Articolo 11 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 10Articolo 12
Versione
1 gennaio 1992
Art. 11. (Comparsa di risposta) 1. L' articolo 167 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 167. - (Comparsa di risposta). Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni.
A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo 269".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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