Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 26/06/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
RGL n. 1126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 26/06/2025 nella causa n. 1126/2024 RGL, promossa da:
, assistita dagli avv.ti CARREA SIMONE e BIAGI ALESSIO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE RESISTENTE
e
, assistita dall'avv. PLATANIA ANTONIETTA Controparte_2
PARTE RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
Premesso che:
− la ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di Parte_1 pagamento n. 00120249005439280000, notificatale in data 12.10.2024, per un totale di
3.245,66 Euro, con esclusivo riferimento all'avviso di addebito n. CP_1
30120190002858826000 avente ad oggetto somme (2.164,82 Euro) asseritamente dovute a titolo di contributi previdenziali I.V.S. e somme aggiuntive (279,88 Euro) relativamente al periodo compreso tra il 1/2016 e il 12/2016 oltre interessi di mora ed oneri di riscossione;
− a fondamento dell'opposizione ha rappresentato che l'avviso di addebito richiamato nell'intimazione di pagamento è stato annullato, in quanto la pretesa dell'Istituto
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previdenziale è stata ritenuta infondata, con sentenza del Tribunale di Alessandria n.
35/2022 (RG 133/2020), pubblicata in data 14.2.2022 e passata in giudicato;
− parte opponente ha quindi chiesto: “➢ concorrendo i gravi motivi esposti, sospendere la procedura esecutiva, ove ritenuto, anche inaudita altera parte;
➢ fissare con decreto udienza di comparizione e, all'esito della trattazione, dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o
l'infondatezza dell'intimazione di pagamento ex adverso notificata, come sopra circoscritta, per i motivi sopra espressi e qui espressamente richiamati;
➢ dichiarare l'insussistenza del diritto della , di procedere ad esecuzione forzata nei Controparte_3 confronti della ricorrente e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all e/o all a tale titolo;
➢ con vittoria di spese e CP_1 Controparte_3 onorari di giudizio, da liquidarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”;
− si sono costituiti e , chiedendo CP_1 Controparte_3 dichiararsi cessata la materia del contendere in ragione dell'intervenuto sgravio dell'avviso di addebito n. 30120190002858826000;
− l ha chiesto la compensazione delle spese legali mentre ha domandato di CP_1 CP_4 essere esclusa dalla relativa condanna;
− all'odierna udienza tutti i difensori hanno concordato sulla richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere, residuando il contrasto in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.
Ritenuto che:
− deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio in conseguenza dell'avvenuto provvedimento di sgravio in via amministrativa;
tali circostanze evidenziano il venir meno dell'interesse delle parti ad una pronuncia giudiziale, come tra l'altro richiesto nelle conclusioni;
− relativamente alle spese processuali, si osserva che la declaratoria della cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale, da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio;
− nel caso di specie, le parti resistenti hanno riconosciuto le ragioni addotte dalla parte opponente a fondamento del ricorso e l , in particolare, ha provveduto allo sgravio CP_1 dell'avviso di addebito oggetto dell'intimazione di pagamento opposta con provvedimento del 11.12.2024 (doc. 2 ), successivo all'introduzione del giudizio (deposito ricorso il CP_1
29.10.2024);
2 RGL n. 1126/2024
− pertanto, deve ritenersi che l abbia dato causa al presente giudizio e che sarebbe CP_1 verosimilmente risultato soccombente qualora si fosse giunti ad una pronuncia di merito;
− per le ragioni fin qui esposte, l va condannato alla rifusione delle spese processuali CP_1 sostenute dalla parte ricorrente, liquidate come in dispositivo;
− quanto alla posizione dell , va rilevato che la Corte di Controparte_3
Cassazione a Sezioni Unite ha recentemente chiarito che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, la disciplina dell'art. 24, D.Lgs. n. 46 del 1999, per come modificato dall'art. 4, comma 2-quater, D.L. n. 209 del 2002 (conv. con legge n. 265 del 2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022) e che nel motivare tale conclusione, è stato escluso che la legittimazione esclusiva dell'ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all'art. 39, D.Lgs. n. 112 del 1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il par. 12.3 della parte motiva di Cass. s.u. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre
"deve ritenersi... sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo", deve al contempo escludersi che ricorra "un'ipotesi di litisconsorzio necessario", atteso che "nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (e) la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente..., soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa");
− nella specie, parte ricorrente ha convenuto in giudizio anche il concessionario, litisconsorte non necessario, per ragioni di opportunità, in quanto il medesimo ha attivato la procedura di riscossione, notificando l'intimazione di pagamento opposta, nonostante l'esistenza di una precedente sentenza favorevole alla ricorrente facente stato anche nei suoi confronti;
d'altra parte non vi è prova che il concessionario fosse stato reso edotto della pronuncia giudiziale di annullamento dell'avviso di addebito n. 30120190002858826000, resa all'esito di un giudizio a cui non aveva partecipato, della cui riscossione è stato incaricato dall CP_1
e che non risultava, fino alla data dell'11.12.2024, sgravato;
− si ritiene pertanto che tra tali parti le spese di lite vadano compensate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 442 e 429 c.p.c., definitivamente pronunciando,
3 RGL n. 1126/2024
− dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
CP_
− condanna l al pagamento delle spese processuali sostenute da parte ricorrente, che liquida in complessivi € 900,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, e c.u. se versato, da distrarsi in favore degli avv.ti CARREA SIMONE e BIAGI
ALESSIO;
− compensa tra le parti le residue spese legali.
Alessandria, 26.6.2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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