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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 18/09/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Paolo Bernardini Presidente
Dott.ssa Marianna Serrao Giudice
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice rel.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale iscritto al n. 1406/2025 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Nadia Funari ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Via del Casato di Sopra, 59, Siena
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni: “1. I coniugi vivranno separati prestandosi reciproco rispetto.
1 2. Entrambi i coniugi sono autosufficienti e rinunciano reciprocamente al mantenimento. Par
3. La casa coniugale, di proprietà esclusiva della Sig.ra continuerà ad essere abitata in via esclusiva da quest'ultima; si dà atto che il Sig. Parte_3 ha già reperito altra abitazione posta in Montalcino, Via Ricasoli.
4. I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori che Per_1 Per_2 di conseguenza eserciteranno la potestà genitoriale sui minori stessi.
5. Entrambi i minori saranno collocati prevalentemente presso la madre, con diritto del padre di tenere con sé i figli a week end alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera quando li riporterà a casa della madre. Il padre potrà altresì tenere i figli il giorno del giovedì nelle settimane in cui i figli staranno con lui nel week end e nel giorno del lunedì delle settimane in cui i figli staranno con la madre nel week end, così che, su base bisettimanale, i figli trascorreranno 9 giorni con la madre e 5 giorni consecutivi con il padre;
il padre potrà in ogni caso tenere i figli durante la settimana quando lui o i ragazzi lo desiderano, previo avviso di almeno 24 ore alla madre.
6. I minori trascorreranno il giorno di Natale con uno e l'altro genitore ad anni alterni.
Le vacanze di Pasqua (due settimane) saranno trascorse dai minori, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore.
Le vacanze estive saranno calendarizzate dai genitori, di comune accordo, entro il 31/5 di ogni anno. Sono in ogni caso fatti salvi eventuali diversi accordi fra i genitori in relazione ai periodi festivi e di vacanza dei minori.
7. Il Sig. corrisponderà euro 250,00- (duecentocinquanta) mensili, Parte_2
Par rivalutabili secondo gli indici Istat, alla Sig.ra a titolo di mantenimento ordinario per ciascuno dei due minori, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte dei figli stessi.
8. I genitori provvederanno a sostenere le spese straordinarie che si renderanno necessarie per i minori nella misura del 50% ciascuno, previo
2 accordo fra i genitori sulle stesse, ad eccezione delle spese mediche e scolastiche necessarie e indifferibili.
I coniugi si danno atto che, come da Protocollo del Tribunale di Siena, rientrano nelle spese straordinarie: (i) spese relative alla salute: e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese sanitarie non coperte dal SSN, visite specialistiche, visite e cure dentistiche (ivi compreso apparecchio ortodontico), oculistiche, termali, fisioterapiche, psicologiche, di logopedia, spese per occhiali da vista, spese mediche e di degenza presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche;
(ii) spese relative all'istruzione: e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese relative alla scuola (mensa), acquisto libri scolastici, gite scolastiche, vacanze studio all'estero, ripetizioni, università, iscrizioni e rette di scuole private e/o pubbliche, spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche o private, frequenza di scuole formative, master o specializzazioni post universitari, preparazione esami di abilitazione o preparazione di concorsi;
(iii) spese di natura ludica o parascolastica: e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese per lo sport ed il tempo libero, attività culturali extrascolastiche, artistiche, informatiche, centri estivi, campi solari, viaggi di istruzione e vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto, conseguimento patente, spese per attrezzature sportive, organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggia-menti dedicati ai figli, acquisto computer.
9. Le parti si danno atto di avere già diviso i beni mobili sia quelli personali sia quelli ricevuti in donazione dai propri genitori nonché i beni ricevuti a titolo di regali di nozze dai rispettivi familiari ed amici e di non avere conti correnti cointestati.
10. I coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio del passaporto valido per l'espatrio anche per i figli minori.
11. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali cambiamenti di residenza che dovessero intervenire”.
3 RAGIONI DI FATTO DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nati i figli
(13/02/2007) e (2/10/2009) e che Persona_3 Persona_4 le condizioni inerenti agli stessi appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale;
rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di Orbetello (GR) al n. 8 parte II serie A, anno 2011; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti,
4 visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi nata il Parte_1
20/01/1971 a Montalcino (SI) e nato il [...] a [...]
Montalcino (SI), che si sono uniti in matrimonio in data 02/07/2011, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Orbetello (GR) al n. 8 parte II serie A, anno 2011 alle condizioni in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di Orbetello in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 12/09/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giulia Capannoli) (Dott. Paolo Bernardini)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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