Versione
27 agosto 1975
27 agosto 1975
Art. 1. Articolo unico
Non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 , i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale della loro attivita', pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e pubblicazioni non periodiche, salvo il caso che essi operino di concerto con gli editori ovvero con i distributori al fine specifico di diffondere stampa oscena.
Le disposizioni di esonero di responsabilita' di cui ai commi precedenti non si applicano quando siano esposte, in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene delle pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di anni sedici. In tale caso la pena e' della reclusione sino ad un anno.
Nei casi in cui il reato previsto dall' articolo 528 del codice penale sia commesso da un editore di libri o stampa periodica si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a lire quattrocentomila.
Non sono punibili per i reati previsti dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 , i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e di riviste per il solo fatto di detenere, rivendere, o esporre, nell'esercizio normale della loro attivita', pubblicazioni ricevute dagli editori e distributori autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni.
La stessa disposizione si applica ai titolari ed agli addetti a negozi di vendita di libri e pubblicazioni non periodiche, salvo il caso che essi operino di concerto con gli editori ovvero con i distributori al fine specifico di diffondere stampa oscena.
Le disposizioni di esonero di responsabilita' di cui ai commi precedenti non si applicano quando siano esposte, in modo da renderle immediatamente visibili al pubblico, parti palesemente oscene delle pubblicazioni o quando dette pubblicazioni siano vendute ai minori di anni sedici. In tale caso la pena e' della reclusione sino ad un anno.
Nei casi in cui il reato previsto dall' articolo 528 del codice penale sia commesso da un editore di libri o stampa periodica si applica la pena della reclusione da uno a tre anni e della multa non inferiore a lire quattrocentomila.
Commentari • 4
- 1. Cassazione penale n. 2328/1992https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) Il reato di rifiuto totale del servizio militare o del servizio civile sostitutivo (art. 8 comma secondo della L. 15 dicembre 1972 n. 772 e successive modificazioni), non ha carattere di irripetibilità, potendo al contrario esso configurarsi, dopo la prima volta, ad ogni successivo rifiuto che venga opposto a nuove chiamate alle armi, sempre possibili finché l'obbligo che grava sul soggetto non si sia estinto o mediante la prestazione del servizio, in una delle forme previste dalla legge, o mediante l'espiazione della pena; ipotesi, quest'ultima, cui non è equiparabile l'eventuale estinzione del reato nel caso in cui, concessa con una precedente condanna la sospensione …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte Cost., sentenza 06/12/1988, n. 1063Provvedimento: N. 1063 SENTENZA 24 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 1988 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI; ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 528 del codice penale, come integrato dall'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n. 355 (Esclusione dei rivenditori professionali della stampa …Leggi di più...
- sent. n. 1063/88. pubblicazioni e altro materiale a contenuto osceno·
- esclusione della stessa esenzione per rivenditori e noleggiatori di cassette audiovisive·
- causa di non punibilita' prevista per edicolanti e librai·
- non fondatezza della questione.·
- commercio e distribuzione