(essendo così formulati: Pt_1
“1. Vero è che la mattina, prima delle ore 7,15, del 19.06.2015, il Sig. Parte_1
ha subito un furto all'interno del suo appartamento sito in Roma, Via
[...]
Salvador Dalì n. 14;
Pagina 3
2. Vero è che in ragione del subito furto è stata sottratta una chiave ed il dispositivo di blocco/sblocco dell'antifurto satellitare della vettura Audi Q5, targata DY927DT, in uso al Sig. Pt_1
3. Vero è che la mattina, precisamente alle ore 08:15, del 19.06.2015 il Sig.
è dovuto partire per Cagliari per urgenti ed improrogabili impegni Parte_1
di lavoro, già ed in precedenza presi,
4. Vero è che il Sig. ha viaggiato, insieme al Sig. Testimone_1 Parte_1
il 19.06.2015, sul volo di andata Alitalia n. AZ1591, delle 08:15, diretto a
[...]
Cagliari da Roma Fiumicino, e su quello di ritorno Alitalia n. 1596)”, mentre il capitolo dedotto in prova contraria sul verificarsi del furto è inammissibile in quanto avente ad oggetto la prova diretta (“Vero è che in data 19.06.2015 il Sig. ha subito il furto dell'autovettura Audi Q5, Tg. DY927DT, Parte_1
parcheggiata, alle 20:30 circa del giorno precedente, in Via Salvador Dalì n. 14”).
In tale contesto, residua unicamente la denuncia di furto, che ai fini della prova del furto non è sufficiente, non essendo seguito alcun ulteriore accertamento o riscontro oggettivo da parte della pubblica autorità, per quanto emergente in atti.
A ciò si aggiunga, come anche rilevato dal primo giudice, che il furto sarebbe stato perpetrato sotto l'abitazione sita in Via Salvador Dali civ. 14, e a seguito del furto delle chiavi del veicolo che il medesimo avrebbe tenuto custodite in casa propria, ove i ladri sarebbero riusciti fraudolentemente ad entrare tra le ore 20.30 del 18.06.2015 e le ore 07.00 del 19.06.2015, come da denuncia: tuttavia, sul veicolo dell'attore era montato ed era perfettamente funzionante - come documentato dalla convenuta società con il tabulato dei rilevamenti - il sistema di rilevamento “Octo Telematics” che, invece, avrebbe smesso di funzionare alle ore 15.32 del 18.06.2015 proprio in via Marchetti Longhi civ. 2, ossia all'interno dell'azienda del sig. ove quindi Pt_1
era stato disattivato. Non appare quindi desumibile neppure un riscontro a mezzo delle risultanze del sistema di rilevamento satellitare dell'autovettura alla dedotta circostanza (quanto meno) che il furto sia avvenuto nel luogo indicato dalla parte
Pagina 4 odierna appellante. Né risulta in alcun modo confermata la opposta tesi di un asserito malfunzionamento dell'impianto.
In tale contesto, e nella avvenuta contestazione del fatto da parte della società assicuratrice, non appare apprezzabile adeguata prova di quanto dedotto, stante la irrilevanza a tal fine delle ulteriori circostanze dedotte, e pertanto l'appello deve essere respinto, assorbito ogni altro motivo.
Le spese seguono la soccombenza, nei limiti del minimo stante la non complessità delle questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata n. 17488/2019, nel senso che laddove è indicato il nome “ si Parte_2
sostituiscano i nomi “ e ”, Parte_1 Parte_1
2) Rigetta l'appello proposto da e , Parte_1 Parte_1
3) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 23 luglio 2025
La Presidente est. dott.ssa Mariarosaria Budetta
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