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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 13/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Maria Rosaria Carlà, a seguito del deposito di note scritte della parte costituita ex art. 127 ter c.p.c., posta la causa in decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 975/2020 R.G.
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] (C.F. , e , nata Parte_1 C.F._1 Parte_2
a Gela il 12/9/1958 (C.F. ), elettivamente domiciliati in Gela, corso Vittorio Emanuele C.F._2
n. 161, presso lo studio dell'avv. Germana Alma (C.F. , che li rappresenta e difende CodiceFiscale_3 per procura a margine dell'atto di citazione
Attori
CONTRO
(C.F. ), nato a [...] il [...], res. in Campolongo CP_1 C.F._4
Tapogliano (Udine), Piazza Indipendenza n. 3
Convenuto contumace
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Parte_1 Parte_2 [...] chiedendo di accertare e dichiarare che la risoluzione del contratto preliminare stipulato tra il CP_1 ed il in data 31/5/2002, successivamente rinnovato in data 4/7/2008 anche con la Pt_1 CP_1 partecipazione della , si è verificata in via stragiudiziale ai sensi dell'art. 1454 c.c., e, per l'effetto, di Pt_2 accertare e dichiarare il diritto degli attori alla ritenzione della caparra come conseguenza del proprio recesso esercitato in sede stragiudiziale, derivante dall'inadempimento imputabile al convenuto.
Gli attori in particolare esponevano:
- che in data 31/5/2002 il aveva stipulato con il un contratto preliminare con il quale aveva Pt_1 CP_1 promesso e si era obbligato a far vendere alla moglie il terreno di sua proprietà, sito in Gela c.da Manfria, identificato in catasto al fl. 66 part.lla 99, con contestuale immissione in possesso del promissario acquirente;
- che, non essendo stato possibile stipulare il contratto definitivo nel termine convenuto per la fine dell'anno
2002, il 4/7/2008 il preliminare era stato rinnovato, con l'intesa di provvedere alla stipula del definitivo per la data del 30/9/2008;
1 - che all'atto della sottoscrizione del preliminare il promissario acquirente aveva versato nelle mani dei promittenti venditori la somma di € 5000,00, a titolo di acconto sul prezzo complessivo, pattuito nella misura di € 9812,68, e di caparra confirmatoria;
- che però non si era proceduto alla stipula del contratto definitivo per l'esistenza di un pignoramento immobiliare gravante su metà del terreno in questione, a fronte del quale il promissario acquirente aveva promosso azione di risoluzione del contratto per inadempimento dei promittenti venditori, chiedendo anche la restituzione della somma di € 5000,00, in precedenza versata, e la condanna dei predetti al risarcimento del danno;
- che il relativo giudizio, iscritto al n. 381/2011 R.G. presso il Tribunale di Gela, a seguito della liberazione del bene dal pignoramento immobiliare e da ogni altro peso o trascrizione pregiudizievole, era stato definito con conciliazione giudiziale della controversia, con la quale le parti avevano convenuto che, al momento della stipula dell'atto pubblico di vendita, da effettuarsi entro la data del 30/6/2019, il avrebbe versato ai CP_1 promittenti venditori la somma di € 4812,64, a saldo del prezzo di vendita pattuito;
il giudizio era stata quindi dichiarato estinto;
- che tuttavia, essendo invano scaduto il termine stabilito per la stipula del contratto definitivo, essi, con nota del 5 luglio inviata a mezzo pec al legale di controparte, avevano invitato il ad indicare il notaio per CP_1 la stipula dell'atto pubblico, con espresso avvertimento che, in difetto, il contratto sarebbe stato ritenuto risolto;
- che però, alla scadenza dell'ulteriore termine assegnato, il non aveva provveduto ad indicare il CP_1 notaio, né aveva reso giustificazione alcuna o prestato il proprio consenso alla stipula del contratto definitivo;
- che pertanto era loro interesse ottenere accertamento giudiziale della risoluzione di diritto del contratto per inadempimento del promissario acquirente.
Il convenuto, sebbene ritualmente citato con notifica dell'atto di citazione eseguita a mezzo del servizio postale, non si costituiva in giudizio.
La causa, di natura documentale, sulle conclusioni precisate dalla parte attrice con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va dichiarata la contumacia del convenuto non costituitosi in giudizio CP_1 benché ritualmente citato.
Nel merito, gli attori, avendo stipulato con il convenuto un contratto preliminare per la CP_1 vendita del terreno sito in Gela, c.da Manfria, indicato in catasto al fl. 66, part.lla 99, hanno agito in giudizio chiedendo che sia accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto a seguito di diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c., e che sia riconosciuto loro il diritto alla ritenzione della caparra come conseguenza del proprio recesso, legittimamente esercitato.
Orbene, con un primo contratto preliminare, stipulato in data 31/5/2002, si obbligava nei Parte_1 confronti di a fargli vendere dal proprio coniuge, , titolare del diritto di proprietà CP_1 Parte_2 sul bene, il terreno agricolo sito in territorio di Gela, c.da Manfria, al fl. 66, part.lla 99 - libero da pesi, oneri, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli - concordando con il promissario acquirente il prezzo
2 complessivo di £ 19.000.000, pari ad € 9812,68, del quale il convenuto pagava alla controparte la somma di €
5000,00, assumendo l'obbligo di corrispondere il residuo alla stipula dell'atto pubblico. In virtù del suddetto contratto, che integra gli estremi di un preliminare di vendita di cosa altrui, il promittente venditore si obbligava a procurare l'acquisto del bene al promissario acquirente direttamente dall'effettivo proprietario (in tema di preliminare di vendita di cosa altrui, v. Cass. S.U. sent. n. 11624 del 18/5/2006; Cass. Sez. II 27/7/2009 n.
17458; Cass. Sez. II sent. n. 4164 del 2/3/2015).
Con successivo contratto del 4/7/2008, sottoscritto oltre che dal anche dalla moglie , Pt_1 Parte_3 proprietaria dell'appezzamento di terreno, le parti, richiamando il precedente preliminare e confermando le condizioni pattuite con il suddetto contratto, concordavano tuttavia il differimento della data fissata per la stipula del definitivo al 30/9/2008.
In seguito però il essendo venuto a conoscenza dell'esistenza di un pignoramento immobiliare CP_1 gravante sul terreno oggetto del contratto, aveva agito in giudizio contro i promittenti venditori con domanda di risoluzione del contratto preliminare. Il relativo procedimento, iscritto al n. 381/2011 R.G. del Tribunale di
Gela, era stato in seguito definito in data 13/11/2018 con conciliazione giudiziale.
Con verbale di conciliazione, in particolare, i convenuti e , dando atto di avere Parte_1 Parte_2 provveduto a liberare l'immobile oggetto del preliminare di vendita dal pignoramento e da ogni altro peso o trascrizione pregiudizievole, concordavano con il la data del 30/6/2019 per la stipula dell'atto di CP_1 vendita, con facoltà per il di anticiparla. Quest'ultimo però non si adoperava entro la scadenza CP_1 stabilita per procedere alla stipula del contratto definitivo, e non forniva di ciò alcuna giustificazione. Pertanto,
i promittenti venditori inviavano al legale nominato dallo stesso nel procedimento n. 381/2011 R.G. nota del successivo 5 luglio, con cui invitavano a comunicare il notaio rogante presso il quale il promissario acquirente intendeva procedere alla stipula dell'atto di vendita in ottemperanza al verbale di conciliazione intervenuto tra le parti e posto a base della estinzione del giudizio, con avviso che, in mancanza di riscontro entro il termine di gg. 15 dalla ricezione, il contratto sarebbe stato ritenuto risolto.
La domanda proposta in questa sede tende dunque a far accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare ai sensi dell'art. 1454 c.c. verificatasi in sede stragiudiziale, nonché a far dichiarare il diritto degli attori alla ritenzione della caparra in conseguenza della legittimità del proprio recesso, esercitato a seguito dell'inadempimento del promissario acquirente.
Orbene, l'art. 1454 c.c. dispone che alla parte inadempiente la controparte può intimare per iscritto di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intende risolto.
La diffida ad adempiere costituisce dunque espressione di un diritto potestativo attribuito ex lege al creditore, il cui esercizio produce la risoluzione del negozio in conseguenza dell'intimazione: in sostanza, la parte che se ne avvale manifesta legittimamente una volontà, consistente nell'esplicazione di un potere unilaterale di disposizione delle sorti del contratto, che, nel caso di inutile decorso del termine assegnato all'altra parte, dà luogo all'automatica risoluzione ipso iure del vincolo sinallagmatico (v. sul punto Cass. Sez. III sent. n. 23315 del 08/11/2007, secondo la quale “tale diffida é stabilita nell'interesse della parte adempiente e costituisce non
3 un obbligo ma una facoltà che si esprime "a priori" nella libertà di scegliere questo mezzo di risoluzione del contratto a preferenza di altri e "a posteriori" nella possibilità di rinunciare agli effetti risolutori già prodotti, il che rientra nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata al pari della rinuncia al potere di ricorrere al congegno risolutorio di cui all'art. 1454 cod. civ.”; v. anche Trib. Bologna Sez. II
16/7/2024 n. 2076).
Va ora precisato che la diffida ad adempiere costituisce atto recettizio, sicché il termine assegnato per l'adempimento decorre dal momento in cui il documento è giunto nella sfera di conoscenza del destinatario
(Cass. Sez. I sent. n. 8943 del 14/5/2020). Non è dunque decisiva la data di invio della comunicazione scritta contenente la diffida, ma quella in cui l'atto è pervenuto al recapito cui era indirizzato.
Secondo l'art. 1335 c.c., ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.
Ebbene, tale condizione, necessaria perché l'atto recettizio produca i suoi effetti, non appare avverata nel caso di specie.
Invero gli attori, con nota a firma del proprio legale, hanno inviato diffida ad adempiere con assegnazione di un termine pari a quello minimo di legge di 15 giorni - con avviso che, alla scadenza, il contratto stipulato tra le parti sarebbe stato automaticamente inteso come “privo di efficacia”, con conseguente obbligo di rilascio del fondo e di ristoro dei danni - non all'indirizzo del convenuto, ma tramite pec al legale che lo aveva assistito e difeso nel processo iscritto al n. 381/2011 R.G..
Tuttavia, la diffida ad adempiere è atto di natura sostanziale che spiega effetti quando sia pervenuto nella sfera giuridica del destinatario;
conseguentemente, non può reputarsi ritualmente notificata alla parte quando sia inviata al legale che l'ha assistita nel processo ormai concluso. Invero, l'art. 170 c.p.c. dispone che le notificazioni e le comunicazioni alle parti si fanno al procuratore costituito, finché il procedimento è ancora in corso ed ai fini della successiva impugnazione (per quest'ultima ai sensi dell'art. 330 c.p.c.), ma non può valere anche per le notificazioni estranee al processo e successive alla sua definizione. Né tale norma può ritenersi estesa all'attuazione del verbale di conciliazione giudiziale, che, secondo la costante giurisprudenza, ancorché
“redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente” (così Cass. Sez. III sent. n.
4564 del 26/02/2014), e “sottoscritto alla presenza del giudice che ha prestato la propria collaborazione all'accordo delle parti, ha natura negoziale” (così Cass. Sez. L. sent. n. 5032 del 29/04/1993; conf. Cass. sez.
III, 09/04/1998, n.3678).
Attesa la natura di atto recettizio pacificamente attribuita alla diffida ad adempiere, la notifica dell'atto dev'essere ritualmente effettuata al destinatario, non potendosi ritenere lo stesso domiciliato presso il proprio difensore, in mancanza di espressa volontà in tal senso nel corpo dell'atto, alla stregua della procura ad litem
o dell'elezione di domicilio formulata all'interno del processo.
In mancanza di rituale notifica dell'atto al domicilio del destinatario, l'effetto risolutivo del contratto non può ritenersi realizzato.
4 Conseguentemente, la domanda con la quale gli attori chiedono che sia accertata l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto preliminare stipulato con il non può trovare accoglimento. CP_1
L'ulteriore domanda di accertamento del diritto degli attori a trattenere la caparra, quale effetto dell'intervenuto recesso, deve ritenersi assorbita.
Stante la contumacia del convenuto, nulla va disposto per spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico, pronunciando nella causa iscritta al n.975/2020 R.G.A.C., promossa da e Parte_1 contro così provvede: Parte_2 CP_1 rigetta la domanda proposta dagli attori di accertamento della risoluzione di diritto del contratto preliminare di cui in motivazione;
nulla per spese.
Gela, 12/3/2025.
Il Giudice
Maria Rosaria Carlà
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