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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 140/2020
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 140/2020
Tra:
, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Montalbano Caracci del foro Parte_1 di Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Corso Cornelio Tacito n.8, come da procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
e
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Dino Parroni del foro di Terni ed Controparte_4 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Terni, Piazza Europa n.5, come da procura in atti APPELLATI avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n.603/19
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato esponeva di essere stata convenuta in Parte_1 giudizio assieme a , entrambe quali eredi di (la anche in Controparte_5 Persona_1 CP_5 proprio), dalla al fine di ottenere da lei il pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori CP_6 appaltati alla medesima , aggiungendo di essersi costituita in quella sede chiedendo il rigetto CP_6 dell'avversa domanda. Dava altresì atto che il giudizio di I grado si era dapprima interrotto per il decesso della poi riassunto, e che successivamente si era di nuovo interrotto perché la società CP_5
era stata cancellata dal registro delle imprese sicché essa appellante aveva stavolta riassunto CP_6 il giudizio nei confronti degli ex soci della stessa, vale a dire gli attuali appellati Deduceva CP_1 poi la che i si erano costituiti eccependo il suo difetto di legittimazione ai fini della Pt_1 CP_1 riassunzione e che il Tribunale di Terni, all'esito dell'istruttoria, aveva rigettato la sua domanda nel merito, rigettando altresì la domanda delle controparti.
La aveva quindi interposto appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma sia per Pt_1 motivi di merito sia in relazione alla regolazione delle spese fatta dal Tribunale.
Si erano costituiti anche i contestando tutto quanto dedotto dalla e chiedendo il CP_1 Pt_1 rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di I grado.
La causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/2/21 e poi, stante il carico del ruolo, per i medesimi incombenti al 6/4/23: all'esito di tale udienza però il procuratore di parte appellante dava atto dell'intervenuto decesso della ed il Collegio, con ordinanza in data Pt_1
27/4/23, dichiarava pertanto l'interruzione del giudizio. Nessuna parte lo ha in seguito riassunto o proseguito sicché, essendo decorso il termine previsto dall'art.305 cpc, dovrà dichiararsi l'estinzione del procedimento.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Letto infine l'art.310, comma 4, cpc “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di cui al presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/12/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 140/2020
Tra:
, rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Montalbano Caracci del foro Parte_1 di Terni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terni, Corso Cornelio Tacito n.8, come da procura speciale in calce all'atto di appello
APPELLANTE
e
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, rappresentati e difesi dall'Avv. Dino Parroni del foro di Terni ed Controparte_4 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Terni, Piazza Europa n.5, come da procura in atti APPELLATI avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Terni n.603/19
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato esponeva di essere stata convenuta in Parte_1 giudizio assieme a , entrambe quali eredi di (la anche in Controparte_5 Persona_1 CP_5 proprio), dalla al fine di ottenere da lei il pagamento del saldo del corrispettivo dei lavori CP_6 appaltati alla medesima , aggiungendo di essersi costituita in quella sede chiedendo il rigetto CP_6 dell'avversa domanda. Dava altresì atto che il giudizio di I grado si era dapprima interrotto per il decesso della poi riassunto, e che successivamente si era di nuovo interrotto perché la società CP_5
era stata cancellata dal registro delle imprese sicché essa appellante aveva stavolta riassunto CP_6 il giudizio nei confronti degli ex soci della stessa, vale a dire gli attuali appellati Deduceva CP_1 poi la che i si erano costituiti eccependo il suo difetto di legittimazione ai fini della Pt_1 CP_1 riassunzione e che il Tribunale di Terni, all'esito dell'istruttoria, aveva rigettato la sua domanda nel merito, rigettando altresì la domanda delle controparti.
La aveva quindi interposto appello avverso tale sentenza chiedendone la riforma sia per Pt_1 motivi di merito sia in relazione alla regolazione delle spese fatta dal Tribunale.
Si erano costituiti anche i contestando tutto quanto dedotto dalla e chiedendo il CP_1 Pt_1 rigetto dell'appello con integrale conferma della sentenza di I grado.
La causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 25/2/21 e poi, stante il carico del ruolo, per i medesimi incombenti al 6/4/23: all'esito di tale udienza però il procuratore di parte appellante dava atto dell'intervenuto decesso della ed il Collegio, con ordinanza in data Pt_1
27/4/23, dichiarava pertanto l'interruzione del giudizio. Nessuna parte lo ha in seguito riassunto o proseguito sicché, essendo decorso il termine previsto dall'art.305 cpc, dovrà dichiararsi l'estinzione del procedimento.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il Collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c. (vedi in tal senso, tra le altre, Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.” o anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
Letto infine l'art.310, comma 4, cpc “Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- Letto l'art.305 cpc dichiara l'estinzione del giudizio;
- Compensa integralmente fra le parti le spese processuali di cui al presente grado di giudizio.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 11/12/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)