Sentenza 12 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 12/01/2023, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/01/2023
N. 00531/2023 REG.PROV.COLL.
N. 11532/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11532 del 2022, proposto da OL UO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato, costituito dal decreto della Corte di Appello di Roma relativo al procedimento iscritto al n. 52471/2017 del ruolo generale degli Affari diversi, emesso in data 03/11/2017, notificato in data 11/12/2017 (Legge Pinto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il ricorso indicato in epigrafe, ritualmente proposto, parte ricorrente chiede l’attuazione da parte del Ministero del decreto reso inter partes dalla Corte d’Appello di Roma, distinto in epigrafe, di condanna alla liquidazione dell’indennizzo per l’equa riparazione dovuta per l’eccessiva durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, lamentando la mancata esecuzione spontanea, da parte dell’amministrazione resistente, al predetto decreto divenuto definitivo in difetto di rituale e tempestiva opposizione e/o impugnazione;
Premesso che il giudizio di ottemperanza per l’attuazione del giudicato formatosi sui provvedimenti del giudice ordinario di condanna all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo è disciplinato dal combinato disposto degli artt. 112, 113, 114, c.p.a. e dell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89;
Premesso che il giudizio di ottemperanza è condizionato, in particolare, dalla sussistenza dei presupposti di legge costituiti: a) dalla produzione della copia autentica del provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza; b) dalla prova dal passaggio in giudicato del provvedimento oggetto di ottemperanza; c) dalla prova del rilascio all'amministrazione debitrice della dichiarazione prevista nell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 di validità semestrale, attestante, in particolare, la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi ancora dovuti e la modalità di riscossione prescelta, oltre la documentazione ivi prevista; d) dal trascorrere del termine di sei mesi decorrente dalla trasmissione della dichiarazione e della documentazione indicate nella precedente lett. c) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV. 16 febbraio 2021, n. 1423);
Accertato che nella specie sussistono i presupposti di legge per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamati nel capoverso precedente, avendo il ricorrente prodotto ritualmente la documentazione prevista, anche tenendo presente che il decorso del termine di sei mesi dall’invio della dichiarazione e della documentazione di cui al comma 1 dell’art. 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, assorbe, in considerazione della sua natura speciale, il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
Considerato che il Ministero intimato non si è costituito in giudizio;
Considerato che il ricorso va accolto in relazione alla richiesta di ottemperanza del decreto di liquidazione delle somme dovute a titolo di equa riparazione stante l’inadempimento ai sensi dell’art. 1173 c.c. del Ministero all’obbligazione ex lege derivante dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 e di condanna al pagamento delle documentate spese di giudizio funzionali all’ottemperanza, con conseguenziale ordine al Ministero intimato di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla notifica della presente statuizione, al puntuale ed integrale pagamento delle spettanze indicate nella decisione giurisdizionale passata in giudicato, sempre che la documentazione depositata in giudizio dalla parte istante sia ritenuta valida, completa ed esaustiva, dal Ministero;
Ritenuto di accogliere la domanda di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento, ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, individuato nella persona del “Direttore dell'Ufficio I – Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, il quale dovrà provvedere su istanza di parte, entro il successivo termine di trenta giorni, al pagamento di quanto ancora dovuto, compiendo tutti gli atti necessari, che non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando la remunerazione per la funzione commissariale nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti o del funzionario;
Ritenuto che non sussistono, invece, nel caso concreto i presupposti di legge per accogliere la domanda al pagamento della penalità di mora, proposta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quando la misura coercitiva invocata appare manifestamente iniqua in relazione all’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione della legge n. 89 del 2001 che si caratterizza per l’insorgenza di un notevole contenzioso, sotto il profilo organizzativo, sia nella fase di cognizione che
di esecuzione, concernente giudizi sostanzialmente di carattere seriale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione IV, 26 novembre 2019, n. 8051);
Ritenuto, infine, attesa la soccombenza sostanziale, di condannare l’amministrazione resistente, anche se non costituita, al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate, in considerazione della serialità delle cause decise nella medesima udienza, nell’importo indicato in dispositivo con distrazione in favore al difensore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo accoglie nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina Ministero della Giustizia di ottemperare al decreto azionato, adottando gli atti necessari nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente decisione o, se anteriore, da quella della notificazione a istanza di parte.
Nel caso di ulteriore inottemperanza, nomina quale Commissario ad acta il “Direttore dell'Ufficio I - Bilancio e adempimenti contabili della Direzione generale del bilancio e della contabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi” del Ministero della Giustizia, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’Ufficio, che provvederà in via sostitutiva entro l’ulteriore termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza a cura di parte ricorrente, senza diritto a compenso.
Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’avvocato Gennaro Orlando dichiaratosi antistatario che liquida in € 250,00, oltre Iva e c.p.a. ed altri oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Riccio, Presidente
Eleonora Monica, Consigliere
Luca Iera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Francesco Riccio |
IL SEGRETARIO