Articolo 7 della Legge 31 maggio 1984, n. 193
Articolo 6Articolo 8
Versione
6 giugno 1984
Art. 7.
Le agevolazioni di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 , sono concesse anche nel caso in cui le obbligazioni vengano emesse da societa' o enti pubblici economici che controllano, direttamente o indirettamente, imprese che hanno richiesto le agevolazioni stesse.
Entrata in vigore il 6 giugno 1984