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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 16/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 572 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025,
promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca RANDO Parte_1
contro
, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra TOLDO e Ludovica CP_1
DALLA COSTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni comuni delle parti:
Chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione alle seguenti condizioni:
a)i coniugi vivranno separati con l'obbligo al reciproco rispetto;
b)la minore viene affidata ad entrambi i genitori secondo la regola Persona_1
dell'affido condiviso con collocamento prevalente e residenza presso il padre;
c)la casa coniugale, sita in Breganze via Guadagnin 33, viene assegnata a Pt_1
con termine a fino al 30.6.2025 per rilasciarla;
[...] CP_1
d)salvo diverso accordo potrà vedere e tenere con sè la figlia secondo CP_1
le seguenti modalità:
-un week end ogni 15 giorni, dal sabato mattina alla domenica sera;
-un pomeriggio infrasettimanale;
-sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
-tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
-due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive, in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
e) di farà carico integralmente del mantenimento ordinario della Parte_1
figlia ; Per_1
f)le spese straordinarie relative alla figlia , come da protocollo del Tribunale di Per_1
Vicenza, saranno a carico dei genitori al 50%;
g)quale contributo alle nuove spese abitative della moglie, Parte_1
riconosce a la somma di euro 5.000 da versare secondo le seguenti CP_1
modalità:
2 -euro 2.500 entro 5 giorni da oggi;
-euro 2.500 al momento del rilascio della casa coniugale h)spese compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 6.20.2025 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio con in Thiene il 20.9.2009; che dall'unione era nata il CP_1
14.5.2011 la figlia;
che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi;
chiedeva Per_1
fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate.
Con comparsa in data 31.3.2025 si costituiva in giudizio aderendo alla CP_1
domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle ex adverso indicate.
All'udienza dell'8.4.2025 i coniugi comparivano personalmente avanti il Giudice
Relatore e raggiungevano un accordo su tutte le questioni controverse, precisando conformi conclusioni.
La causa era quindi rimessa Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento.
I coniugi concordano infatti sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve pertanto dichiararsi la separazione personale delle parti.
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore , alla prevalente collocazione della stessa presso il Per_1
3 padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere gli accordi intercorsi tra le parti riguardo al mantenimento della figlia che si ritengono congrui ed adeguati alle condizioni Per_1
economiche dei coniugi ed alle esigenze della figlia.
La casa familiare va assegnata a quale genitore collocatario della Parte_1
figlia minore . Per_1
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite, come richiesto, vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)omologa la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
uniti in matrimonio in Thiene il 20.9.2009 con atto trascritto al n. 47, parte II, serie A,
anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate;
b)compensa le spese .
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 15.4.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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