Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 1
La morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva o passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, si impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (ancorché manchi, per alcuni, come nella specie, una successione nel diritto posto a fondamento del rapporto sostanziale controverso), da operarsi anche "officio iudicis", a prescindere, cioè, da qualsivoglia sollecitazione delle parti in tal senso. Ne consegue che, qualora la relativa ordinanza non risulti emessa nei confronti di tutti gli eredi, il procedimento d'appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in sede di giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/06/2002, n. 8862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8862 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO COLARUSSO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GI OM, quale avente causa a titolo particolare di GI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SIMONE DE SAINT BON 42, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MIGLINO, che lo difende unitamente all'avvocato ARNALDO MIGLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM IL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GORIZIA 14, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO SANCI, difesa dall'avvocato FRANCESCO OCCHINEGRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
GI TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 330/99 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 07/09/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/03/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Roccadaspide, su ricorso per denunzia di nuova opera proposto da DE MO, sospendeva, con provvedimento del 18 ottobre 1980, l'esecuzione delle opere intraprese dagli aventi causa di costei e confinanti NA GL e TO IA, per violazione delle distanze previste dal regolamento edilizio comunale e dal contratto di compravendita, stipulato tra le stesse parti il 5 settembre 1965 per atto del notaio Giovanni Mottola. Per l'esame del merito la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di Salerno, competente per valore, ad istanza della MO con distinti atti per ciascuna delle controparti, con i quali, oltre alla demolizione delle opere, la predetta chiedeva la costruzione di un muro di cinta secondo i patti contrattuali ed il risarcimento dei danni.
Costituitisi, i convenuti instavano per il rigetto della domanda attorea, eccependo che l'opera era già completa all'epoca del ricorso, che si trattava comunque non di nuova opera ma di rifacimento di strutture già esistenti senza aumento di volumetria e che la MO aveva in ogni caso tacitamente acconsentito ai lavori, avendo permesso il transito dei materiali sulla sua proprietà. Spiegavano altresì domanda riconvenzionale per i danni cagionati dalla disposta sospensione dei lavori.
Riuniti i giudizi per evidenti ragioni di connessione ed espletata consulenza tecnica d'ufficio il Tribunale, sulle conclusioni delle parti rassegnate all'udienza del 18.12.1986, con sentenza 21.4- 29.11.94, disattese le istanze istruttorie dei convenuti, accoglieva per quanto di ragione la domanda attorea condannando gli stessi alla demolizione delle opere specificate dalla CTU ed illustrate nella allegata planimetria, nonché alla demolizione del muro costruito in lato nord fino all'altezza di un metro e mezzo con la costruzione per ulteriori metri 1,50 di una recinzione con rete metallica sino a tre metri dal suolo.
Rigettava conseguentemente quel giudice la riconvenzionale dei convenuti e l'ulteriore domanda di danni proposta dall'attrice e condannava il IA e la GL in solido, al pagamento delle spese della consulenza tecnica e di quelle processuali. Proposto gravame, dinanzi alla Corte d'appello di Salerno, da IA CO quale avente causa, a titolo particolare, di IA TO (deceduto il 19 aprile 1994) per aver acquistato dal predetto con atto per notar Malinconico del 21.10.1986, trascritto il successivo 14 novembre, l'immobile di cui alla vertenza, si costituiva la MO che pregiudizialmente in rito eccepiva la necessità di integrazione del contraddittorio, dovendo il giudizio proseguire anche nei confronti degli eredi dell'originario convenuto quali successori a titolo universale, e proponeva a sua volta appello incidentale sulle spese.
Con ordinanza del 20 maggio 1997 la Corte partenopea, ritenuto necessario rendere integro il contraddittorio, rimetteva la causa sul ruolo per l'udienza del 21 ottobre 1997, prefissando termine fino al 31 luglio dello stesso anno per la notifica dell'atto di appello all'originario convenuto IA TO.
A seguito della notificazione dell'atto ad istanza di IA CO nei termini e secondo le modalità indicate nell'ordinanza nessuno si costituiva, tal che, con sentenza del 17.6-7.9.99 la Corte dichiarava inammissibili sia l'appello principale che quello incidentale e condannava IA CO alle spese del grado in favore della MO.
Motivava quel giudice, per quel che interessa in questa sede, la statuita inammissibilità dell'appello principale ai sensi dell'art. 331 cpc, non risultando essere stata eseguita la disposta integrazione del contraddittorio.
Invero l'appellante IA CO aveva notificato l'atto d'integrazione del contraddittorio al convenuto nel pregresso grado, IA CO, presso il procuratore costituito, nonostante fosse a conoscenza, per averla egli stesso reso nota nell'atto di appello, della morte di tale parte, avvenuta il 19 aprile 1994, cioè prima della pubblicazione della sentenza di primo grado.
Richiamando Cass. S.U. (sentenza n. 11394 del 1996), ritenuta applicabile alla fattispecie esaminata, riteneva il giudice del gravame di merito l'integrazione così avvenuta del tutto inesistente in quanto, se la dichiarazione della morte della parte convenuta in primo grado, in quanto proveniente da soggetto non legittimato, non aveva avuto ne avrebbe potuto avere alcun effetto interruttivo sul processo d'appello, non poteva però restare senza alcuna conseguenza la conoscenza che di tale evento potevano averne avuto le parti. Dopo la pubblicazione della sentenza, infatti, riprendeva vigore il principio secondo il quale il processo deve essere instaurato da soggetti reali contro soggetti reali, per cui assumeva rilievo il dovere della parte di conoscere le condizioni di colui con il quale intendeva contrarre il rapporto processuale.
Conseguentemente anche l'atto di integrazione del contraddittorio, per raggiungere l'effetto di garantire la difesa della parte interessata, andava notificato personalmente agli eredi o, quanto meno, in uno dei modi indicati dal comma 2 dell'art. 303 cpc o dal secondo comma dell'art. 330 stesso codice.
In ogni caso, aggiungeva la Corte distrettuale, la notificazione dell'atto d'integrazione, come eseguita dall'appellante, era comunque inesistente per violazione dell'art. 141 cpc comma 4 risultando, infatti, l'atto notificato al domicilio eletto a mani dell'avvocato Franco Miglino che cumulava in sè la qualità di procuratore domiciliatario del defunto IA TO con quella di procuratore domiciliatario della parte istante IA CO, a richiesta dello stesso.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, CO IA, quale avente causa a titolo particolare di IA TO.
Resiste con controricorso DE MO, che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un'unica censura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È stata disposta la riunione dei due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Con il primo motivo di ricorso si deduce, in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 300, 303,
330 e 331 stesso codice.
Osserva il ricorrente reputando i principi enunciati dalla Corte salernitana come "non appartenenti all'ordinamento", che secondo l'insegnamento del giudice di legittimità l'ipotesi della morte della parte costituita è regolata dall'art. 300 cpc alla stregua del quale solo il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo è legittimato a dichiararlo, con la conseguenza che - se la parte muore durante il giudizio di primo grado o nelle more tra l'assegnazione della causa a decisione e la pubblicazione della sentenza di primo grado, senza che tale evento venga dichiarato, il giudizio di appello si svolge validamente nei confronti del defunto, processualmente considerato tuttora in vita.
Si verifica così il fenomeno dell'ultrattività della procura alle liti nei successivi gradi del giudizio, sicché è validamente effettuata la notifica dell'impugnazione presso il procuratore del defunto anche se si sia avuta "aliunde" la conoscenza dell'avvenuto decesso.
Ne consegue, ad avviso del ricorrente, che l'avv.to Maglino era ben legittimato a ricevere la notifica dell'atto integrativo del contraddittorio nei confronti di IA CO, la cui morte non era stata mai dichiarata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 330 cpc. Ne era esatto ritenere che tale notifica avrebbe dovuto essere effettuata "quanto meno" ai sensi del comma 2 dell'art. 303 o del comma secondo dell'art. 330 cpc, perché le fattispecie contemplate in tali norme riguardano casi in cui NON si verifica il fenomeno dell'ultrattività della procura (il secondo comma dell'art. 303 cpc si applica quando la morte della parte è stata dichiarata, mentre il secondo comma dell'art. 330 stesso codice ha carattere eccezionale e quindi suscettibile di applicazione solo nell'ipotesi specifica di morte della parte dopo la notifica della sentenza).
Osserva il Collegio che la gravata sentenza va annullata per ragioni però diverse da quelle enunciate dal ricorrente.
E "jus receptum" che nel caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado la sua legittimazione attiva e passiva si trasmette ai suoi eredi, i quali, succedendo al soggetto originario, vengono a trovarsi, per tutta la durata del giudizio, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali che, a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, impone in fase di appello l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi anche quando manchi la successione nel diritto posto a fondamento del rapporto sostanziale controverso ed è onere del giudice procedere - anche d'ufficio, a prescindere da qualsiasi sollecitazione delle parti in tal senso - alla verifica dell'integrità del contraddittorio versandosi, qualora l'ordinanza relativa non sia stata emessa nei confronti di tutti gli eredi in ipotesi di nullità assoluta, in questa sede di cassazione rilevabile anche d'ufficio, sia del procedimento d'appello sia della sentenza impugnata. Sentenza che deve essere cassata con rinvio allo stesso giudice di secondo grado affinché provveda preliminarmente all'applicazione della disciplina di cui all'art. 331 cpc (cfr., tra le tante, Cass. n. 1897/75, n. 674/77, n. 5023/77, n. 2595/78, n. 6082/78, n. 3178/79, n. 3504/79, n. 3863/80, n. 5231/80, n. 1632/81, n. 790/81, n. 1707/82, n. 2827/82, n. 1824/84, n. 1463/83, n. 6942/88, n. 8492/96, n. 8356/98, n. 13393/2000). Ebbene, nella fattispecie che ne occupa, la Corte salernitana, anziché disporre - una volta che risultava palese, dalle stesse dichiarazioni di IA CO nell'atto di appello, che una delle parti originarie convenute in prime cure, IA TO, era deceduta il 19 aprile 1994, prima della pronuncia della sentenza di primo grado e in presenza della sollecitazione in tal senso della stessa MO DE, attrice in prime cure - la integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi del defunto, con ordinanza del 20 maggio 1997 ha prescritto, "al fine di rendere integro il contraddittorio", che l'atto di appello venisse notificato all'originario convenuto IA TO, presso il suo procuratore costituito.
E poiché ad istanza di IA CO la notificazione dell'atto di appello era stata eseguita nei termini e secondo le modalità di cui all'ordinanza in questione, anziché disporre che il contraddittorio venisse integrato nei confronti degli eredi della parte defunta, così correggendo l'erronea prescrizione contenuta nella richiamata ordinanza del 20.5.97, ha ritenuto l'integrazione, eseguita secondo le originarie disposizioni, del tutto inesistente addebitando al IA CO la mancata notifica dell'atto agli eredi, posto che era nella cognizione del predetto la nuova situazione processuale venuta a crearsi con la morte dell'originario convenuto. Ritiene il Collegio che a tale omissione del giudice del gravame di merito, che ha comportato nei confronti dell'attuale ricorrente la declaratoria di inammissibilità dell'appello e che invece è causa, sulla scorta della richiamata, consolidata, giurisprudenza di legittimità, di nullità assoluta sia del procedimento d'appello sia della sentenza impugnata, debba ripararsi in questa sede cassando tale pronuncia, con rinvio della causa alla stessa Corte d'appello di Salerno affinché disponga, ex art. 331 cpc, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi di IA TO. Restando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale, va demandato al giudice del rinvio il regolamento delle spese anche di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie per quanto di ragione il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri nonché il ricorso incidentale, cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questo grado, alla Corte d'appello di Salerno.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2002