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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 02/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE
n. 1555/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 aprile 2025, ad ore 11.00 innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. BOATO in sostituzione dell'avv. PADOVANI FABIO, Controparte_1
per l'avv. Sica, il quale per l'Istituto dichiara formalmente che sia l'accertamento che CP_2
la conseguente ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione sono stati annullati con atto comunicato a controparte con raccomandata il 13.3.2025. Chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L'avv. Boato prende atto di quanto dedotto da controparte;
precisa le conclusioni come da ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso e comunque per la condanna alle spese di controparte, che ha comunque dato causa al presente contenzioso per la ragioni esposte in atti.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice, esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza allegata al verbale, chiuso ad ore 12.25.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1555/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. Controparte_1 C.F._1
- attore opponente -
con il patrocinio dell'avv. PADOVANI FABIO,
contro
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
- convenuto -
con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza del 2.4.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio in opposizione all'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
n. OI-001881145 “relativa ad atto di accertamento n.: .4500.27/09/2019.0155872 del CP_2
27/09/2019 riferito all'anno 2018” chiedendo nei confronti dell' l'accoglimento CP_2
delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Determinazione
ingiuntiva impugnata perché altrimenti essa diverrebbe titolo esecutivo legittimante
un'espropriazione forzata a danno del ricorrente, ingiusta e lesiva del suo patrimonio.
Nel merito: annullare, l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001881145 relativa ad avviso di
pagina 2 di 6 accertamento 4500.27/09/2019.0155872 del 27.09.2019, in quanto illegittima, CP_2
erronea ed infondata almeno a carico del medesimo.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed I.V.A”.
Fissata l'udienza di comparizione invitando le parti a dedurre sulla ritenuta competenza del
Tribunale di Rovigo, si è costituito l' chiedendo “che codesto Ecc.mo Tribunale CP_2
dichiari la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Mantova –
Giudice del Lavoro. Con il favore delle spese di lite”.
Accolta l'istanza cautelare sospensiva, la causa è stata discussa all'udienza del 2.4.2025,
all'esito di plurimi rinvii concessi sull'allegato esercizio da parte di del potere di CP_2
annullamento del verbale di accertamento e della correlativa ordinanza-ingiunzione in via c.d. di autotutela.
***
L'opposizione va accolta.
L'eccezione di incompetenza non è fondata, perché a norma dell'art. 6 comma 2 d.lgs.
150/2011 “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso di specie, è stato contestato alla società l'omesso versamento Controparte_3
di ritenute previdenziali ed assistenziali. Poiché la società ha sede in Bergantino (RO), e dunque nel circondario di questo Tribunale, ciò fonda la competenza di questo ufficio.
L'ordinanza-ingiunzione opposta, prodotta da entrambe le parti in giudizio, ordina all'odierno ricorrente “in qualità di legale rappresentante/responsabile della società C/O
TULLIO GIUSEPPE, RL AZIENDA TERRACIRCE XELA” il pagamento della somma di €
12.294 “come sanzione amministrativa per le violazioni accertate”.
Nell'atto di accertamento espressamente richiamato nell'ingiunzione, anch'esso prodotto da entrambe le parti in giudizio, si legge che “è emerso che [il ricorrente ], per i CP_1
pagina 3 di 6 periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le CP_2
ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione
dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”.
Dall'allegato “Prospetto inadempienze” emerge che alla società viene Controparte_3
contestato l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali riferite al periodo compreso tra il dicembre 2017 ed il luglio 2018.
Il ricorrente ha dato prova del fatto che, nel periodo considerato, egli non ricopriva la carica di legale rappresentante della società , che è ragione giustificatrice Controparte_3
l'ingiunzione di pagamento, poiché cessò dalla relativa carica nella precedente data del
15.12.2015 (doc. 3 opponente, pag. 12/14).
L'art. 2 co. 1 e 1bis d.l. 463/1983, richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, prevede che “1.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere
portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal
datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e
regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli
importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo
attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al
comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a
quattro volte l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
pagina 4 di 6 sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Poiché l'illecito contestato non può che ritenersi commesso nel momento in cui scada il termine consentito per il versamento delle ritenute, e poiché detto termine, riferito alle ritenute relative all'anno 2018, non può certo ritenersi scaduto anteriormente al
15.12.2015, ne consegue che l'odierno opponente erroneamente è stato identificato dall' come soggetto coobbligato al pagamento della sanzione in quanto legale CP_2
rappresentante della società datrice di lavoro.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione con l'annullamento della ordinanza impugnata e la condanna dell' alla rifusione delle spese, che si liquidano applicando i CP_2
valori medi delle fasi di studio e introduttiva, ritenuti congrui rispetto alla scarsa e non complessa attività svolta.
Non può invece dichiararsi cessata la materia del contendere, in assenza di accordo tra le parti, poiché, sebbene il procuratore di abbia dichiarato in udienza la circostanza del CP_2
sopravvenuto annullamento del provvedimento opposto in autotutela, della circostanza è
stata offerta prova solo attraverso l'esibizione di una stampa del portale interno dell' Pt_1
(verbale di udienza del 5.3.2025), come tale priva di valore probatorio, e non attraverso la produzione del provvedimento di annullamento adottato dall . Né può ritenersi che Pt_1
quanto dichiarato dal procuratore in udienza valga come rinuncia (non tanto agli atti del giudizio, inidonea a provocare la cessazione della materia del contendere, quanto)
all'azione, non essendo a tal fine munito dei relativi poteri (cfr. la procura allegata alla comparsa di costituzione).
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001881145 relativa ad avviso di accertamento pagina 5 di 6 4500.27/09/2019.0155872 del 27.09.2019; CP_2
2. condanna l' convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_2
264,00 per anticipazioni ed in € 1.696,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Rovigo, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 6 di 6
SEZIONE CIVILE
n. 1555/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 2 aprile 2025, ad ore 11.00 innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. BOATO in sostituzione dell'avv. PADOVANI FABIO, Controparte_1
per l'avv. Sica, il quale per l'Istituto dichiara formalmente che sia l'accertamento che CP_2
la conseguente ordinanza-ingiunzione oggetto di impugnazione sono stati annullati con atto comunicato a controparte con raccomandata il 13.3.2025. Chiede la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L'avv. Boato prende atto di quanto dedotto da controparte;
precisa le conclusioni come da ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso e comunque per la condanna alle spese di controparte, che ha comunque dato causa al presente contenzioso per la ragioni esposte in atti.
Entrambi i procuratori dichiarano di rinunciare ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice, esaurita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza allegata al verbale, chiuso ad ore 12.25.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE CIVILE DI ROVIGO
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1555/2024 R.G. promossa da:
, (C.F. Controparte_1 C.F._1
- attore opponente -
con il patrocinio dell'avv. PADOVANI FABIO,
contro
(C.F. ) CP_2 P.IVA_1
- convenuto -
con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO,
Conclusioni delle parti:
come da verbale di udienza del 2.4.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il presente giudizio in opposizione all'ordinanza-ingiunzione Controparte_1
n. OI-001881145 “relativa ad atto di accertamento n.: .4500.27/09/2019.0155872 del CP_2
27/09/2019 riferito all'anno 2018” chiedendo nei confronti dell' l'accoglimento CP_2
delle seguenti conclusioni:
“In via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Determinazione
ingiuntiva impugnata perché altrimenti essa diverrebbe titolo esecutivo legittimante
un'espropriazione forzata a danno del ricorrente, ingiusta e lesiva del suo patrimonio.
Nel merito: annullare, l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001881145 relativa ad avviso di
pagina 2 di 6 accertamento 4500.27/09/2019.0155872 del 27.09.2019, in quanto illegittima, CP_2
erronea ed infondata almeno a carico del medesimo.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed I.V.A”.
Fissata l'udienza di comparizione invitando le parti a dedurre sulla ritenuta competenza del
Tribunale di Rovigo, si è costituito l' chiedendo “che codesto Ecc.mo Tribunale CP_2
dichiari la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Mantova –
Giudice del Lavoro. Con il favore delle spese di lite”.
Accolta l'istanza cautelare sospensiva, la causa è stata discussa all'udienza del 2.4.2025,
all'esito di plurimi rinvii concessi sull'allegato esercizio da parte di del potere di CP_2
annullamento del verbale di accertamento e della correlativa ordinanza-ingiunzione in via c.d. di autotutela.
***
L'opposizione va accolta.
L'eccezione di incompetenza non è fondata, perché a norma dell'art. 6 comma 2 d.lgs.
150/2011 “L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Nel caso di specie, è stato contestato alla società l'omesso versamento Controparte_3
di ritenute previdenziali ed assistenziali. Poiché la società ha sede in Bergantino (RO), e dunque nel circondario di questo Tribunale, ciò fonda la competenza di questo ufficio.
L'ordinanza-ingiunzione opposta, prodotta da entrambe le parti in giudizio, ordina all'odierno ricorrente “in qualità di legale rappresentante/responsabile della società C/O
TULLIO GIUSEPPE, RL AZIENDA TERRACIRCE XELA” il pagamento della somma di €
12.294 “come sanzione amministrativa per le violazioni accertate”.
Nell'atto di accertamento espressamente richiamato nell'ingiunzione, anch'esso prodotto da entrambe le parti in giudizio, si legge che “è emerso che [il ricorrente ], per i CP_1
pagina 3 di 6 periodi di competenza indicati nell'allegato Prospetto inadempienze inserite in notifica violazione, che costituisce parte integrante del presente atto, non ha versato all' le CP_2
ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori, in violazione
dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come sostituito dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8”.
Dall'allegato “Prospetto inadempienze” emerge che alla società viene Controparte_3
contestato l'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali riferite al periodo compreso tra il dicembre 2017 ed il luglio 2018.
Il ricorrente ha dato prova del fatto che, nel periodo considerato, egli non ricopriva la carica di legale rappresentante della società , che è ragione giustificatrice Controparte_3
l'ingiunzione di pagamento, poiché cessò dalla relativa carica nella precedente data del
15.12.2015 (doc. 3 opponente, pag. 12/14).
L'art. 2 co. 1 e 1bis d.l. 463/1983, richiamato nell'ordinanza-ingiunzione, prevede che “1.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei
lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22
della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere
portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal
datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e
regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli
importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo
attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al
comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro
10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria ((da una volta e mezza a
quattro volte l'importo omesso)). Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla
pagina 4 di 6 sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Poiché l'illecito contestato non può che ritenersi commesso nel momento in cui scada il termine consentito per il versamento delle ritenute, e poiché detto termine, riferito alle ritenute relative all'anno 2018, non può certo ritenersi scaduto anteriormente al
15.12.2015, ne consegue che l'odierno opponente erroneamente è stato identificato dall' come soggetto coobbligato al pagamento della sanzione in quanto legale CP_2
rappresentante della società datrice di lavoro.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione con l'annullamento della ordinanza impugnata e la condanna dell' alla rifusione delle spese, che si liquidano applicando i CP_2
valori medi delle fasi di studio e introduttiva, ritenuti congrui rispetto alla scarsa e non complessa attività svolta.
Non può invece dichiararsi cessata la materia del contendere, in assenza di accordo tra le parti, poiché, sebbene il procuratore di abbia dichiarato in udienza la circostanza del CP_2
sopravvenuto annullamento del provvedimento opposto in autotutela, della circostanza è
stata offerta prova solo attraverso l'esibizione di una stampa del portale interno dell' Pt_1
(verbale di udienza del 5.3.2025), come tale priva di valore probatorio, e non attraverso la produzione del provvedimento di annullamento adottato dall . Né può ritenersi che Pt_1
quanto dichiarato dal procuratore in udienza valga come rinuncia (non tanto agli atti del giudizio, inidonea a provocare la cessazione della materia del contendere, quanto)
all'azione, non essendo a tal fine munito dei relativi poteri (cfr. la procura allegata alla comparsa di costituzione).
p.q.m.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
1. annulla l'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-001881145 relativa ad avviso di accertamento pagina 5 di 6 4500.27/09/2019.0155872 del 27.09.2019; CP_2
2. condanna l' convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € CP_2
264,00 per anticipazioni ed in € 1.696,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, iva e cpa come per legge.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Rovigo, 2 aprile 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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