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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 5564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5564 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 5394/2024
TRA
difeso dagli avv.ti. SPENA FRANCESCO e GIOVANNI Parte_1
RICORRENTE
E
difesa dall'avv. LANZETTA ALESSANDRA;
Controparte_1
difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN CP_2
difeso dall'avv. LIGUORI CARLO MARIA CP_3
CONVENUTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 05/03/24 il ricorrente impugna l'iscrizione ipotecaria sull'immobile sito in Bacoli, in Via Giovenale n. 22, Codice Catastale: -
A/07, Catasto: - Fabbricati, Foglio: - 0007, Particella: - 00385,
Subalterno: - 0001, comunicatagli in data 07/12/23 per l'importo complessivo di (€ 67592,20, recte:) € 34431,35, comprensivo delle spese di iscrizione e cancellazione ipotecaria pari a € 635,25, che scaturirebbe da
15 cartelle di pagamento relative a differenti tributi, contravvenzioni, sanzioni, contributi e premi . CP_2 CP_3
Il credito deriva da diversi titoli, parte dei quali avente natura previdenziale.
In particolare, per quanto in questa sede rileva, il ricorrente impugna i seguenti titoli:
- Cartella n. 07120170067845957000 relativa a rate premio e CP_3 sanzioni, che si assume notificata in data 23.08.2017 per l'importo di €
231,36;
- Cartella n. 07120180000614927000 relativa a rate premio CP_4 sanzioni, che si assume notificata in data 22.01.2018 per l'importo di €
1 225,22;
- Avviso di addebito n. 37120160006952603000 per contributi, somme aggiuntive e sanzioni , che si assume notificato in data 11.05.2016 CP_2 per l'importo di € 2.746,06;
- Avviso di addebito n. 37120160018015353000 per contributi, somme aggiuntive e Sanzioni , che si assume notificato in data 18.11.2016 CP_2 per l'importo di € 2.720,25;
- Avviso di addebito n. 37120170009584478000 per contributi, somme aggiuntive e sanzioni , che si assume notificato in data 29.09.2017 CP_2 per l'importo di € 5.464,06;
- Avviso di addebito n. 37120180004477246000 per contributi, somme aggiuntive e sanzioni , che si assume notificato in data 17.06.2018 CP_2 per l'importo di € 4.115,16.
L'importo totale di tali titoli è pertanto pari a € 15502,11, cui si fa infatti espresso riferimento a pag. 5 del ricorso.
Deve osservarsi che il ricorrente non menziona altri titoli pure di natura previdenziale, che pertanto restano fuori dell'oggetto della decisione.
Il ricorrente lamenta:
1) l'omessa notifica dell'avviso preventivo ai sensi del comma 2 bis dell'art. 77 d.p.r. 29/09/73 n. 602;
2) la prescrizione quinquennale del credito di € 15502,11;
3) conseguentemente il mancato superamento della soglia per l'iscrizione ipotecaria atteso che «il presunto credito in virtù del quale è stata iscritta l'ipoteca ammonterebbe a € 18929,24».
Tutti i convenuti si costituiscono eccependo la tardività del ricorso, sia per le eccezioni formali, ritenendo applicarsi il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c., sia per quelle di merito essendo trascorsi oltre 40 giorni dalla notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
L' eccepisce inoltre la propria carenza di Controparte_5 legittimazione passiva sul merito della pretesa e sulle notifiche degli avvisi di addebito.
Per le cartelle eccepisce la regolarità della notifica. CP_3
Rileva inoltre di aver interrotto la prescrizione con riferimento a tutti i titoli impugnati come da comunicazioni che deposita.
L' eccepisce la regolarità delle comunicazioni degli avvisi di CP_2 addebito, come da documentazione che deposita.
L' ritiene l'eccezione di prescrizione infondata. CP_3
***
2 Il ricorso è infondato.
L'Art. 77 d.p.r. 29/09/73 n. 602 stabilisce:
«1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore
e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede.
1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, ((anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,)), purché
l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro.
2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione.
2-bis. L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1».
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-decies) che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non può iscrivere
l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede è inferiore complessivamente a:
1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
2) ottomila euro, negli altri casi».
In proposito, la Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 6844 del 14/03/2024 ha chiarito che l'impugnazione dell'iscrizione ipotecaria e del fermo di beni
3 mobili registrati non può essere ricondotta nella categoria delle opposizioni ex art. 617 c.p.c., trattandosi di ordinaria azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo o di iscrivere l'ipoteca, sia nel caso in cui l'accertamento si estenda al merito della pretesa creditoria, sia che riguardi l'esistenza del diritto dell'agente di procedere alla iscrizione, sia che si contesti l'iscrizione di fermo o di ipoteca sotto il profilo della regolarità formale dell'atto, con la conseguenza che la sentenza resa all'esito del giudizio è impugnabile con l'appello e non col ricorso per cassazione. Negli stessi sensi Sez. 3, Sentenza n. 25745 del 22/12/2015, secondo cui l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 si pone come procedura alternativa all'esecuzione forzata, sicché la contestazione del diritto dell'esattore ad iscrivere l'ipoteca assume le forme di un'azione di accertamento negativo, svincolata dagli schemi delle opposizioni esecutive e sottratta, anche quando risulti affidata a motivi formali, al termine decadenziale ex art. 617 c.p.c.
Tuttavia, ciò non deve indurre in errore circa l'oggetto dell'impugnazione cui non è applicabile l'art. 617 c.p.c. (e l'art. 24 d.lgs 46/1999). La comunicazione di iscrizione ipotecaria, infatti, non vale certo a rimettere in termini la parte che non abbia impugnato tempestivamente i titoli sottostanti l'iscrizione in base alla normativa che regola tali impugnative.
Sicché, se è vero che astrattamente la parte può, impugnando l'iscrizione, proporre altresì un accertamento negativo nel merito della pretesa creditoria, è pur sempre necessario che non sia incorsa in decadenze relativamente alle censure proponibili in relazione ai titoli sottostanti.
Tanto premesso, l'eccezione esaminabile in questa sede, relativa alla Con violazione del comma 2bis d.p.r. 602/1973, è infondata, avendo l' provato la avvenuta comunicazione, in data 17/02/20 e in data 03/11/22, del preavviso previsto dalla norma a mezzo PEC all'indirizzo risultante dal registro INI-PEC.
***
In relazione ai titoli sottostanti e alle eccezioni che dovevano formare oggetto di opposizione (formale o di merito), operano due diversi termini.
In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è
4 applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie, e non l'art. 24 del medesimo decreto che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata. Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro il termine perentorio di venti giorni (termine elevato rispetto all'originario termine di cinque giorni dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio
2005, n. 80) previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della cartella,
e, secondo quanto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, deve ritenersi irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n.
25757 del 24/10/2008). E la cassazione ha altresì precisato che ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, il titolo esecutivo (la cui notifica determina il dies a quo del termine per l'opposizione) si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive (Cass.
Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008).
Ed al fine di distinguere le censure da farsi valere con l'opposizione agli atti esecutivi da quelle soggette al termine di quaranta giorni per l'opposizione di merito, è sufficiente ricordare che i vizi formali non determinano il venir meno dell'obbligazione, bensì unicamente la caducazione dello specifico titolo con cui la pretesa è stata azionata, ferma restando la facoltà per l'ente creditore – ed ovviamente a condizione che nelle more non si siano verificate ulteriori cause estintive, quali ad esempio la prescrizione - di avvalersi delle forme ordinarie per la realizzazione del medesimo credito (ad esempio nel caso di decadenza per mancata iscrizione a ruolo delle somme nel termine ex art. 25 d.lgs.
46/99), ovvero, quando ciò sia ancora possibile, di rinnovare la formazione o la notifica del ruolo esattoriale o dell'avviso di addebito. Viceversa, le ragioni di merito incidono direttamente, a monte, sull'obbligazione stessa, nel senso della sua inesistenza (per non essere a monte il soggetto tenuto al versamento dei contributi richiesti) di una sua modifica (es. pagamento parziale) od estinzione (prescrizione, pagamento integrale).
5 In particolare, la nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo determina (in relazione al profilo considerato) la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 6448 del 23/04/2003). Ed infatti, con l'opposizione agli atti esecutivi possono essere contestati: a) i vizi formali degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto;
b) i vizi della loro notifica;
c) i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, ed in tal caso il termine per impugnare decorre da quando l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15036 del 27 novembre 2001). Negli stessi sensi, la SC ha chiarito che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 10099 del 30/04/2009).
Stante l'assoluto consolidarsi dei principi sopra richiamati, la piana applicazione degli stessi viene oggi affidata alla Sezione Sesta della
Cassazione, che ha così avuto modo di rilevare come in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, sia possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione (Cass. Sez. 6
- L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015).
Inoltre, quanto al merito della pretesa portata nel titolo, il quinto comma dell'art. 24 d.lgs. 26/02/99 n. 46 stabilisce: «contro l'iscrizione a ruolo
6 il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore».
E, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente nelle note di trattazione scritta, per il dies a quo dei termini di venti e quaranta giorni, non può che farsi riferimento al primo atto con il quale il debitore viene a conoscenza dell'esistenza dell'atto, quale ad esempio, la data di notifica dell'intimazione di pagamento, o, come nel caso di specie (anche a voler prescindere dagli atti prodromici), quantomeno la data di notifica della comunicazione di iscrizione ipotecaria.
Sicché, tenuto conto che, anche a prescindere dalla notifica dei titoli, certamente il primo atto con cui il debitore è certamente, per sua stessa ammissione, venuto a conoscenza del credito, è stato notificato in data
07/12/23 laddove il ricorso è stato depositato solo in data 05/03/24, pertanto oltre entrambi i termini di 20 e 40 giorni, ne conseguirebbe la decadenza della parte dalla proposizione di tutte le censure, formali e di merito, che avrebbero potuto essere mosse avverso i titoli ed il merito delle pretese. Ma nella specie, deve rilevarsi come la parte non proponga alcuna eccezione di tal genere, fatta eccezione per quella di prescrizione che tuttavia ben può essere esaminata in questa sede.
Ed infatti, tenuto conto che i fatti estintivi dell'obbligazione successivi alla formazione dei titoli ben possono essere fatti valere in questa sede, la notifica degli stessi (che di per sé sarebbe irrilevante ai fini dell'eccezione formale di decadenza), torna astrattamente rilevante per attribuire alla comunicazione dell'avviso valenza interruttiva del relativo termine quinquennale. Con L' evidenzia quanto segue:
«1) la cartella n. 07120170067845957000 (rate premio 2016 e 2017) è CP_3 stata regolarmente notificata all'odierno attore in data 23/08/2017 a mezzo pec (CFR RICEVUTA PEC).
...
A detta notifica sono seguiti i seguenti
Atti interruttivi:
• in data 15/02/2019* Sollecito procedurale n.07120199007641555000
• 28/09/2019 07120199039355767000 Avviso di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC)
• 17/02/2020 07176202000000906000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR RICEVUTA PEC)
• 18/02/2022* 07120229000834106000 Avvisi di Intimazione
7 • 03/03/2022 07120229002851903000 Avvisi di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC)
• 03/11/2022 07176202200008837000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR. ALL RICEVUTA PEC).
2) La cartella n.07120180000614927000 (rate premio è stata CP_7 regolarmente notificata all'odierno attore in data 22/01/2018 mediante notifica a mezzo pec (CFR RICEVUTA PEC).
...
A detta notifica sono seguiti i seguenti
Atti interruttivi:
• in data 15/02/2019* Sollecito procedurale n.07120199007641555000
• 28/09/2019 07120199039355767000 Avviso di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC)
• 17/02/2020 07176202000000906000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR RICEVUTA PEC)
• 18/02/2022* 07120229000834106000 Avvisi di Intimazione
• 03/03/2022 07120229002851903000 Avvisi di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC)
• 03/11/2022 07176202200008837000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR. ALL RICEVUTA PEC).
3) L'avviso di addebito n. 37120160006952603000 ( contributi Ivs anno CP_2
2015) è stato notificato direttamente dall'Ente Impositore in data 11.5.16.
A detta notifica sono seguiti i seguenti
Atti interruttivi:
• in data 15/02/2019* Sollecito procedurale n.07120199007641555000
• 28/09/2019 07120199039355767000 Avvisi di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC.)
• 17/02/2020 07176202000000906000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR ALL.TESTO + RICEVUTA PEC.)
• 18/02/2022* 07120229000834106000 Avvisi di Intimazione
• 03/03/2022 07120229002851903000 Avvisi di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC.)
• 03/11/2022 07176202200008837000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR. ALL RICEVUTA PEC).
4) L'avviso di addebito 37120160018015353000 (Inps contributi Ivs anno
2015) è stato notificato è stato notificato direttamente dall'Ente
Impositore in data 18.11.16.
A detta notifica sono seguiti i seguenti
Atti interruttivi:
8 • in data 15/02/2019* Sollecito procedurale n.07120199007641555000
• 28/09/2019 07120199039355767000 Avvisi di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC.)
• 17/02/2020 07176202000000906000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR ALL.TESTO + RICEVUTA PEC.)
• 18/02/2022* 07120229000834106000 Avvisi di Intimazione
• 03/03/2022 07120229002851903000 Avvisi di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC.)
• 03/11/2022 07176202200008837000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR. ALL RICEVUTA PEC).
5) L'avviso di addebito n.37120170009584478000 ( contributi Ivs anno CP_2
2016) è stato notificato direttamente dall'Ente Impositore il 27.9.17.
Ad esso è seguita la notifica dei seguenti atti:
• in data 15/02/2019* Sollecito procedurale n.07120199007641555000. (MANCA)
• 28/09/2019 07120199039355767000 Avvisi di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC)
• 17/02/2020 07176202000000906000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR ALL.TESTO + RICEVUTA PEC)
• 18/02/2022* 07120229000834106000 Avvisi di Intimazione
• 03/03/2022 07120229002851903000 Avvisi di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC)
• 03/11/2022 07176202200008837000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR. ALL RICEVUTA PEC).
6) L'avviso di addebito n.37120180004477246000 ( contributi Ivs anno CP_2
2017) direttamente dall'Ente Impositore in data 17.6.18.
Ad esso è seguita la notifica dei seguenti atti:
• in data 15/02/2019* Sollecito procedurale n.07120199007641555000
• 28/09/2019 07120199039355767000 Avvisi di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC.)
• 17/02/2020 07176202000000906000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR ALL.TESTO + RICEVUTA PEC.)
• 18/02/2022* 07120229000834106000 Avvisi di Intimazione
• 03/03/2022 07120229002851903000 Avvisi di Intimazione a mezzo pec (CFR
ALL.TESTO + RICEVUTA PEC.)
• 03/11/2022 07176202200008837000 Comunicazione preventiva di ipoteca a mezzo pec (CFR ALL. RICEVUTA PEC.)
• 23/06/2023 07120239010559154000 Avvisi di Intimazione (CFR ALL.TESTO +
RICEVUTA PEC.).
Per scrupolo difensivo si evidenzia che in ragione della sospensione delle
9 attività di notifica degli atti della riscossione prevista dalle disposizioni di legge sull'emergenza sanitaria COVID19, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (DL n.18/2020, DL n. 104/2020, DL
n.125/2020 e DL n.99/2021), nessuna prescrizione può dirsi consumata ed il Con non ipotizzabile accoglimento della domanda da parte dell' vanificherebbe le prerogative ed i compiti del Concessionario.
Tutti gli atti notificati a mezzo PEC sono stati regolarmente consegnati al ricorrente presso l'indirizzo risultante dal pubblico Email_1 registro INI PEC.
Per il mittente la prova che il messaggio inviato è effettivamente pervenuto nella casella di PEC del destinatario è costituita dalla ricevuta di consegna rilasciata al mittente dal gestore della casella di posta elettronica del destinatario stesso (art. 6, 2 e 3 comma del Dpr n. 68/05).
Di conseguenza, il principio operante in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata, ex artt. 6 DPR n. 68/05 e
48, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, è, quindi, analogo
a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta. La
Corte di Cassazione ha, inoltre, reiteratamente affermato ( cfr. Cass., sent. del 07/07/2016, n. 13917 e Cassazione sent. n. 22352/2015) che la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta».
L' a sua volta rileva che gli avvisi furono debitamente comunicati in CP_2 data 11/05/16, 18/11/16, 27/09/17, 17/06/18.
Ora, risulta per tabulas che, persino a prescindere dalle date di notifica degli avvisi e delle cartelle (tutti validamente notificati ma il punto non rileva), ed anche a prescindere dagli altri atti interruttivi menzionati Con dall' (parimenti tutti validamente notificati ma anche questo punto è irrilevante), i soli due preavvisi cui si è fatto sopra riferimento, del
17/02/20 e del 03/11/22, sono idonei ad interrompere la prescrizione per tutti i crediti portati sui titoli impugnati, il più risalente dei quali è relativo all'anno 2015.
Sicché, anche a prescindere dai 311 giorni di sospensione del termine per effetto della normativa Covid, segnatamente dal 23/02/20 al 30/06/20 (129 giorni) ex art. 37 comma 2 d.l. 18/2020 conv. in l. 24/04/20 n. 27, e dal
01/01/21 al 30/06/21 (182 giorni) ex art. 11 comma 9 d.l. 31/12/20 n. 183 conv. in l. 26/02/21 n. 21, l'eccezione di prescrizione è infondata.
Il ricorso va pertanto respinto.
10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
€ 1213,00, oltre 15% spese forfetarie IVA e CPA, in favore di ciascun convenuto.
Napoli, 08/07/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
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