Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2004, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIAVE 41, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO TRIFILIDIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MASCELLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso il provvedimento n. 999999/99 del Tribunale di LECCE, emesso il 19/06/01 R.G.N. 1896/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
ZO CI con ricorso al pretore di Lecce chiese la condanna dell'INPS all'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione per il lavoratore edili per il periodo 30 aprile - 27 giugno 1997. La domanda, contrastata in giudizio dall'INPS, fu accolta. L'Istituto propose appello.
L'assicurato si costituì chiedendo il rigetto del gravame e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese con distrazione al difensore.
All'udienza di discussione ex art. 437 c.p.c. l'appellante non compariva. Il Tribunale fissava quindi nuova udienza a norma dell'art. 348 dello stesso codice. In tale udienza, assente l'Istituto, l'appellato riportandosi alle conclusioni chiedeva che la causa venisse decisa, con condanna dell'INPS al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale, con ordinanza, dichiarava improcedibile l'appello, senza pronunziare sulle spese.
ZO CI impugna questo provvedimento sulla base di due motivi dolendosi della mancata condanna dell'INPS al pagamento delle spese.
L'Istituto non ha depositato controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando omesse pronuncia e motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente addebita al provvedimento impugnato di non aver pronunziato in alcun modo sulle spese e competenze del giudizio, delle quali era stata fatta esplicita richiesta.
Con il secondo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c. il ricorrente addebita al provvedimento impugnato di avere violato la regola della soccombenza, per non aver condannato al rimborso delle spese e competenze del giudizio la parte che, non comparendo aveva determinato la improcedibilità dell'appello da essa proposto.
Il ricorso è ammissibile e fondato.
È ammissibile alla stregua del principio per cui il provvedimento, pronunciato in forma di ordinanza, con cui il giudice d'appello, in controversia soggetta al rito del lavoro, ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancata comparizione dell'appellante, va qualificato come sentenza perché ha definito il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo: esso pertanto impugnabile con ricorso per Cassazione (Cass. 1 febbraio 1996, n. 848). Dalla suddetta qualificazione deriva la fondatezza del ricorso, dal momento che nel concludere il giudizio davanti a se il giudice avrebbe dovuto pronunziare sulle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c. (per ipotesi di condanna alle spese nel caso di improcedibilità dell'appello, v. Cass. 11 luglio 1975, n. 2770; 5 giugno 1987, n. 4922). Il ricorso va quindi accolto con rinvio della causa ad altro giudice di appello che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004