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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Marra, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Australia);
-resistente contumace- E Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato la signora adiva Parte_1 questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito civile con il sig. il 01.03.2009 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune CP_1 di Roma anno 2009, atto 00119, p. 1, s. 02), dal quale erano nati i due figli Per_1
(16/04/2014) e (27/12/2007); negli anni il rapporto matrimoniale era andato via via Per_2 deteriorandosi, venendo meno la affectio; con decreto di omologazione n. cronol.
23537/2018 del 26/09/2018 RG n. 21099/2018 il Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 19/09/2018, con le quali veniva disposto l'affido condiviso dei figli a entrambi, con collocamento presso la madre alla quale veniva assegnata la casa familiare sita in Roma alla Via del Calice n. 6, ella si impegnava a corrispondere in un'unica soluzione la somma di € 10.000 al marito, nonché vera previsto un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 200 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie. Tanto premesso, decorsi i temini di legge, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale e tenuto conto del fatto che il sig. non aveva mai corrisposto CP_1 alcunché per i figli minori, né a titolo di mantenimento ordinario né di spese straordinarie, restando interamente a carico della madre ogni aspetto economico relativo alla prole, nonché della circostanza che il resistente dal mese di dicembre del 2017 era divenuto di fatto irreperibile anche nei confronti dei figli, la signora chiedeva fosse Pt_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio e fosse disposto l'affido esclusivo in suo favore. Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 17.12.2024 il Giudice Delegato, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica effettuata al resistente rimasto contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita la parte ricorrente e ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la tratteneva in decisione per la pronuncia dello status divorzile nonché per le statuizioni afferenti al regime di affidamento e collocamento dei figli minori e Per_1 Per_2
Status divorzile La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta, vista la contumacia del resistente, è effettivamente emerso che, a decorrere dal decreto di omologazione n. cronol. 23537/2018 del 26/09/2018 del Tribunale di Roma, i coniugi non si sono più riconciliati né vi è stata ripresa della convivenza, avendo gli stessi continuato a vivere ininterrottamente separati. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori
Alla luce delle risultanze emerse nel presente giudizio si ritiene opportuno disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori (10 anni) e (17 anni) alla madre, la Per_1 Per_2 quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, con esclusione da tali scelte del padre. Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (cfr.
Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso dei figli non riuscirebbe a garantire agli stessi il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al loro interesse. Quanto agli incontri padre-figli, avuto riguardo dell'età degli stessi, qualora il padre manifesti l'intenzione di rivederli, si ritiene opportuno disporre che tali incontri avranno luogo previo contatto con il Servizio sociale territorialmente competente, il quale, relativamente alla figlia più piccola, provvederà ad organizzare incontri in spazio neutro, se ritenuto funzionale all'interesse della minore. Condizionato all'esito positivo degli incontri in spazio neutro e all'accertamento dell'adeguatezza delle competenze genitoriali della figura paterna, il Servizio sociale potrà poi procedere ad una progressiva liberalizzazione di tali incontri, nei tempi e nelle modalità ritenute opportune. Come conseguenza dell'affido esclusivo, i minori saranno collocati presso il domicilio materno.
Quanto al contributo per il mantenimento dei figli, nessuna informazione si conosce del resistente stante la sua mancata costituzione.
Di contro, invece, la signora è operaia presso una società che si occupa di Pt_1 ristorazione T&G Management, percependo un reddito mensile netto di circa € 2.200/2.300, facendosi altresì carico interamente del pagamento dell'affitto dell'immobile dove vive unitamente ai figli, per la somma di € 700 mensili (in località Frattocchie -Marino, Via Palaverta 69).
Sulla scorta di ciò, il Collegio dispone che la madre provveda direttamente al mantenimento dei figli con lei collocati.
Spese di lite Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
( , nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nato il [...] a [...], che hanno contratto C.F._2 matrimonio con rito civile il 01.03.2009 a Roma;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile (anno 2009, atto 00119, p. 1, s. 02);
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, la quale eserciterà Per_1 Per_2 in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute dei minori, con esclusione da tali scelte del padre;
- dispone il collocamento dei figli minori presso la madre;
- dispone che gli incontri con il padre avvengano con le modalità di cui in motivazione;
- dispone che la madre provveda direttamente al mantenimento di entrambi i figli minori e con lei conviventi;
Per_1 Per_2
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13416 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
- ( , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Marra, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2
(Australia);
-resistente contumace- E Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio. CONCLUSIONI: all'udienza del 17.12.2024 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato la signora adiva Parte_1 questo Tribunale esponendo che: aveva contratto matrimonio con rito civile con il sig. il 01.03.2009 a Roma (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune CP_1 di Roma anno 2009, atto 00119, p. 1, s. 02), dal quale erano nati i due figli Per_1
(16/04/2014) e (27/12/2007); negli anni il rapporto matrimoniale era andato via via Per_2 deteriorandosi, venendo meno la affectio; con decreto di omologazione n. cronol.
23537/2018 del 26/09/2018 RG n. 21099/2018 il Tribunale di Roma aveva recepito le condizioni congiunte rassegnate dalle parti all'udienza del 19/09/2018, con le quali veniva disposto l'affido condiviso dei figli a entrambi, con collocamento presso la madre alla quale veniva assegnata la casa familiare sita in Roma alla Via del Calice n. 6, ella si impegnava a corrispondere in un'unica soluzione la somma di € 10.000 al marito, nonché vera previsto un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 200 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie. Tanto premesso, decorsi i temini di legge, non essendosi ricostituita la comunione materiale e spirituale e tenuto conto del fatto che il sig. non aveva mai corrisposto CP_1 alcunché per i figli minori, né a titolo di mantenimento ordinario né di spese straordinarie, restando interamente a carico della madre ogni aspetto economico relativo alla prole, nonché della circostanza che il resistente dal mese di dicembre del 2017 era divenuto di fatto irreperibile anche nei confronti dei figli, la signora chiedeva fosse Pt_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio e fosse disposto l'affido esclusivo in suo favore. Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 17.12.2024 il Giudice Delegato, rilevata preliminarmente la ritualità della notifica effettuata al resistente rimasto contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, sentita la parte ricorrente e ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, la tratteneva in decisione per la pronuncia dello status divorzile nonché per le statuizioni afferenti al regime di affidamento e collocamento dei figli minori e Per_1 Per_2
Status divorzile La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto, dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione prodotta, vista la contumacia del resistente, è effettivamente emerso che, a decorrere dal decreto di omologazione n. cronol. 23537/2018 del 26/09/2018 del Tribunale di Roma, i coniugi non si sono più riconciliati né vi è stata ripresa della convivenza, avendo gli stessi continuato a vivere ininterrottamente separati. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, così come modificato dalla legge 55/2015, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori
Alla luce delle risultanze emerse nel presente giudizio si ritiene opportuno disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori (10 anni) e (17 anni) alla madre, la Per_1 Per_2 quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli, con esclusione da tali scelte del padre. Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.leg.vo 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità "integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso" (cfr.
Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso dei figli non riuscirebbe a garantire agli stessi il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al loro interesse. Quanto agli incontri padre-figli, avuto riguardo dell'età degli stessi, qualora il padre manifesti l'intenzione di rivederli, si ritiene opportuno disporre che tali incontri avranno luogo previo contatto con il Servizio sociale territorialmente competente, il quale, relativamente alla figlia più piccola, provvederà ad organizzare incontri in spazio neutro, se ritenuto funzionale all'interesse della minore. Condizionato all'esito positivo degli incontri in spazio neutro e all'accertamento dell'adeguatezza delle competenze genitoriali della figura paterna, il Servizio sociale potrà poi procedere ad una progressiva liberalizzazione di tali incontri, nei tempi e nelle modalità ritenute opportune. Come conseguenza dell'affido esclusivo, i minori saranno collocati presso il domicilio materno.
Quanto al contributo per il mantenimento dei figli, nessuna informazione si conosce del resistente stante la sua mancata costituzione.
Di contro, invece, la signora è operaia presso una società che si occupa di Pt_1 ristorazione T&G Management, percependo un reddito mensile netto di circa € 2.200/2.300, facendosi altresì carico interamente del pagamento dell'affitto dell'immobile dove vive unitamente ai figli, per la somma di € 700 mensili (in località Frattocchie -Marino, Via Palaverta 69).
Sulla scorta di ciò, il Collegio dispone che la madre provveda direttamente al mantenimento dei figli con lei collocati.
Spese di lite Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia del resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1
( , nata a [...] il [...], e C.F._1 Controparte_1
( ), nato il [...] a [...], che hanno contratto C.F._2 matrimonio con rito civile il 01.03.2009 a Roma;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma l'annotazione della predetta sentenza nei registri dello stato civile (anno 2009, atto 00119, p. 1, s. 02);
- dispone l'affido esclusivo dei figli minori e alla madre, la quale eserciterà Per_1 Per_2 in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute dei minori, con esclusione da tali scelte del padre;
- dispone il collocamento dei figli minori presso la madre;
- dispone che gli incontri con il padre avvengano con le modalità di cui in motivazione;
- dispone che la madre provveda direttamente al mantenimento di entrambi i figli minori e con lei conviventi;
Per_1 Per_2
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi