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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/12/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1416/2024 promossa da
, con sede in Scutari ( Albania ) Via Levizja Parte_1
Postribes n. 11/86ND, M16909001N rappresentata e difesa dall'avv.
RM GO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, Via Mazzini 160
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Laura Saponaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio NI in Castelfranco Emilia (MO) Via Visconti, 9
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3132/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 03.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 3132/2022, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 25.000,00=, oltre interessi e spese, quale corrispettivo della vendita di macchinari per la lavorazione dei metalli, asserendo che nulla era dovuto per avere corrisposto il prezzo.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva di Controparte_1 respingere l'opposizione nel merito e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Valutate le risultanze istruttorie ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Orbene, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo su parte convenuta incombe l'onere di provare gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass.
Civ. n. 12765/2007).
Nel caso in esame parte convenuta ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Parte opponente, infatti, non contesta la vendita di detti macchinari, ma solo di avere già corrisposto il prezzo.
Il teste escusso , presente quando i macchinari vennero Testimone_1 consegnati all'opponente, alla domanda “vero che il sig. ha chiesto in CP_1
Albania al sig. legale rappresentante della Persona_1 Parte_1
, il saldo dovuto per i macchinari”, risponde: “è vero;
ero presente
[...] quando li ha chiesti, perché io ero già lì; ero presente già il camion ha scaricato il materiale in Albania”.
Inoltre, irrilevante ai fini decisionali è la allegata registrazione della conversazione tra le parti, in cui non si fa riferimento al prezzo della vendita dei macchinari, ma verosimilmente al compenso per il lavoro svolto, come si può desumere da uno stralcio di essa: “…facciamo scrivere due righe che abbiamo detto che io lavoro fino al 28…dopo il 28 che hai finito questo lavoro, con le macchine siamo a pari con tutto…”; ed ancora: “…lasciamo sempre una porta aperta, una volta che tu rientri in Italia, consegni le lame ecc. ecc., porti un cliente hai giustamente, un riconoscimento su tutto quello che tu…ogni lavoro che tu porti…”.
Pag. 2 di 3 Ne discende che il decreto ingiuntivo va confermato, non avendo parte opponente fornito i fatti impeditivi od estintivi della pretesa creditoria, ovvero di avere corrisposto il pagamento dei macchinari venduti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1416/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo n. 3132/2022, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
[...]
2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 15 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1416/2024 promossa da
, con sede in Scutari ( Albania ) Via Levizja Parte_1
Postribes n. 11/86ND, M16909001N rappresentata e difesa dall'avv.
RM GO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Bologna, Via Mazzini 160
ATTRICE OPPONENTE contro
(P. IVA rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Laura Saponaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio NI in Castelfranco Emilia (MO) Via Visconti, 9
CONVENUTA OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3132/2022
Conclusioni delle parti: le parti all'udienza del 03.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Concise ragioni di fatto e di diritto della decisione
citava in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 sentire revocare il decreto ingiuntivo n. 3132/2022, con il quale si ingiungeva di corrispondere la somma di € 25.000,00=, oltre interessi e spese, quale corrispettivo della vendita di macchinari per la lavorazione dei metalli, asserendo che nulla era dovuto per avere corrisposto il prezzo.
Si costituiva in giudizio , il quale chiedeva di Controparte_1 respingere l'opposizione nel merito e confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Valutate le risultanze istruttorie ritiene il decidente che la domanda attorea sia infondata e non meriti accoglimento.
Orbene, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo su parte convenuta incombe l'onere di provare gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (valga per tutte Cass.
Civ. n. 12765/2007).
Nel caso in esame parte convenuta ha adempiuto al proprio onere probatorio.
Parte opponente, infatti, non contesta la vendita di detti macchinari, ma solo di avere già corrisposto il prezzo.
Il teste escusso , presente quando i macchinari vennero Testimone_1 consegnati all'opponente, alla domanda “vero che il sig. ha chiesto in CP_1
Albania al sig. legale rappresentante della Persona_1 Parte_1
, il saldo dovuto per i macchinari”, risponde: “è vero;
ero presente
[...] quando li ha chiesti, perché io ero già lì; ero presente già il camion ha scaricato il materiale in Albania”.
Inoltre, irrilevante ai fini decisionali è la allegata registrazione della conversazione tra le parti, in cui non si fa riferimento al prezzo della vendita dei macchinari, ma verosimilmente al compenso per il lavoro svolto, come si può desumere da uno stralcio di essa: “…facciamo scrivere due righe che abbiamo detto che io lavoro fino al 28…dopo il 28 che hai finito questo lavoro, con le macchine siamo a pari con tutto…”; ed ancora: “…lasciamo sempre una porta aperta, una volta che tu rientri in Italia, consegni le lame ecc. ecc., porti un cliente hai giustamente, un riconoscimento su tutto quello che tu…ogni lavoro che tu porti…”.
Pag. 2 di 3 Ne discende che il decreto ingiuntivo va confermato, non avendo parte opponente fornito i fatti impeditivi od estintivi della pretesa creditoria, ovvero di avere corrisposto il pagamento dei macchinari venduti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1416/2024 R.G., disattesa ogni altra domanda ed eccezione:
- rigetta la opposizione al decreto ingiuntivo n. 3132/2022, che viene confermato;
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
[...]
2.540,00=, oltre accessori.
Modena, 15 dicembre 2025
Il Giudice Luca Primiceri
Pag. 3 di 3