Articolo 50 della Legge 9 ottobre 1970, n. 740
Articolo 49Articolo 51
Versione
8 novembre 1970
Art. 50. (Sostituzione provvisoria del medico, del farmacista o del veterinario incaricati)

Nelle ipotesi di assenza o impedimento del medico, del farmacista o del veterinario incaricati previste nei precedenti articoli 19, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 46 il direttore dell'istituto, qualora risulti impossibile assicurare il funzionamento dei relativi servizi, provvede immediatamente alla sostituzione del sanitario assente o impedito con altro sanitario iscritto al rispettivo ordine professionale, dandone comunicazione al Ministero.
Al sanitario incaricato di sostituire, in via provvisoria, il titolare, ai sensi del precedente comma spetta un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale del compenso mensile di cui al precedente articolo 38 e delle indennita' di cui al precedente articolo 39 previste per il sanitario incaricato che si trovi in analoga situazione di sede e di famiglia; il detto sanitario non ha diritto ad alcun trattamento previdenziale o assicurativo.
Nelle ipotesi di assenze previste dai precedenti articoli 17 e 18, il direttore dell'istituto cui e' addetto un solo medico incaricato puo', ove se ne presenti la necessita', avvalersi dell'opera di altro medico, da retribuire con il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.
Entrata in vigore il 8 novembre 1970
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