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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4500 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14774/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/4/24, rimessa al Collegio all'udienza di prima comparizione e trattazione del 21/5/25, discussa nella Camera di Consiglio del 28/5/25 promossa
DA
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA CARLO PORTA N. 9 20042 PESSANO CON BORNAGO ITALIA
codice fiscale C.F._1
con l'avv. DE STEFANO GRIGIS FILIPPO MARIA come da procura in atti;
parte ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nata in FEDERAZIONE RUSSA il 31/08/1982 pagina 1 di 5 Residente VIA CARLO PORTA N. 9 20042 PESSANO CON BORNAGO ITALIA
codice fiscale C.F._2
parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10/5/24
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-Pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebita alla moglie;
-decorso il termine di procedibilità, pronunciare il divorzio;
-refusione delle spese di lite
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Pessano Co Bornago il 1/10/10 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civle del Comune medesimo, anno 2010, n. 7, parte I).
Dal matrimonio è nato il [...].. Persona_1
Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. e ss. depositato in data 18/4/24 il ricorrente ha chiesto al
Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie;
pagina 2 di 5 nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 21/5/25, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta.
Ha, poi, sentito il ricorrente che ha dichiarato: “mia moglie è andata via dell'Italia ad aprile maggio del 2021 e non è più tornata. Ricordo che ha accompagnato la di lei madre in Russia, che ha sempre vissuto con noi, dicendomi che sarebbe rientrata. Io avevo prenotato già le vacanze estive ed avevo comprato i biglietti per la Croazia. Poco dopo la madre è morta e quindi mi ha detto che s sarebbe trattenuta in Russia ancora un po'. Avevamo concordato che lei sarebbe rientrata e io avevo fatto i biglietti per lei e per ma non sono tornati. Confermo per il resto il contenuto del ricorso. Più Per_1
volte io le ho chiesto di tornare ma lei accampa sempre scuse. Lei è conoscenza del giudizio e lei mi dice che io non la sto aspettando. A volte mi dice che tornerebbe ma ha paura di essere arrestata in quanto io ho fatto denuncia di sottrazione di minori. Io non più visto mio figlio, solo qualche video chiamata. mi dice che sta giocando e si interrompe presto la telefonata. Ho fatto il Per_2
procedimento di mediazione avanti le autorità russe ma si è concluso negativamente. Non ho attivato
l'Aja in quanto il Ministero della Giustizia mi ha scritto che in presenza di una denuncia a carico della madre le Autorità russe non consentono il rientro del minore.”
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di separazione e di addebito alla convenuta.
Ha precisato di non aver svolto domande in punto responsabilità genitoriale difettando la giurisdizione del Giudice italiano.
Ha discusso oralmente e ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
pagina 3 di 5 Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento
UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità diversa, italiana il ricorrente e russa la convenuta,, è in Italia l'ultima residenza abituale degli stessi e dove il ricorrente risiede ancora.
E', altresì, applicabile la legge italiana, in mancanza di accordo tra le parti, ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le risultanze della documentazione in atti, la volontà manifestata dalla ricorrente di porre termine alla convivenza coniugale nonché il carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
L'addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione alla moglie è fondata.
Dalle allegazioni contenute in atti e dalla documentazione prodotta -circostanze confermate dalle dichiarazioni rese dal ricorrente sentito dal Giudice delegato alla prima udienza di comparizione ex art
473 bis. 21 c.p.c.- risulta che la convenuta si è allontanata dalla casa familiare dal mese di aprile- maggio del 2021 portando con sé, contro la volontà del ricorrente, il figlio minore.
L'allontanamento è stato, dapprima, giustificato con la necessità di accompagnare la madre, poi di trattenersi in Russia causa dell'improvviso decesso della medesima e successivamente, dalla volontà di non far rientro in Italia, anche per paura di essere arrestata avendola il coniuge denunciata per sottrazione di minore.
E', dunque, evidente che la moglie ha violato il dovere di assistenza materiale e morale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione di cui all'art. 143 c.c..
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
pagina 4 di 5 Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi, con addebito alla moglie ex art. 151 c. 2 c.c.;
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pessano Con Bornago per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge;
3) spese di lite al definitivo;
4) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b).
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. est.
dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/4/24, rimessa al Collegio all'udienza di prima comparizione e trattazione del 21/5/25, discussa nella Camera di Consiglio del 28/5/25 promossa
DA
Parte_1
nato a [...] il [...]
Residente VIA CARLO PORTA N. 9 20042 PESSANO CON BORNAGO ITALIA
codice fiscale C.F._1
con l'avv. DE STEFANO GRIGIS FILIPPO MARIA come da procura in atti;
parte ricorrente
nei confronti di
Controparte_1
Nata in FEDERAZIONE RUSSA il 31/08/1982 pagina 1 di 5 Residente VIA CARLO PORTA N. 9 20042 PESSANO CON BORNAGO ITALIA
codice fiscale C.F._2
parte convenuta contumace
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 10/5/24
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
-Pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebita alla moglie;
-decorso il termine di procedibilità, pronunciare il divorzio;
-refusione delle spese di lite
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile nel Parte_1 Controparte_1
Comune di Pessano Co Bornago il 1/10/10 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civle del Comune medesimo, anno 2010, n. 7, parte I).
Dal matrimonio è nato il [...].. Persona_1
Con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis 49 c.p.c. e ss. depositato in data 18/4/24 il ricorrente ha chiesto al
Tribunale adito di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito alla moglie;
pagina 2 di 5 nell'eventuale continua e ininterrotta mancata convivenza e decorsi i termini di legge, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione delle parti, tenutasi in data 21/5/25, il Giudice delegato, verificata la regolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio, ha dichiarato la contumacia della parte convenuta.
Ha, poi, sentito il ricorrente che ha dichiarato: “mia moglie è andata via dell'Italia ad aprile maggio del 2021 e non è più tornata. Ricordo che ha accompagnato la di lei madre in Russia, che ha sempre vissuto con noi, dicendomi che sarebbe rientrata. Io avevo prenotato già le vacanze estive ed avevo comprato i biglietti per la Croazia. Poco dopo la madre è morta e quindi mi ha detto che s sarebbe trattenuta in Russia ancora un po'. Avevamo concordato che lei sarebbe rientrata e io avevo fatto i biglietti per lei e per ma non sono tornati. Confermo per il resto il contenuto del ricorso. Più Per_1
volte io le ho chiesto di tornare ma lei accampa sempre scuse. Lei è conoscenza del giudizio e lei mi dice che io non la sto aspettando. A volte mi dice che tornerebbe ma ha paura di essere arrestata in quanto io ho fatto denuncia di sottrazione di minori. Io non più visto mio figlio, solo qualche video chiamata. mi dice che sta giocando e si interrompe presto la telefonata. Ho fatto il Per_2
procedimento di mediazione avanti le autorità russe ma si è concluso negativamente. Non ho attivato
l'Aja in quanto il Ministero della Giustizia mi ha scritto che in presenza di una denuncia a carico della madre le Autorità russe non consentono il rientro del minore.”
Il difensore di parte ricorrente ha insistito nella domanda di separazione e di addebito alla convenuta.
Ha precisato di non aver svolto domande in punto responsabilità genitoriale difettando la giurisdizione del Giudice italiano.
Ha discusso oralmente e ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione
All'esito della discussione, il Giudice delegato ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Considerato in diritto
Sulla giurisdizione e legge applicabile
pagina 3 di 5 Osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 del Regolamento
UE 1111/2019, atteso che, avendo i coniugi nazionalità diversa, italiana il ricorrente e russa la convenuta,, è in Italia l'ultima residenza abituale degli stessi e dove il ricorrente risiede ancora.
E', altresì, applicabile la legge italiana, in mancanza di accordo tra le parti, ex art. 8 lett. d) del regolamento UE n. 1259/2010, in quanto legge dello Stato in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
La domanda di separazione
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Le risultanze della documentazione in atti, la volontà manifestata dalla ricorrente di porre termine alla convivenza coniugale nonché il carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
L'addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione alla moglie è fondata.
Dalle allegazioni contenute in atti e dalla documentazione prodotta -circostanze confermate dalle dichiarazioni rese dal ricorrente sentito dal Giudice delegato alla prima udienza di comparizione ex art
473 bis. 21 c.p.c.- risulta che la convenuta si è allontanata dalla casa familiare dal mese di aprile- maggio del 2021 portando con sé, contro la volontà del ricorrente, il figlio minore.
L'allontanamento è stato, dapprima, giustificato con la necessità di accompagnare la madre, poi di trattenersi in Russia causa dell'improvviso decesso della medesima e successivamente, dalla volontà di non far rientro in Italia, anche per paura di essere arrestata avendola il coniuge denunciata per sottrazione di minore.
E', dunque, evidente che la moglie ha violato il dovere di assistenza materiale e morale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione di cui all'art. 143 c.c..
La causa va rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
pagina 4 di 5 Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale, ex art. 151 comma 1° c.c., dei coniugi, con addebito alla moglie ex art. 151 c. 2 c.c.;
2) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pessano Con Bornago per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge;
3) spese di lite al definitivo;
4) Rimette con separata ordinanza la causa sul ruolo per la pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c. e della Legge 898/70 e successive modifiche art. 3 n.2) lettera b).
Si comunichi
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 28 maggio 2025
Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosmai
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