Cass. civ., sez. II, sentenza 19/06/2002, n. 8862
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Sentenza 19 giugno 2002

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La morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado comporta la trasmissione della sua legittimazione processuale (attiva o passiva) agli eredi, i quali, nel succederle, vengono a trovarsi, per tutta la durata del procedimento, nella posizione di litisconsorti necessari per ragioni processuali (indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale), sicché, in fase di appello, si impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ciascuno di essi (ancorché manchi, per alcuni, come nella specie, una successione nel diritto posto a fondamento del rapporto sostanziale controverso), da operarsi anche "officio iudicis", a prescindere, cioè, da qualsivoglia sollecitazione delle parti in tal senso. Ne consegue che, qualora la relativa ordinanza non risulti emessa nei confronti di tutti gli eredi, il procedimento d'appello e la sentenza che lo definisce sono affetti da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in sede di giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 19/06/2002, n. 8862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8862
    Data del deposito : 19 giugno 2002

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