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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 339/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2089/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401549950 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401549950 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401549950 TASI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12910/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso il Sig. Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio rimaneva contumace.
All'udienza del 15-12-2025 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è relativo alla presunta omessa dichiarazione di iscrizione alla TARI ed alla TEFA e all'omesso pagamento delle stesse per gli anni 2018-2020.
Dagli atti di causa è emerso che le somme relative alla TARI per gli anni d'imposta 2018-2019-2020 sono state pagate;
inoltre l'avviso impugnato indica, quale numero di occupanti l'immobile, pari a tre mentre risulta che l'unità immobiliare era abitata da un solo soggetto.
Appare, dunque, evidente l'errore dell'Ufficio e, pertanto, il ricorso merita accoglimento con la conseguenza che l'avviso impugnato deve essere dichiarato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 300,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale alle spese di giudizio nella misura di euro 300,00 oltre oneri accessori di legge ed al rimborso del CUT.
Il Giudice
GU IN
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CECINELLI GUIDO, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2089/2025 depositato il 20/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401549950 TASI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401549950 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401549950 TASI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12910/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Avverso l'avviso di accertamento esecutivo in epigrafe, proponeva ricorso il Sig. Ricorrente_1 eccependo l'infondatezza della pretesa fiscale.
L'Ufficio rimaneva contumace.
All'udienza del 15-12-2025 la Corte della Giustizia Tributaria di 1° Grado di Roma accoglieva il ricorso per i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'atto impugnato è relativo alla presunta omessa dichiarazione di iscrizione alla TARI ed alla TEFA e all'omesso pagamento delle stesse per gli anni 2018-2020.
Dagli atti di causa è emerso che le somme relative alla TARI per gli anni d'imposta 2018-2019-2020 sono state pagate;
inoltre l'avviso impugnato indica, quale numero di occupanti l'immobile, pari a tre mentre risulta che l'unità immobiliare era abitata da un solo soggetto.
Appare, dunque, evidente l'errore dell'Ufficio e, pertanto, il ricorso merita accoglimento con la conseguenza che l'avviso impugnato deve essere dichiarato privo di giuridici effetti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di € 300,00 oltre oneri accessori di legge e al rimborso del CUT.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale alle spese di giudizio nella misura di euro 300,00 oltre oneri accessori di legge ed al rimborso del CUT.
Il Giudice
GU IN