Art. 3.
L'indennita' dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, e' corrisposta agli eredi.
L'indennita' dovuta all'ufficiale collocato in ausiliaria od in altra posizione di congedo, deceduto prima della riscossione di essa, e' corrisposta agli eredi.