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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 19/02/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/4035
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4035/2024 promossa da:
nata il [...] a [...] – SP/Brasile; Parte_1 [...]
nato il [...] a [...] – SP/Brasile in proprio e nella qualità di Persona_1
esercente la responsabilità genitoriale unitamente a nata il [...] a Persona_2
Curitiba PR/Brasile, per le figlie minorenni nata il [...] Persona_3
a San Paolo – SP/Brasile e nata il [...] a [...] Per_4 Persona_2
– SP/Brasile; nata il [...] a [...] Parte_2
– SP/Brasile tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fortunata CALIPARI del Foro di Reggio Calabria
(c.f. ) e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Reggio C.F._1
Calabria, via Magna Grecia n. 5 pec: come da procura in Email_1
atti; ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che i sig.ri , Parte_1
Persona_1 Persona_3 Parte_3
e sono cittadini/e italiani/e; Per
[...] Parte_2
l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Condannare parte convenuta alla rifusione delle spese processuali e dei compensi ex
D.M. 55/2014 secondo i parametri aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, oltre rimborso spese generali e C.P.A. In via istruttoria, con riserva di fruire, occorrendo, dei disposti dell'art. 281 duodecies c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] Persona_5
09.02.1885, in Italia, nel comune di Paesana (CN), figlio di e di Parte_4 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 2), il quale emigrato in Brasile non acquistava la cittadinanza brasiliana né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della
Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICA, su richiesta di , che NON RISULTA, Parte_1
fino a questa data, alcun registro di naturalizzazione in nome di , figlio di Persona_5 [...]
i di , nato in [...] il [...]” (cfr. doc. in atti n. 3). Parte_4 Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso, mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 01.02.1921 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_5 Persona_7
n. 4) e in data 26.04.1970 decedeva in Brasile;
- dall'unione coniugale tra e nasceva, in data 12.01.1926, una Persona_5 Persona_7
figlia legittima, (cfr. doc. in atti n. 5), la quale, in data 23.12.1943, contraeva matrimonio Per_8
con (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_9
- dall'unione coniugale tra (già ) e Parte_5 Per_8 Persona_9
nasceva, in data 27.09.1947, una figlia ricorrente (cfr. doc. in atti n. 7), Parte_1
la quale contraeva matrimonio in data 15.03.1967 con per poi divorziare Controparte_2
come da sentenza del 16.12.1983, divenuta definitiva il 13.02.1983 (cfr. doc. in atti n. 8);
- dalla già menzionata unione coniugale nascevano due figli, ricorrenti: in data 05.12.1971,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 9), in data 20.03.1974, Persona_1 Parte_2
(cfr. doc. in atti n.10);
- in data 14.10.2000, contraeva matrimonio con Parte_2 Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 11);
[...]
- in data 5.12.1998, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_1 Persona_2
atti n. 12) dalla cui unione coniugale nascevano due figlie, ulteriori ricorrenti: in data 04.09.2006,
(cfr. doc. in atti n. 13); in data 22.07.2011, Persona_3 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 14).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del già menzionato principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita e nel certificato di Persona_5 nascita della figlia nel quale si legge che fosse nativo dell'Italia (cfr. doc. in atti n. 2 e n. Per_8
5). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_5
nata in [...] in data [...], la quale si univa in matrimonio con Per_8 Persona_9
in data 23.12.1943 (cfr. doc. in atti n. 6).
[...]
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_5
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, potesse Per_8
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Per_8
trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi Persona_5 Parte_1
discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 [...]
Persona_1 Persona_3 Parte_3
determinando i rapporti di
[...] Parte_2
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata il [...] a [...] – SP/Brasile; nato il Per_1 Persona_1
05.12.1971 a San Paolo – SP/Brasile; le minori nata il Persona_3
04.09.2006 a San Paolo – SP/Brasile e nata il [...] Parte_3
a San Paolo – SP/Brasile; nata il [...] Parte_2
a San Paolo – SP/Brasile il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 14.2.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Tiziana De Fazio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 4035/2024 promossa da:
nata il [...] a [...] – SP/Brasile; Parte_1 [...]
nato il [...] a [...] – SP/Brasile in proprio e nella qualità di Persona_1
esercente la responsabilità genitoriale unitamente a nata il [...] a Persona_2
Curitiba PR/Brasile, per le figlie minorenni nata il [...] Persona_3
a San Paolo – SP/Brasile e nata il [...] a [...] Per_4 Persona_2
– SP/Brasile; nata il [...] a [...] Parte_2
– SP/Brasile tutti rappresentati e difesi dall'avv. Fortunata CALIPARI del Foro di Reggio Calabria
(c.f. ) e tutti elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Reggio C.F._1
Calabria, via Magna Grecia n. 5 pec: come da procura in Email_1
atti; ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “Accertare e dichiarare che i sig.ri , Parte_1
Persona_1 Persona_3 Parte_3
e sono cittadini/e italiani/e; Per
[...] Parte_2
l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Condannare parte convenuta alla rifusione delle spese processuali e dei compensi ex
D.M. 55/2014 secondo i parametri aggiornati al D.M. n. 147 del 13.08.2022, oltre rimborso spese generali e C.P.A. In via istruttoria, con riserva di fruire, occorrendo, dei disposti dell'art. 281 duodecies c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_1
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano nato in [...] Persona_5
09.02.1885, in Italia, nel comune di Paesana (CN), figlio di e di Parte_4 Persona_6
(cfr. doc. in atti n. 2), il quale emigrato in Brasile non acquistava la cittadinanza brasiliana né mai iniziava le pratiche necessarie per acquistarla e, pertanto, non rinunciava alla cittadinanza italiana, come riportato nel “Certificato Negativo di Naturalizzazione” rilasciato dall'Ufficio Stranieri della
Segreteria Nazionale di Giustizia presso il Ministero di Giustizia brasiliano, prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “CERTIFICA, su richiesta di , che NON RISULTA, Parte_1
fino a questa data, alcun registro di naturalizzazione in nome di , figlio di Persona_5 [...]
i di , nato in [...] il [...]” (cfr. doc. in atti n. 3). Parte_4 Persona_6
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_1 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso, mediante il deposito di note scritte.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani». Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano, nonostante nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- in data 01.02.1921 contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_5 Persona_7
n. 4) e in data 26.04.1970 decedeva in Brasile;
- dall'unione coniugale tra e nasceva, in data 12.01.1926, una Persona_5 Persona_7
figlia legittima, (cfr. doc. in atti n. 5), la quale, in data 23.12.1943, contraeva matrimonio Per_8
con (cfr. doc. in atti n. 6); Persona_9
- dall'unione coniugale tra (già ) e Parte_5 Per_8 Persona_9
nasceva, in data 27.09.1947, una figlia ricorrente (cfr. doc. in atti n. 7), Parte_1
la quale contraeva matrimonio in data 15.03.1967 con per poi divorziare Controparte_2
come da sentenza del 16.12.1983, divenuta definitiva il 13.02.1983 (cfr. doc. in atti n. 8);
- dalla già menzionata unione coniugale nascevano due figli, ricorrenti: in data 05.12.1971,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 9), in data 20.03.1974, Persona_1 Parte_2
(cfr. doc. in atti n.10);
- in data 14.10.2000, contraeva matrimonio con Parte_2 Persona_10
(cfr. doc. in atti n. 11);
[...]
- in data 5.12.1998, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in Persona_1 Persona_2
atti n. 12) dalla cui unione coniugale nascevano due figlie, ulteriori ricorrenti: in data 04.09.2006,
(cfr. doc. in atti n. 13); in data 22.07.2011, Persona_3 Parte_3
(cfr. doc. in atti n. 14).
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del già menzionato principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della L. n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n. 555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la
Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di Cassazione, con una sentenza a Sezioni Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo. La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita e nel certificato di Persona_5 nascita della figlia nel quale si legge che fosse nativo dell'Italia (cfr. doc. in atti n. 2 e n. Per_8
5). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza alla figlia Persona_5
nata in [...] in data [...], la quale si univa in matrimonio con Per_8 Persona_9
in data 23.12.1943 (cfr. doc. in atti n. 6).
[...]
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a causa della mancanza di una Persona_5
“successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure sanguinis, potesse Per_8
trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost..
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché figlia del cittadino italiano Per_8
trasmetteva a sua volta alla propria figlia e anche ai relativi Persona_5 Parte_1
discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, , Parte_1 [...]
Persona_1 Persona_3 Parte_3
determinando i rapporti di
[...] Parte_2
filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Tenuto conto della natura della procedura, come evidenziata dalla giurisprudenza di legittimità, e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti Parte_1
nata il [...] a [...] – SP/Brasile; nato il Per_1 Persona_1
05.12.1971 a San Paolo – SP/Brasile; le minori nata il Persona_3
04.09.2006 a San Paolo – SP/Brasile e nata il [...] Parte_3
a San Paolo – SP/Brasile; nata il [...] Parte_2
a San Paolo – SP/Brasile il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_3
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 14.2.2025.
Il giudice unico
Tiziana De Fazio