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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/09/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Ristrutturazione debiti del consumatore
P.U. 31-1/2025
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento -
Il Giudice, dott.ssa Anna Loredana Ciulla, nel procedimento unitario iscritto al n. 31-1/2025 promosso da ( ) nato in [...] Parte_1 C.F._1 in data 19.10.1970 ed ivi residente nella via Affacciatura n. 66, elettivamente domiciliato in
Alcamo nella via Madonna del Riposo n. 58 presso lo studio dell'avv. Elisa Palmeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019);
ritenuta la propria competenza;
letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della Crisi, avv. Leonardo Salato e la relativa attestazione di legge, nonché le successive integrazioni;
presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;
ritenuta ravvisabile in capo al ricorrente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e)
C.C.I.I.;
considerato che la relazione del Gestore ha illustrato le ragioni del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, ha reso la propria valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, ha effettuato una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
1
considerato che
il decreto di apertura della procedura è stato comunicato ai creditori ex articolo 70 comma 1 C.C.I.I. e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da parte di e Parte_2 Controparte_1
considerato che le contestazioni mosse impongono di valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che l'importo offerto dal debitore è maggiore rispetto a quanto realizzabile anche in caso di aggiudicazione al primo tentativo nell'ambito della procedura esecutiva pendente;
rilevato che non sussistono condizioni ostative all'omologa del piano ex art. 69 C.C.I.I. in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né vi è alcun dato dal quale desumere che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerate le cause che hanno contribuito ad aumentare le spese familiari e indotto il debitore a fare ricorso al credito, come evidenziate dal Gestore della Crisi in seno alla relazione (spese per la ristrutturazione dell'immobile pignorato, contenzioso con il vicino, problemi di salute);
rilevato:
- Il reddito imponibile annuo 2022 è pari ad € 25.480,00 come da MODELLO
UNICO 2022
- Il reddito imponibile annuo 2023 è pari ad € 33.649,00 come da MODELLO
UNICO 2023
- Il reddito imponibile annuo 2024 è pari ad € 18.321,00 come da MODELLO
UNICO 2024;
- che le spese correnti necessarie per il sostentamento del nucleo familiare ammontano a circa € 850,00 mensili;
- che l'esposizione debitoria ammonta complessivamente ad euro 117.861,04;
- che il ricorrente è proprietario dei seguenti beni:
2 - 1) Appartamento ubicato a Calatafimi-Segesta (TP) - Via Affacciatura n.66, piano T,
1° - € 60.345,00
2) Negozio ubicato a Calatafimi-Segesta (TP) - Via Affacciatura n.68-70, piano Terra
- € 20.412,00
3) Garage ubicato a Calatafimi-Segesta (TP) - Via Affacciatura n.72, piano Terra - €
8.140,50
4) Garage ubicato a Calatafimi-Segesta (TP) - Via Affacciatura n.74, piano Terra €
84114,85
5) terreno ubicato in Calatafimi Segesta acquistato nel 2001 per € 2.582,00.
i beni da 1 a 4 sono sottoposi a procedura esecutiva;
;
- che, data la notevole sproporzione tra l'esposizione debitoria e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, sussiste in capo al ricorrente una effettiva situazione di sovraindebitamento;
- che detratto il necessario a far fronte al mantenimento del nucleo familiare, il ricorrente intende mettere a disposizione del piano un importo mensile pari a euro
560,00 per 12 anni, provvedendo al pagamento della somma complessiva di euro
80.640,00 messa a disposizione dei creditori;
- che il piano proposto prevede: a) il pagamento integrale dei creditori in prededuzione;
b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
c) il mancato pagamento dei crediti chirografari per incapienza dell'attivo (anche in caso di perduranza della procedura esecutiva);
ritenuto che il piano, come attestato dall'OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti;
ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti previsti dal CCII per la omologa del piano;
visto l'art. 70 C.C.I.I.;
P.Q.M.
3 omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto
[...]
( ) nato in [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente nella via Affacciatura n. 66, elettivamente domiciliato in Alcamo nella via
Madonna del Riposo n. 58 presso lo studio dell'avv. Elisa Palmeri, con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato dall'OCC;
onera l'OCC, ove necessario, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
dispone la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 70 comma 8 C.C.I.I.,
dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione;
dichiara chiusa la procedura;
pone a carico dell'OCC l'obbligo di dare seguito agli adempimenti prescritti dall'art. 71 CCII;
riserva all'esito della integrale esecuzione del piano - anche al fine di valutare la diligenza impiegata - la liquidazione dei compensi in favore dell'OCC relativamente alla fase esecutiva del piano, con la conseguenza che gli importi indicati nel piano come da destinarsi all'OCC per la detta fase esecutiva potranno essere esclusivamente accantonati dovendosi attendere per il loro prelevamento il decreto di liquidazione del giudice.
Così deciso in Trapani il 17.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla
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P.U. 31-1/2025
TRIBUNALE DI TRAPANI Sezione Civile
- Ufficio Crisi di Impresa e Sovraindebitamento -
Il Giudice, dott.ssa Anna Loredana Ciulla, nel procedimento unitario iscritto al n. 31-1/2025 promosso da ( ) nato in [...] Parte_1 C.F._1 in data 19.10.1970 ed ivi residente nella via Affacciatura n. 66, elettivamente domiciliato in
Alcamo nella via Madonna del Riposo n. 58 presso lo studio dell'avv. Elisa Palmeri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
letta la proposta di ammissione al piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019);
ritenuta la propria competenza;
letta la relazione particolareggiata depositata dal Gestore della Crisi, avv. Leonardo Salato e la relativa attestazione di legge, nonché le successive integrazioni;
presa visione della documentazione depositata unitamente al ricorso;
ritenuta ravvisabile in capo al ricorrente la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e)
C.C.I.I.;
considerato che la relazione del Gestore ha illustrato le ragioni del sovraindebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nel contrarre le obbligazioni, le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte, ha reso la propria valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta, ha effettuato una valutazione sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
1
considerato che
il decreto di apertura della procedura è stato comunicato ai creditori ex articolo 70 comma 1 C.C.I.I. e che, nel termine assegnato, sono pervenute osservazioni da parte di e Parte_2 Controparte_1
considerato che le contestazioni mosse impongono di valutare la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
considerato che l'importo offerto dal debitore è maggiore rispetto a quanto realizzabile anche in caso di aggiudicazione al primo tentativo nell'ambito della procedura esecutiva pendente;
rilevato che non sussistono condizioni ostative all'omologa del piano ex art. 69 C.C.I.I. in quanto il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti, né ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né vi è alcun dato dal quale desumere che abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
considerate le cause che hanno contribuito ad aumentare le spese familiari e indotto il debitore a fare ricorso al credito, come evidenziate dal Gestore della Crisi in seno alla relazione (spese per la ristrutturazione dell'immobile pignorato, contenzioso con il vicino, problemi di salute);
rilevato:
- Il reddito imponibile annuo 2022 è pari ad € 25.480,00 come da MODELLO
UNICO 2022
- Il reddito imponibile annuo 2023 è pari ad € 33.649,00 come da MODELLO
UNICO 2023
- Il reddito imponibile annuo 2024 è pari ad € 18.321,00 come da MODELLO
UNICO 2024;
- che le spese correnti necessarie per il sostentamento del nucleo familiare ammontano a circa € 850,00 mensili;
- che l'esposizione debitoria ammonta complessivamente ad euro 117.861,04;
- che il ricorrente è proprietario dei seguenti beni:
2 - 1) Appartamento ubicato a Calatafimi-Segesta (TP) - Via Affacciatura n.66, piano T,
1° - € 60.345,00
2) Negozio ubicato a Calatafimi-Segesta (TP) - Via Affacciatura n.68-70, piano Terra
- € 20.412,00
3) Garage ubicato a Calatafimi-Segesta (TP) - Via Affacciatura n.72, piano Terra - €
8.140,50
4) Garage ubicato a Calatafimi-Segesta (TP) - Via Affacciatura n.74, piano Terra €
84114,85
5) terreno ubicato in Calatafimi Segesta acquistato nel 2001 per € 2.582,00.
i beni da 1 a 4 sono sottoposi a procedura esecutiva;
;
- che, data la notevole sproporzione tra l'esposizione debitoria e i beni prontamente liquidabili per farvi fronte, sussiste in capo al ricorrente una effettiva situazione di sovraindebitamento;
- che detratto il necessario a far fronte al mantenimento del nucleo familiare, il ricorrente intende mettere a disposizione del piano un importo mensile pari a euro
560,00 per 12 anni, provvedendo al pagamento della somma complessiva di euro
80.640,00 messa a disposizione dei creditori;
- che il piano proposto prevede: a) il pagamento integrale dei creditori in prededuzione;
b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati;
c) il mancato pagamento dei crediti chirografari per incapienza dell'attivo (anche in caso di perduranza della procedura esecutiva);
ritenuto che il piano, come attestato dall'OCC appare attendibile, sostenibile e coerente a fronte della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dei ricorrenti;
ritenuti, pertanto, sussistenti i presupposti previsti dal CCII per la omologa del piano;
visto l'art. 70 C.C.I.I.;
P.Q.M.
3 omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto
[...]
( ) nato in [...] in data [...] ed Parte_1 C.F._1 ivi residente nella via Affacciatura n. 66, elettivamente domiciliato in Alcamo nella via
Madonna del Riposo n. 58 presso lo studio dell'avv. Elisa Palmeri, con l'ausilio del Gestore della Crisi nominato dall'OCC;
onera l'OCC, ove necessario, di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
dispone la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 70 comma 8 C.C.I.I.,
dispone che la presente sentenza venga comunicata a cura dell'OCC a tutti i creditori entro il termine di giorni 15 dalla comunicazione;
dichiara chiusa la procedura;
pone a carico dell'OCC l'obbligo di dare seguito agli adempimenti prescritti dall'art. 71 CCII;
riserva all'esito della integrale esecuzione del piano - anche al fine di valutare la diligenza impiegata - la liquidazione dei compensi in favore dell'OCC relativamente alla fase esecutiva del piano, con la conseguenza che gli importi indicati nel piano come da destinarsi all'OCC per la detta fase esecutiva potranno essere esclusivamente accantonati dovendosi attendere per il loro prelevamento il decreto di liquidazione del giudice.
Così deciso in Trapani il 17.09.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Loredana Ciulla
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