Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 61/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott. ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 61/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
c.f. ( ), con sede legale in Torino, piazza Parte_1 P.IVA_1
San Carlo n.156, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, avv.
Ivana Granata, difesa e rappresentata dall'avv. G. Carlo Grillo ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in
Reggio Calabria, via Castello, n. 5
Appellante
nei confronti di
, C.F. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
15.10.1973, residente in Gioia Tauro (RC), in via Giotto snc, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Saccomanno e dall'avv. Davide Vigna, elettivamente domiciliato nello studio del primo sito in Rosarno (RC), via Roma Traversa
Tito Speri 8
1
Appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda in primo grado
, con atto di citazione ritualmente notificato in data Controparte_1
20.10.2017, ha proposto domanda di accertamento della natura usuraria del contratto di mutuo ipotecario n. 9313875/R-M/ST20 stipulato con la
[...] in data 30.11.2005, per l'importo complessivo finanziato di € Controparte_2
106.500,00, avente durata di 20 anni variabili con pagamento di rata mensile e piano ammortamento alla francese, precisando di aver sempre proceduto regolarmente al pagamento delle rate del mutuo.
Secondo l'attore il predetto contratto era usurario ab origine per superamento del tasso soglia, sia tenuto conto dei soli interessi moratori sia della commissione di massimo scoperto sia per errata indicazione del TAEG che del TAN della corretta rata.
Ha chiesto pertanto accertarsi e dichiararsi la nullità della pattuizione relativa agli interessi e, previo ricalcolo dell'intero rapporto, la restituzione delle somme illegittimamente versate.
- Eccezione e difesa di parte convenuta
Con comparsa di costituzione e risposta datata 23.01.2018, la
[...] ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda e CP_2
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la sua infondatezza nel merito, rappresentando la correttezza dell'operato dell'istituto di credito sia sotto l'aspetto dell'applicazione dei tassi di interessi concordati sia in relazione alla rata fissata ed al relativo piano di ammortamento, per il quale non poteva sussistere alcuna delle ipotesi di usura originaria per come contestata.
- Provvedimento impugnato
Con sentenza n. 10/2020, pubblicata il 3 gennaio 2020, il giudice di prime cure ha accolto la domanda dell'attore, dichiarando l'usurarietà ab origine del contratto di mutuo oggetto di causa ed accertando che l'attore ha proceduto al pagamento delle rate sino al 31 maggio 2024 rimanendo debitore della banca della somma di € 10.945,70.
Il primo giudice ha condannato altresì la alle spese di lite, determinate CP_3 in € 4.527,00 con distrazione delle spese a favore dei procuratori di parte attrice oltre alle spese della CTU pari a € 2400,00 poste a carico delle parti in solido.
- Motivi d'appello
Con atto d'appello ritualmente notificato in data 23.01.2020, la
[...]
ha impugnato la sentenza del Tribunale di Palmi, per aver CP_2
dichiarato il mutuo usurario ab origine e aver disposto il ricalcolo del mutuo senza interessi.
L'appellante evidenzia che la CTU, dopo aver constatato che il tasso soglia all'epoca vigente era pari al 5,73 % e dopo aver riscontrato che il tasso degli interessi corrispettivi era stato convenuto in misura pari al 3,80% e che quello degli interessi moratori era stato convenuto nella misura del 5,70%, ha dato atto che il tasso contrattualmente pattuito degli interessi, sia moratori sia corrispettivi, non supera il tasso-soglia d'usura (pagg. 32-33-34 bozza CTU).
L'appellante critica le conclusioni della CTU, la quale ha rilevato l'usura definita dal ctu patologica, dovuta ai flussi finanziari generati dagli interessi moratori.
Rileva che non deve essere computata la commissione di estinzione anticipata e che occorre applicare la maggiorazione nella verifica della natura usuraria degli interessi moratori.
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- Difese dell'appellato
Con comparsa di costituzione e risposta datata 23.09.2020, l'appellato eccepisce l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., non rispettando le prescrizioni di forma e contenuto dell'atto di appello, stante la carenza sotto il profilo volitivo e argomentativo.
Nel merito l'appellato sostiene la correttezza delle conclusioni della CTU, nella parte in cui che ha individuato, in relazione all'usura patologica, una pattuizione usuraria.
***
1.- Sulla violazione dell'art. 342 c.p.c.
L'eccezione, formulata dalla parte appellata, di violazione dell'art. 342 c.p.c.,
è infondata, in quanto l'atto di appello contiene una chiara individuazione dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, nonché una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un. 16/11/2017 n. 27199).
2.- Sulla natura usuraria degli interessi
1. Il ctu ha verificato che il tasso-soglia nel periodo in cui è stato stipulato il contratto per cui è causa era del 5,73% e che il TAEG convenuto era del
4.770%.
Dunque non è ravvisabile il superamento del tasso-soglia, in mancanza di inadempimento del mutuatario.
Giova precisare che l'attore ha allegato di avere corrisposto regolarmente tutte le rate: «le rate del mutuo venivano e vengono tuttora corrisposte alla banca mutuataria con estrema regolarità» (pag. 2 dell'atto di citazione primo grado).
Stessa circostanza è stata allegata dalla banca.
Quindi è pacifico che nella fattispecie in esame vi è stato esatto adempimento da parte del mutuatario.
Del resto, tale circostanza risulta anche dalla ctu. A pag. 40 il ctu fa presente che il mutuatario ha sempre fino alla data dell'ultimo pagamento provveduto a pagare puntualmente le rate.
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2. Ciò puntualizzato, il ctu ha ravvisato il superamento del tasso-soglia in tre ipotesi: a) mancato pagamento di una sola rata con conseguente attivazione da parte della banca della clausola di risoluzione del contratto dopo 30 giorni;
b) mancato pagamento di sette rate e attivazione da parte della banca della clausola di risoluzione del contratto dopo 210 giorni;
c) estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario operata fino alla 62° rata.
Nella prima ipotesi (mancato pagamento di una sola rata), si perviene ad un
TAEG pari al 61,30% (pag. 36 ctu).
Nella seconda ipotesi (mancato pagamento di sette rate e risoluzione dopo
210 giorni), il TAEG è pari al 15,968%.
Nella terza ipotesi (estinzione anticipata del mutuo da parte del mutuatario operata fino alla 62° rata), il TAEG è pari al 5,768%.
Si tratta di ipotesi che presuppongono l'inadempimento del mutuatario e l'attivazione, da parte della banca, della clausola di risoluzione del contratto.
Tanto è vero che il ctu discorre, al riguardo, di usura patologica, proprio per evidenziare tale circostanza.
Nella fattispecie in esame però non risulta alcun inadempimento del mutuatario.
Pertanto la previsione contrattuale, in relazione alla quale è stato ravvisata il superamento del tasso-soglia, non è divenuta mai operativa e consegue non può venire in rilievo al fine di applicare la norma che dispone la non debenza di interessi in caso di contratto usurario e dunque per l'accoglimento della domanda di ripetizione.
In questo può richiamarsi la pronuncia di Cass. civ., Sez. Un., n. 19597/2020, secondo cui realizzatosi l'inadempimento, rileva unicamente il tasso di fatto richiesto ed applicato al debitore inadempiente;
ciò che rileva in concreto in ipotesi di inadempimento è il tasso moratorio applicato. Ragion per cui, aggiungono le Sezioni Unite della S.C. nella predetta pronuncia, ove «il tasso applicato in concreto sia, invece, sotto soglia, esso sarà dovuto».
Quindi anche se vi è nel contratto una clausola che prevede un tasso moratorio usurario, ma in concreto, dopo l'inadempimento, viene applicato un tasso moratorio sotto soglia, non è ravvisabile violazione della normativa antiusura.
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Per completezza di disamina, si rileva che la commissione d'estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia, «non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata della effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi» (ex multis, Cass. n.
18497/2024; Cass. civ. n. 35671/2023; Cass. civ. n. 31734/2023; Cass. civ. n.
23866/2022; Cass. civ. n. 7352/2022).
3. A pag. 40 il ctu ha fatto presente che il TAEG applicato nel corso del rapporto è stato costantemente del 4,7703% e ha superato il tasso-soglia dal
1° trimestre 2010 al 2° trimestre 2011, per effetto dell'intervenuta riduzione del tasso-soglia.
Tale circostanza non determina usura, in forza del principio enunciato dalle
Sez. Un. della S.C. nel pronunciamento del 19 ottobre 2017 n. 24675, secondo cui occorre avere riguardo esclusivamente al tasso previsto in contratto ed è quindi irrilevante l'usura sopravvenuta.
Pertanto va rigettata l'originaria domanda di ripetizione proposta dall'odierno appellato.
4. Non è ravvisabile un concreto e attuale interesse all'accertamento della natura usuraria delle clausole contrattuali in relazione alle quali è stata ritenuta sussistente la natura usuraria dalla sentenza impugnata.
Ciò in quanto non vi è incertezza oggettiva in ordine ai presupposti dell'applicazione delle clausole stesse.
Non risultano contestazioni mosse dalla banca all'odierno appellante in ordine alla regolarità dell'adempimento del mutuatario. La banca non risulta avere mai formulato contestazioni all'odierno appellato circa la regolarità dei pagamenti. Quindi l'apertura della fase patologica del rapporto appare nella fattispecie in esame meramente ipotetica.
Conseguentemente non vi è interesse attuale e concreto ad una pronuncia di mero accertamento pre-inadempimento.
Pertanto l'appello va accolto e per l'effetto va rigettata l'originaria domanda dello . CP_1
3.- Spese processuali
6 Corte d'Appello
L'accoglimento dell'appello impone la nuova regolamentazione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito unitario e globale della lite.
In ragione della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, si reputa equo compensare le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Le spese della CTU, già liquidate in primo grado, vanno ripartite, nei rapporti interni tra le parti, in quote uguali, quindi in misura pari alla metà a carico di ciascuna delle parti.
p.q.m.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, disattesa ogni contraria definitivamente pronunciando sull'appello istanza, difesa ed eccezione, proposto da nei confronti di , così Parte_2 Controparte_1
provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto rigetta l'originaria domanda proposta da
; Controparte_1
- compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
- dispone la ripartizione delle spese di ctu in quote uguali tra le parti.
Reggio Calabria, 22.4. 2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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