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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/11/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
1
N. 1160 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1160 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. GHIZZI ELISA presso cui elettivamente domicilia in VIA
CHIASSI 20 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia della resistente non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
1 2
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con Decreto n.1768/2013 emesso in data
09.07.2013. previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In assenza di ulteriore domanda, nessun'altra statuizione va adottata dal
Collegio.
Considerato che non avendo proposto domande accessorie le parti, se la resistente avesse partecipato, avrebbero potuto accedere a procedure non giudiziali, la resistente va condannata alle spese di lite nella misura minima dello scaglione di riferimento di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dalle parti in causa, a CURTATONE il 21/10/1984 ( atto n. 40, parte II, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1984 );
• Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 3.809,00 oltre iva e cpa come per legge.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CURTATONE per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 21/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
2 3
Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
3
N. 1160 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1160 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: divorzio giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. GHIZZI ELISA presso cui elettivamente domicilia in VIA
CHIASSI 20 46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore del ricorrente ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero ha chiesto accogliersi il ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia della resistente non costituitasi in giudizio sebbene regolarmente citata.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
1 2
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con Decreto n.1768/2013 emesso in data
09.07.2013. previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In assenza di ulteriore domanda, nessun'altra statuizione va adottata dal
Collegio.
Considerato che non avendo proposto domande accessorie le parti, se la resistente avesse partecipato, avrebbero potuto accedere a procedure non giudiziali, la resistente va condannata alle spese di lite nella misura minima dello scaglione di riferimento di cui al DM 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Accoglie la domanda principale di parte ricorrente e, per l'effetto, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, dalle parti in causa, a CURTATONE il 21/10/1984 ( atto n. 40, parte II, Reg. Atti di
Matrimonio dell'anno 1984 );
• Condanna la resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 3.809,00 oltre iva e cpa come per legge.
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CURTATONE per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Mantova nella camera di consiglio del 21/11/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Dott. Valeria Monti dott. Giorgio Bertola
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