Ordinanza cautelare 14 luglio 2022
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 12/08/2025, n. 5921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5921 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05921/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02961/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2961 del 2022, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo (UTG) – Prefettura di Caserta,
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto prot. n. P-CE/-OMISSIS- dell’11 aprile 2022 dell’UTG di Caserta avente ad oggetto il diniego della domanda di emersione del lavoratore irregolare
- di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale se comunque lesivo per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’UTG di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 luglio 2025 il dott. Gianmario Palliggiano, nessuno presente in collegamento da remoto tra le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con l’odierno ricorso, ritualmente notificato e depositato, -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento previa richiesta di sospensione cautelare il decreto in epigrafe indicato col quale l’UTG di Caserta gli ha respinto la richiesta di emersione del lavoro irregolare.
2.- Il ricorrente ha dedotto le seguenti censure:
1) violazione delle disposizioni in materia di partecipazione al procedimento amministrativo: artt. 97 Cost.; artt. 3, 7, 10 e 10-bis, 21-octies, L. n. 241/1990; carenza assoluta della motivazione in merito al mancato accoglimento delle memorie difensive inviate dal datore di lavoro prima dell’emissione del decreto di diniego; violazione dell’art. 5, comma 5, d. lgs. 286/1998 per omessa valutazione della documentazione prodotta unitamente alla memoria difensiva.
2) violazione dell’art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, dell’art. 10-bis L. n. 241/1990 per difetto di valutazione della memoria difensiva prodotta il 3 aprile 2022; difetto della procedura per erroneo dato anagrafico in capo al datore di lavoro.
3.- Il Ministero dell’Interno e l’UTG di Caserta si sono costituiti in giudizio ed hanno difeso la legittimità del proprio operato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 1317 del 14 luglio 2022, il TAR ha respinto la richiesta di sospensione cautelare del decreto impugnato.
La causa è stata inserita nel ruolo dell’udienza straordinaria del 16 luglio 2025, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
A conclusione dell’udienza, svoltasi in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
4.- Il ricorso è infondato.
4.1.- Nel ricostruire l’andamento del procedimento per la regolarizzazione del ricorrente, la Prefettura, ricevuti i pareri favorevoli dalla locale Questura e dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro, ha convocato le parti per il giorno 22 marzo 2022, per l’esame della documentazione richiesta dalla normativa vigente. Ciò al fine di definire la pratica con la stipula del contratto di soggiorno ed il conseguente rilascio del permesso di soggiorno.
L’ufficio rilevava tuttavia alcuni elementi ostativi all’esito favorevole della richiesta:
- il difetto di prova circa la presenza del cittadino straniero sul territorio italiano prima dell’8 marzo 2020;
- la mancanza dell’F24 aggiuntivo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale di importo pari ad € 1.248,00 e della riconducibilità dei dati identificativi inseriti sul mod. F24 da € 500,00 ai documenti del lavoratore.
Pertanto, in data 23 marzo 2022, comunicava all’interessato, ai sensi dell’art. 10 bis L. 241/1990, la carenza dei predetti documenti con conseguente preavviso del mancato accoglimento dell’istanza.
La comunicazione di cui all’art. 10-bis L. n. 241/1990 è stata ritualmente notificata al datore di lavoro ed al lavoratore in data 29 marzo 2022, come da documentazione depositata agli atti di causa, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalle parti.
Risulta dunque infondata l’eccezione sollevata dal ricorrente in merito alla notifica del preavviso di rigetto al solo datore di lavoro.
4.2.- In risposta alla richiesta di informazioni del 23 marzo 2022, con PEC del 4 aprile 2022, perveniva all’ufficio documentazione che si rilevava parziale, in quanto limitata al precedente passaporto del ricorrente al fine di provare la corretta riconducibilità dell’F24 da € 500,00.
Permaneva quindi la carenza del requisito fondamentale, ossia la prova della presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale prima dell’8 marzo 2020 e del pagamento dell’F24 di importo pari ad € 1.248,00.
Né risulta al riguardo sostenibile l’affermazione del ricorrente in ordine all’invio della prova della presenza del lavoratore straniero sul territorio italiano prima dell’8 marzo 2020 in quanto la stessa non è presente nella PEC del 4 aprile 2020.
Inoltre, nella sopracitata comunicazione a mezzo PEC non è nemmeno comprovato il richiesto pagamento dell’F24 aggiuntivo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale di importo pari ad euro € 1.248,00.
Sul punto, le osservazioni prodotte dal ricorrente in merito alla necessità di provvedere alla modifica del dato anagrafico errato del datore di lavoro per effettuare il predetto versamento non appaiono plausibili in quanto l’F24 di cui trattasi, relativo al periodo del rapporto di lavoro dichiarato precedente alla presentazione di istanza di emersione, risulterebbe pagato indicando il codice fiscale del datore di lavoro e non è correlato ai successivi bollettini inviati dall’INPS per il regolare pagamento dei contributi dovuti.
L’ufficio, quindi, accertata la regolare notifica alle parti dell’informativa ex art. 10-bis L. 241/1990 e la carenza della predetta documentazione a seguito di verifica delle memorie ricevute in data 4 aprile 2022, non ha potuto che emettere il provvedimento negativo di rigetto. Quest’ultimo è stato inviato ritualmente per la notifica al datore di lavoro ed al lavoratore a mezzo PEC in data 19 aprile 2022.
4.3.- Infondato, inoltre, è il rilievo relativo all’illegittimità del rigetto per mancata correzione dei dati anagrafici in capo al datore di lavoro ed alla conseguente mancata richiesta di nuovo parere alla Questura.
Ed invero, il procedimento si è concluso in senso negativo per carenza di integrazioni relative ad elementi essenziali per la conclusione dello stesso, ossia fondamentalmente la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale ed il pagamento dell’F24 di importo pari ad € 1248,00.
Solo a seguito dell’intera documentazione necessaria alla stipula del contratto, lo Sportello procede alle modifiche anagrafiche al sistema.
Correttamente, pertanto, la pratica per la regolarizzazione concernente il ricorrente, non è stata oggetto di modifica in quanto non completa dei suoi elementi essenziali, anche dopo la richiesta di integrazione (circa i presupposti necessari per l’emersione da lavoro irregolare, cfr. Cons. Stato, sez. II, 19 gennaio 2022, n. 344).
5.- Per quanto sopra, il ricorso va respinto.
In relazione alla tipologia della controversia, si ravvisano le giuste ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianmario Palliggiano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.