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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/08/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
n. rg. 9383 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9383 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
nata a [...] il [...] Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1
in atti, dall'avv. ANTONIETTA ROMITO presso il quale elettivamente domicilia,
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2
dall'avv. ANTONIETTA ROMITO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2024
[...]
e - premesso di aver Parte_1 Controparte_1
1 contratto matrimonio in Napoli il 20/12/1984 da cui nascevano i figli
(06.01.1985), (31.03.1987) e Per_1 Per_2 Per_3
(17.06.2004), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, esponevano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.04.2022, era intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 3591/2023 del Tribunale
Ordinario di Napoli passata in giudicato.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 08.05.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso precisando che i figli, di 40 anni e di 38 Per_1 Per_2
anni, sono orami autonomi economicamente.
Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Nessuna altra statuizione va adottata in assenza di domande accessorie.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 20/12/1984 (atto n. 203, parte I, S., reg. Atti
Matrimonio anno 1984);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9383 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2024, avente per oggetto:
Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
[...]
nata a [...] il [...] Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura C.F._1
in atti, dall'avv. ANTONIETTA ROMITO presso il quale elettivamente domicilia,
E
nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._2
dall'avv. ANTONIETTA ROMITO presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/05/2024
[...]
e - premesso di aver Parte_1 Controparte_1
1 contratto matrimonio in Napoli il 20/12/1984 da cui nascevano i figli
(06.01.1985), (31.03.1987) e Per_1 Per_2 Per_3
(17.06.2004), tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, esponevano che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli in data 13.04.2022, era intervenuta separazione giudiziale con sentenza n. 3591/2023 del Tribunale
Ordinario di Napoli passata in giudicato.
Su tali premesse chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51.
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 08.05.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di divorziare alle condizioni riportate nel ricorso precisando che i figli, di 40 anni e di 38 Per_1 Per_2
anni, sono orami autonomi economicamente.
Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Nessuna altra statuizione va adottata in assenza di domande accessorie.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il 20/12/1984 (atto n. 203, parte I, S., reg. Atti
Matrimonio anno 1984);
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 25/07/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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